Art. 1. Articolo unico
La competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256 , convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088 , e' estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.
La competenza territoriale della sezione di credito fondiario della Cassa di risparmio di Gorizia, istituita con regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 256 , convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 1088 , e' estesa a tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.