Legge 12 maggio 1995, n. 210

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    Giurisprudenza0

      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989.
        NOTE
        AVVERTENZA:
        Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 della convenzione stessa.
      • Art. 3. 1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilita' o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da due a sette anni.
        2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrita' territoriale di uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso ne' essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, e' punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.