Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2002, n. 11438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11438 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
1-438 /02 REPUBBLICA ITALIANA, IN NOME DE OPOLO TALI LA CORTE SUPRE MA DI CASSAZIONE Oggetto RESP. SEZIONE TERZA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3525/00 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 29046 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE Rel. Consigliere- Rep. 3025 Ud. 13/02/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SQ OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANGELO SODANI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE So Studio
contro
Richiesta copia studio Sole dal Sig. elettivamente domiciliata in ROMA VLE CAPRIO GIULIANA, diritti € 155 ре 1 AGO. 2002 REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell'avvocato il IL CANCELLERF GUGLIELMO FRATTARI, che lo difende, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 434 avverso la sentenza n. 2020/99 della Corte d'Appello di 1 ROMA, sezione seconda civile emessa il 5/5/1999, depositata il 22/06/99; RG.31/1998, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato GIULIA BASILE (per delega Avv. Paolo Angelo Sodani); udito l'Avvocato GUGLIELMO FRATTARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO QU NO conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, CA Giuliana, chiedendo che fosse condannata a restituirgli la somma di lire 6.300.000, corrispondente a quanto a lui dovuto in seguito alla negoziazione, avvenuta nel 1984, da parte della CA, di buoni ordinari del Tesoro per complessive lire 10.000.000, cointestati ad entrambi, ma che, sulla base di accordi interni, erano "di sua pertinenza" nella mi- sura di lire 7.500.000, da cui andavano detratte lire 1.200.000 già versategli in acconto dalla convenuta. La convenuta resisteva alla domanda, che il Tribu- nale, con sentenza del 3 marzo 1997, rigettava. Con sentenza del 22 giugno 1999 la Corte d'Appello 2 di Roma ha rigettato il gravame dello QU. ricorre il Per la cassazione di detta sentenza soccombente, formulando due censure. Resiste con controricorso l'intimata CA. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente, denunciando erronea falsa applicazione degli artt. 89 C.p.c. e 2059 C. e (art. 360 n.3 C.P.B.), censura la motivazione con la C. quale la Corte ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni morali proposta contro la convenuta per le espressioni offensive contenute nella sua comparsa di risposta. Invero l'argomento della Corte trascura che l'anti- giuridicità delle frasi di cui trattasi fu già sanzio- nata dal giudice istruttore, che ne ordinò la cancella- zione, riconoscendole come obiettivamente denigratorie e altresì prive di attinenza con l'oggetto del giudi- zio, e pertanto astrattamente configurabili come reato. La censura è infondata. La sentenza, dopo aver premesso, quanto alla doman- risarcitoria proposta in conseguenza delle frasi da contenute nella comparsa di risposta, che la possibili- tà, per il giudice, di assegnare alla parte una somma, ai sensi dell'art. 89 C.p.c., è comunque subordinata all'esistenza di un danno, anche non patrimoniale, di- pendente dalla violazione del diritto all'onore e alla reputazione del soggetto destinatario di espressioni ingiuriose non giustificate dall'esercizio del diritto di difesa;
rileva che "nella specie, peraltro, non stato evidenziato alcun elemento dal quale possa dedur- si che tali espressioni abbiano concretamente provocato effetti negativi quanto alla considerazione della quale lo QU gode presso i terzi, né un pregiudizio del- la coscienza, da parte dello stesso interessato, della propria dignità personale, anche tenuto conto dei pre- gressi rapporti intrattenuti tra i due protagonisti del presente giudizio". La Corte di merito, con questa motivazione, in de- finitiva, ha inteso escludere che le espressioni usate nella comparsa di risposta siano, in concreto, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, anche subiet- tive, obiettivamente lesive dell'onore о della reputa- zione dell'attore; e così, del resto, interpreta la de- cisione sul punto lo stesso ricorrente, dal momento che, senza nemmeno citare le espressioni asseritamente ingiuriose, si limita a contrapporre inammissibilmente a questo giudizio assolutorio il contrario convincimen- to manifestato, con la cancellazione, dal giudice che naturalmente non poteva vincolare il istruttore, collegio. 4 Coerentemente pertanto il giudice "a quo" ha nega- to, a un tempo, la potenzialità offensiva delle espres- sioni e l'esistenza dunque di un danno risarcibile, il cui riconoscimento, peraltro, come emerge dal tenore letterale dell'art. 89 C.p.c. ("può"), dipende dal- l'esercizio di un potere discrezionale, il cui mancato uso,da parte del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione. рай E' del sottratto al sindacato di legittimità, espressioni usate a ledere l'onore о il decoro della M vale ricordare, l'accertamento dell'attitudine delle persona offesa, esso rientrando nei compiti del giudice di merito e risolvendosi in un apprezzamento di fatto. denunciando omessa, insuffi-Col secondo motivo, ciente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 C.p.c.), il ricorrente sostiene che, senza adeguata e logica giustificazione,è stata ritenuta inattendibile la deposizione del teste EN, titolare dell'agenzia bancaria, il quale ricordava che parte della somma era di pertinenza dello QU, ed è stata negata altresì la ricostruzione dei fatti, da cui si ricava che i ver- samenti della CA sono esattamente collocati subito dopo il sollecito del legale dello QU e perfetta- mente congrui alla bonaria rateazione concordata. Lamenta ancora il ricorrente che, con grave illogi- 5 cità, la sentenza abbia negato efficacia alla mancata risposta della CA all'interrogatorio formale, in quanto la cointestazione dei buoni sarebbe stata smen- tita dalle prove raccolte in primo grado, e sia incorsa in altre "incongruenze motivazionali", che rendono im- possibile "il dovuto controllo esterno fattuale" del manifestato convincimento del giudice di merito. Non può essere accolto neanche questo secondo mo- tivo. La sentenza impugnata, con una motivazione adeguata e congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici, all'esito di un esauriente apprezzamento delle risul- tanze istruttorie, e segnatamente delle insufficienze e genericità del teste EN, ha giudicato non confer- mato, e addirittura smentito dalle prove raccolte in primo grado, lo stesso presupposto della cointestazione dei buoni, e ha negato valore ricognitivo del debito in controversia ai versamenti eseguiti dalla CA a fa- vore dello QU;
per giunta espressamente giustifi- cando con questa totale inconsistenza del quadro proba- torio l'impossibilità di attribuire alla mancata rispo- sta della CA all'interrogatorio formale l'efficacia di una "ficta confessio". A quest'ultimo proposito, noto che la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappre- 6 senta un fatto qualificato, cui il giudice, a norma dell'art. 232 C.P.C., può riconnettere significato di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale, quindi, il giudice può negare nel caso concreto quel significato, quando ritenga i fatti de- dotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo, purchè dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione (Cass. 13 novembre 1997 n. 11233) ciò che, nella specie, è puntualmente avvenuto. Al rigetto del ricorso consegue, per il soccomben- 1007 12911 l'onere delle spese del giudizio di Cassazione, li- te, 26.66 quidate nel dispositivo. AUST TOT. 149.77
P.Q.M.
La Corte, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 11 NOV 2002 MA 2 110/00 47938 4 F oltre a € 900 per onorario. 77 77 ..) Così deciso a Roma, addì 13 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE +371 NOV 009.DELLE A DIRETTORE DI CANCELLELIA Umberto Clears Depositata in Cancelleria 01 AGO 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIACORTE oggi, 7