Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2002, n. 2596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2596 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC025 96/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE contributi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: audominiali - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 16789/99 Cron. 6263 Dott. Ugo Consigliere- RIGGIO Rep. 709 Consigliere Dott. Antonio VELLA - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud.28/11/01 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 13 SENTENZA per diritti 155 22 FEB. 2002 sul ricorso proposto da: IL AN SC NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 50, presso lo studio dell'avvocato CANCELLER A LUCIANO RICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro ит COND VIA L'AQUILA 10 ROMA, in persona dell'Amm.re pro r в tempore FALCONE RI, elettivamente domiciliato in u и q ROMA VIA BRADANO 4, presso lo studio dell'avvocato ч BARRICELLI, che lo difende, giusta delega in PASQUALE atti;
2001 controricorrente 1595 avverso la sentenza n. 6899/99 del Tribunale di ROMA, -1- depositata il 17/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito 1'Avvocato RICCI Luciano, difensore del delricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
udito l'avvocato ABBADESSA Antonio per delega dell'avvocato BARRICELLI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. 0 2 n a h c u A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, decidendo sull'appello proposto dal Condominio di Via L'Aquila, n.c.10, in Roma avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Roma aveva accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da TE BB con atto di citazione notificato il 12 maggio 1996, dichiarando non dovuta dallo BB al Condominio la somma di L.
2.584.976 e cessata la materia del contendere sulla residua somma di L.477.395 e revocando il decreto ingiuntivo opposto, con sentenza resa in data 17 aprile 1999, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato lo BB а versare al L.2.584.958, oltre alle Condominio la somma di spese processuali già liquidate col decreto ingiuntivo. Il giudice d'appello, premesso di ritenere estranea al thema decidendum la questione dell'appartenenza al condominio appellante dell'immobile in relazione al quale era richiesto il pagamento dei contributi, ha ritenuto che, non essendo controverso che l'immobile fosse in passato appartenuto a LL ed IG BB, il secondo padre dell'appellato, e che quest'ultimo fosse succeduto iure hereditatis nella titolarità del 3 $ patrimonio del genitore, fosse onere dello BB TE di fornire la prova del trasferimento dell'immobile alla AF BB s.r.1., alla quale egli assumeva essere stato conferito il bene. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato l'inidoneità probatoria della documentazione essendo, catastale prodotta dall'appellato, all'uopo, necessaria la produzione del titolo traslativo della proprietà dell'immobile a favore della suddetta società. D'altra parte, ha rimarcato il Tribunale, l'infondatezza dell'assunto dello BB era confermata da tutto il comportamento tenuto dallo . . si era sempre atteggiato a stesso, che comproprietario del bene. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso lo BB TE, affidat a sei motivi. Resiste con controricorso il Condominio di т и via L'Aquila n.c.10, in Roma. в MOTIVI DELLA DECISIONE и Con i sei motivi formulati, che è opportuno ч esaminare congiuntamente, perché intimamente collegati, il ricorrente censura l'impugnata sentenza per "violazione e falsa applicazione della legge nonché per insufficiente e contraddittoria 4 motivazione", adducendo che: 1°) erroneamente il Tribunale ha ritenuto che 1'immobile sia di sua proprietà, poiché le risultanze della documentazione rilasciata dalla Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 provavano che tra i beni donati da IG BB ad esso ricorrente non era compreso l'immobile in questione;
2°) tutti i beni, fra i quali l'interno 1 in questione, furono conferiti alla BB AF s.r.l (formalità 38498); 3°) il bene de quo non fu ereditato né poteva essere - ereditato da esso ricorrente, poiché sin dal 1984 era di proprietà della suddetta società; 4°) la stessa prova già emergeva dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado;
5°) tutte le e supposizioni del Tribunale erano,affermazioni pertanto, ingiustificate e chiaramente poiché "lecontraddittorie, risultanze della Conservatoria dei RR.II. chiariscono la realtà del bene ed escludono il dedotto e deducibile da parte ит del condominio"; d'altro canto, il Tribunale non ha в и in alcun modo motivato in ordine alla dedotta non ч dell'immobile al fabbricato appartenenza condominiale;
6 °) dalla lettura della sentenza impugnata emerge chiara la contraddittorietà della stessa e l'assoluta mancanza della motivazione. 5 Le censure sono inammissibili. Preliminarmente, si osserva che il ricorrente si astiene dall'indicare le norme di legge che in rubrica assume essere state violate, sicchè, anche in considerazione del fatto che neppure dall'esposizione dei motivi emerge la denuncia di una specifica norma, devesi ritenere che le censure svolte attengono, tutte, alla sufficienza e correttezza della motivazione. Così delimitato l'oggetto dell'esame che deve essere compiuto, si osserva che risulta evidente il tentativo del ricorrente di provocare un non consentito sindacato sul merito della valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice d'appello, il quale, con diffusa e corretta motivazione, ha esclusa l'idoneità probatoria della certificazione prodotta dal ricorrente, che indica come certificazione relativa all'"accatastamento per fusione avvenuto in occasione della demolizione ит della baracca acquistata da LL ed IG BB e, poi, ricostruita unitamente ищ ad un nuovo fabbricato". ч Il ricorrente, in verità, sostiene di aver prodotto, non già documentazione catastale, bensì certificazioni rese dalla competente Conservatoria 6 dei RR.II., ma l'esame del suo fascicolo smentisce tale assunto, che, peraltro, non è corredato neppure dall'indicazione del momento processuale in documentazione sarebbe stata prodotta. cui tale attesa l'inequivocabile qualificazione Comunque, data dal Tribunale alla certificazione prodotta, con la specifica indicazione del contenuto di essa, l'errore implicitamente denunciato dal ricorrente va propriamente qualificato come errore revocatorio quindi, non denunciabile con ricorso per e, cassazione proposto ai sensi dell'art. 360, n.5°, cod. proc. civ.. Inoltre, il ricorrente omette di indicare il contenuto della documentazione che assume prodotta nel giudizio di primo grado, documentazione che, a suo avviso, da sola, varrebbe a dimostrare l'avvenuto trasferimento dell'immobile de quo a favore della BB AF s.r.l.; in tal modo : т viola il principio di autonomia ed autosufficienza и del ricorso, in virtù del quale quando si deduca in в ricorso l'omesso od insufficiente esame di и risultanze probatorie, è doveroso riportare in ч ricorso il contenuto dei mezzi di prova non esaminati o non sufficientemente esaminate, poiché il giudice di legittimità deve poter valutare la decisività delle circostanze non considerate, senza bisogno di consultare gli atti dei fascicoli della fase di merito. Inammissibile deve, altresì, ritenersi la censura di omesso esame della questione della non appartenenza dell'immobile al fabbricato 109T 129,11 condominiale, pur non potendosi condividere secondo cui si 456T 2066 l'opinione del Tribunale, TOT. 149,77 tratterebbe di questione irrilevante ai fini della decisione, perché anch'essa soffre del vizio della genericità, non essendo corredata dall'indicazione delle ragioni poste a fondamento dell'eccezione e, sul . quindi, restando impedito il controllo 4 carattere di decisività della questione. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le Il Perridente parti. Править Il Courigliere exterrore Gvinfolitans IL AN/C1 Dott.ssa Donatella D'AnnaDEPOSITATO IN CANCELLIINA Poma 22 FEB. 2002 8 IL CANCELLIERS OF