CASS
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/2024, n. 13711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13711 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: MA AN, nato a [...] il 13/06/1.957, avverso la sentenza del 03/07/2023 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 21 febbraio 2024 dal procuratore speciale della parte civile B.N.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, avv. Ciro Pellegrino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado, da liquidarsi la somma di euro 2.550,00, oltre accessori di legge;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 2 marzo 2024, dal difensore del ricorrente, avv. Barbara Morbinati, che, nel replicare alle conclusioni del P.g., ha insistito per l'annullamento, della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13711 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. La sentenza di appello, in epigrafe indicata, decidendo quale giudice del rinvio (annullamento disposto dalla Sezione 6 di questa Corte, con sentenza n. 35261 del 15/03/2021), qualificato il fatto contestato come estorsione, ha rideterminato la sanzione inflitta in primo grado e ridotto l'ammontare del risarcimento liquidato in favore delle parti civili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto (tardivamente) ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i vizi della violazione di legge penale, inosservanza di quella processuale e manifesta o mancante motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività, giacché trasmesso alla Cancelleria del giudice a quo (a mezzo p.e.c.) solo in data 7 dicembre 2023, oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 585, coMrl, lett. c), cod. proc. pen., dalla data di scadenza del termine (90 giorni) assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa il 3 luglio 2023 (sent. dep. nei termini il 12 settembre 2023); a tale termine (16 novembre 2023) c:levono aggiungersi 15 giorni (processo in absentia) indicati al comma 1 bis dello stesso art. 585 cod. proc. pen.; il termine ultimo per la trasmissione telematica del ricorso scadeva pertanto il 1° dicembre 2023 (16 novembre più 15 gg.). Né la sospensione feriale dei termini processuali incide sulla dilazione del termine di deposito della motivazione (Sez. u, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586; in motivazione si precisa che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento). 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 5. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione della spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte civile, B.N.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tariffarie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.N.L. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 2550,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo 2924.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Ettore Pedicini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte, con allegata nota spese, trasmesse a mezzo p.e.c. in data 21 febbraio 2024 dal procuratore speciale della parte civile B.N.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, avv. Ciro Pellegrino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato e la condanna dello stesso alla rifusione delle spese legali sostenute nel grado, da liquidarsi la somma di euro 2.550,00, oltre accessori di legge;
lette le conclusioni scritte trasmesse, a mezzo p.e.c., in data 2 marzo 2024, dal difensore del ricorrente, avv. Barbara Morbinati, che, nel replicare alle conclusioni del P.g., ha insistito per l'annullamento, della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 13711 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 08/03/2024 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. La sentenza di appello, in epigrafe indicata, decidendo quale giudice del rinvio (annullamento disposto dalla Sezione 6 di questa Corte, con sentenza n. 35261 del 15/03/2021), qualificato il fatto contestato come estorsione, ha rideterminato la sanzione inflitta in primo grado e ridotto l'ammontare del risarcimento liquidato in favore delle parti civili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto (tardivamente) ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i vizi della violazione di legge penale, inosservanza di quella processuale e manifesta o mancante motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intempestività, giacché trasmesso alla Cancelleria del giudice a quo (a mezzo p.e.c.) solo in data 7 dicembre 2023, oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto dall'art. 585, coMrl, lett. c), cod. proc. pen., dalla data di scadenza del termine (90 giorni) assegnato dal giudice per il deposito delle motivazioni della sentenza emessa il 3 luglio 2023 (sent. dep. nei termini il 12 settembre 2023); a tale termine (16 novembre 2023) c:levono aggiungersi 15 giorni (processo in absentia) indicati al comma 1 bis dello stesso art. 585 cod. proc. pen.; il termine ultimo per la trasmissione telematica del ricorso scadeva pertanto il 1° dicembre 2023 (16 novembre più 15 gg.). Né la sospensione feriale dei termini processuali incide sulla dilazione del termine di deposito della motivazione (Sez. u, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586; in motivazione si precisa che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento). 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 5. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione della spese di costituzione e rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte civile, B.N.L., in persona del legale rapp.te pro tempore, che si liquidano come da dispositivo, secondo le vigenti disposizioni tariffarie.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.N.L. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi euro 2550,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8 marzo 2924.