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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 219/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2539/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G.grezar 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 796/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 16/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020080001126635 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'impugnazione proposta dal Sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento sopra indicata, recante un carico complessivo iscritto a ruolo pari a € 13.255,00 per tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA e relative addizionali) riferiti all'anno d'imposta 2004,,. Il contribuente, nel giudizio di prime cure, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, lamentando il decorso dei termini di legge tra la notifica della cartella originaria, avvenuta il 23.04.2008, e gli atti interruttivi successivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la sentenza n. 796/2023, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l'atto impugnato sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito, non ritenendo idonei o tempestivi gli atti interruttivi prodotti dall'Agente della Riscossione o non applicando correttamente le sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Ente appellante censura la decisione dei primi giudici lamentando l'errata applicazione delle norme sulla sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza introdotte dalla legislazione emergenziale
OV-19. In particolare, l'Agenzia sostiene che, ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia")
e del richiamato art. 12 del D.Lgs. 159/2015, i termini di prescrizione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione non debbano essere calcolati sommando meramente i giorni di sospensione, bensì beneficiando di una proroga biennale che estende la validità della pretesa fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del periodo di sospensione,.
L'appellato Resistente_1 non risulta aver depositato controdeduzioni specifiche nel presente grado in base agli atti disponibili nel fascicolo telematico esaminato. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il nucleo della controversia verte sulla verifica della tempestività dell'azione di riscossione e sulla corretta individuazione del termine di maturazione della prescrizione, alla luce della normativa eccezionale introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da OV-19. I giudici di primo grado hanno ritenuto prescritto il credito non considerando, tuttavia, la portata estensiva dell'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.
Questa Corte osserva che la disposizione citata prevede espressamente la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Punto cruciale della norma è il richiamo operato al comma 1 dell'art. 68 alle disposizioni di cui all'art. 12 del
D.Lgs. 159/2015,. Tale rinvio normativo ha effetti sostanziali sul calcolo della prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, e come confermato da recente giurisprudenza di merito
(cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 142/2023 prodotta in atti), l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 stabilisce un meccanismo di proroga automatica secondo cui, per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Nel caso di specie, la prescrizione quinquennale o decennale dei tributi in oggetto (risalenti all'anno 2004 e iscritti a ruolo nel 2008), anche considerando gli atti interruttivi intermedi (quali gli avvisi di intimazione notificati nel 2017 e nel 2021 citati nell'elenco allegati), sarebbe venuta a scadenza, o comunque transitata, all'interno del periodo coperto dalla sospensione OV (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Di conseguenza,
l'applicazione del combinato disposto degli articoli citati comporta che il termine prescrizionale non si limiti a slittare per un numero di giorni pari alla sospensione, ma venga prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2023.
Ne deriva che, al momento della notifica dell'atto impugnato o degli atti interruttivi contestati, il termine di prescrizione non era ancora maturato, essendo la pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria pienamente efficace e assistita dalla proroga biennale concessa dal legislatore per tutelare il gettito erariale in un periodo di eccezionale gravità sistemica. La sentenza di primo grado, avendo omesso di applicare tale meccanismo di proroga ed avendo calcolato i termini secondo le regole ordinarie senza tenere conto dello ius superveniens emergenziale, deve essere riformata.
Tenuto conto della complessità della ricostruzione normativa, che ha richiesto l'intervento interpretativo su disposizioni di carattere eccezionale e stratificato nel tempo, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DE SI GIANCARLO, Relatore
GAROFALO FRANCESCA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2539/2023 depositato il 14/11/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via G.grezar 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 796/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANZARO sez. 4 e pubblicata il 16/03/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020080001126635 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'impugnazione proposta dal Sig. Resistente_1 avverso la cartella di pagamento sopra indicata, recante un carico complessivo iscritto a ruolo pari a € 13.255,00 per tributi erariali
(IRPEF, IRAP, IVA e relative addizionali) riferiti all'anno d'imposta 2004,,. Il contribuente, nel giudizio di prime cure, eccepiva l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva, lamentando il decorso dei termini di legge tra la notifica della cartella originaria, avvenuta il 23.04.2008, e gli atti interruttivi successivi.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, con la sentenza n. 796/2023, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando l'atto impugnato sul presupposto dell'intervenuta prescrizione del credito, non ritenendo idonei o tempestivi gli atti interruttivi prodotti dall'Agente della Riscossione o non applicando correttamente le sospensioni previste dalla normativa emergenziale.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'Ente appellante censura la decisione dei primi giudici lamentando l'errata applicazione delle norme sulla sospensione e proroga dei termini di prescrizione e decadenza introdotte dalla legislazione emergenziale
OV-19. In particolare, l'Agenzia sostiene che, ai sensi dell'art. 68 del D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia")
e del richiamato art. 12 del D.Lgs. 159/2015, i termini di prescrizione per i carichi affidati all'Agente della
Riscossione non debbano essere calcolati sommando meramente i giorni di sospensione, bensì beneficiando di una proroga biennale che estende la validità della pretesa fino al 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del periodo di sospensione,.
L'appellato Resistente_1 non risulta aver depositato controdeduzioni specifiche nel presente grado in base agli atti disponibili nel fascicolo telematico esaminato. La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il nucleo della controversia verte sulla verifica della tempestività dell'azione di riscossione e sulla corretta individuazione del termine di maturazione della prescrizione, alla luce della normativa eccezionale introdotta per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da OV-19. I giudici di primo grado hanno ritenuto prescritto il credito non considerando, tuttavia, la portata estensiva dell'art. 68 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020.
Questa Corte osserva che la disposizione citata prevede espressamente la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.
Punto cruciale della norma è il richiamo operato al comma 1 dell'art. 68 alle disposizioni di cui all'art. 12 del
D.Lgs. 159/2015,. Tale rinvio normativo ha effetti sostanziali sul calcolo della prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, e come confermato da recente giurisprudenza di merito
(cfr. Corte d'Appello di Torino, sent. n. 142/2023 prodotta in atti), l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 stabilisce un meccanismo di proroga automatica secondo cui, per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Nel caso di specie, la prescrizione quinquennale o decennale dei tributi in oggetto (risalenti all'anno 2004 e iscritti a ruolo nel 2008), anche considerando gli atti interruttivi intermedi (quali gli avvisi di intimazione notificati nel 2017 e nel 2021 citati nell'elenco allegati), sarebbe venuta a scadenza, o comunque transitata, all'interno del periodo coperto dalla sospensione OV (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Di conseguenza,
l'applicazione del combinato disposto degli articoli citati comporta che il termine prescrizionale non si limiti a slittare per un numero di giorni pari alla sospensione, ma venga prorogato ex lege fino al 31 dicembre 2023.
Ne deriva che, al momento della notifica dell'atto impugnato o degli atti interruttivi contestati, il termine di prescrizione non era ancora maturato, essendo la pretesa creditoria dell'Amministrazione Finanziaria pienamente efficace e assistita dalla proroga biennale concessa dal legislatore per tutelare il gettito erariale in un periodo di eccezionale gravità sistemica. La sentenza di primo grado, avendo omesso di applicare tale meccanismo di proroga ed avendo calcolato i termini secondo le regole ordinarie senza tenere conto dello ius superveniens emergenziale, deve essere riformata.
Tenuto conto della complessità della ricostruzione normativa, che ha richiesto l'intervento interpretativo su disposizioni di carattere eccezionale e stratificato nel tempo, nonché delle oscillazioni giurisprudenziali sulla materia, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese di giudizio compensate.