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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/08/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 571/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale, e vertente tra
C.F: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pasquale Fabiano
-Attrice- contro
C.F.: P.IVA: , in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rapp.te p.t, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zannella
-Convenuta-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione notificato del 13 gennaio 2017 conveniva in giudizio, Parte_1
innanzi all'intestato Tribunale, l' quale impresa designata per la gestione dei CP_1 sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al pagamento di € 168.947,85 a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro stradale occorsole il 10 agosto 2012 verso le ore 20:30/21:00 in agro di
Manfredonia.
Deduceva che, mentre percorreva la SP70 alla guida della propria Autobianchi Y10, targata
AJ503DS, giunta alla progressiva kilometrica 0+900, un veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia, con fari abbaglianti accesi, invadeva la sua corsia costringendola ad effettuare una manovra di emergenza che la portava ad urtare contro un albero a margine della carreggiata. L'autore del fatto si dava alla fuga senza prestare soccorso e senza essere identificato.
Costituita ritualmente in giudizio, l' contestava integralmente la domanda CP_1 attorea. In particolare, sosteneva che non fosse stata fornita alcuna prova dell'esistenza e della responsabilità di un veicolo sconosciuto. A suo dire, il sinistro sarebbe stato causato esclusivamente da una condotta imprudente dell'attrice, che sarebbe uscita autonomamente di strada.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse e mediante la C.T.U. medico-legale, affidata al Dott. Persona_1
.
[...]
Precisate le conclusioni il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 9.11.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo per discutere, nel contraddittorio delle parti, le contestazioni sollevate dalla convenuta alla CTU, fissando udienza al 16.02.2024.
In tale data la causa veniva nuovamente riservata e, a scioglimento della riserva, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., prevedendo il pagamento da parte di in favore di dell'importo complessivo di € 97.000,00, CP_1 Parte_1 rinviando al 18.04.2024 per verificarne l'accettazione. All'udienza fissata, preso atto del mancato accordo, la causa veniva trattenuta in decisione.
2 Con decreto del 24.04.2024, su istanza della convenuta, veniva revocata l'ordinanza di rimessione in decisione e fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni al
19.12.2024. In tale udienza le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che, il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 283 e 287 del Codice delle
Assicurazioni Private, il F.G.V.S. - per il tramite della relativa Compagna di Assicurazione designata - è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. n. 10609/2001).
L'intervento del F.G.V.S, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno, imponendo però un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, è tenuto a provare sia l'imputabilità del sinistro in capo al veicolo rimasto sconosciuto, sia il nesso eziologico tra i danni lamentati e l'evento dannoso, fermo restando il fatto che rimane a suo carico l'onere di provare che nessuna negligenza od imprudenza sia imputabile alla sua condotta di guida, al fine di superare la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.
Ne consegue che lo stesso deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (ex multis: Cassa. n. 8086/1995;
Cass. n. 10484/2001; Cass. n. 12304/2005).
E ciò in quanto il sistema risarcitorio posto a carico del F.G.V.S. non vale a rimpiazzare, ma solo a completare gli strumenti di tutela esperibili dai danneggiati da sinistro stradale per il ristoro del pregiudizio subito, non consentendo una surrogazione incondizionata del Fondo nella posizione del responsabile né, per l'effetto, uno "scaricamento" sulla Compagnia designata dal Fondo di oneri riparatori che avrebbero potuto essere facilmente pretesi nei confronti di chi sarebbe stato individuabile mediante ordinaria accortezza.
3 Perciò, potrà essere qualificato come "veicolo non identificato", tale da giustificare una domanda ex art. 19 lett. b) L. n. 990 del 1969, solo quello rimasto ignoto nonostante che la vittima abbia tenuto una condotta di usuale ed esigibile diligenza nel corso dell'intera vicenda.
Nel caso di specie, a seguito della denuncia, datata 10.10.2012, il procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. (R.G. n. 16358/2012) si è concluso con decreto di archiviazione. Ciononostante, si rileva che, nella predetta denuncia, la ha Pt_1 tempestivamente indicato i nominativi dei testimoni oculari del sinistro ( Testimone_1
e ), al precipuo fine di agevolare l'individuazione del responsabile. Testimone_2
A tal proposito, deve osservarsi che “…in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 19, nei confronti dell'impresa designata dal F.G.V.S.; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro…" (Cassa. n.11656/2022).
Orbene, il complesso delle risultanze istruttorie corrobora l'impianto narrativo di cui all'atto di citazione e consente di ritenere integralmente provati tutti i presupposti per l'azione risarcitoria nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e, per esso, dell'impresa assicurativa designata.
In particolare, le dichiarazioni rese, all'udienza del 05.10.2018, dai due testi oculari sono risultate coerenti tra loro ( “…conosco i fatti di causa in quando Testimone_1
conducevo la mia auto Audi e seguivo, nelle circostanza di tempo e di luogo descritte nell'atto introduttivo, seguivo la Fiat AN coinvolta nel sinistro (…)vedevo un auto con i fari alti che invadeva la corsia opposta, quella da me percorsa, non riuscivo ad indentificare il veicolo perché era buio (…) preciso che seguivo la AN a distanza di sicurezza 100/150 metri (…) confermo che la AN Y per evitare l'impatto sterzava sulla propria sinistra andando ad impattare contro un albero poiché la strada percorsa era alberata(…)c'è stato l'impatto della Y contro l'albero, mi sono fermato la conducente era sotto shock e non dava segni di vita;
abbiamo chiamato il 118 per i soccorsi…”; Tes_2
:“…ricordo che ci precedeva una AN Y, più o meno a 200 metri di distanza.
[...]
4 preciso che a un certo punto abbiamo visto una auto provenire dal senso opposto che invadeva la corsia percorsa dalla AN Y e anche la nostra. Ricordo altresì che la AN
Y per evitare l'impatto frontale ha sterzato verso sinistra finendo contro un albero. Posso riferire che l'auto che ha invaso la corsia era di grandi dimensioni, ma non riconosco il modello;
ci ha abbagliati e superati nel giro di pochi secondi. Preciso che la macchina ha abbagliato ancor prima di invadere ed è andata in pochi secondi (…) io e mio fratello abbiamo atteso arrivasse il 118 e poi ci hanno fatto allontanare (…) in nostra presenza sui luoghi le autorità allertate non erano ancora giunte (tranne il 118) …”).
Tali dichiarazioni trovano riscontro anche nelle sommarie informazioni testimoniali raccolte l'08.11.2012, nelle quali i medesimi testi, pur con lievi differenze su particolari secondari, hanno confermato in sostanza la medesima dinamica dei fatti (verbale dell'08.11.2012,
: “…il giorno 10.0.1012 alle ore 21:00 circa, mi trovavo alla guida della Testimone_1
mia Audi A4 WG e insieme a me come passeggero vi era mio fratello maggiore ) Tes_2 davanti alla nostra vettura a circa 500-600 metri, nella stessa nostra direzione di marcia, vi era un'altra macchina di dimensioni non grandi. Sempre di fronte a noi , ma proveniente dall'opposto senso di marcia, arrivava un'altra vettura, aveva azionati gli abbaglianti e viaggiava a velocità molto sostenuta (…) ho notato che tale autovettura prima di incrociarsi con il veicolo che ci precedeva, aveva invaso la nostra corsia e quasi ci veniva addosso, tanto è vero che l'auto che stava davanti a noi è stata costretta a deviare la sua marcia per e vitarla e si e buttata sul lato sinistro, andando a sbattere contro un albero (…) per il buio e l'alta velocità tenuta da tale autovettura siamo riusciti a rilevare soltanto il colore scuro e non anche il modello e soprattutto la targa. Ci siamo fermati immediatamente avvicinandoci alla AN Y10 impattata contro l'albero e abbiamo notato che all'interno dell'abitacolo vi era la sola conducente ferita e in stato di stordimento. Mio fratello ha chiamato il servizio 118…”; verbale dell'08.11.2012, : “…il Testimone_2 giorno 10.08.2012 alle ore 21:00 circa mi trovavo a bordo dell'autovettura Audi A4 WG di mio fratello (…) davanti alla nostra vettura, a circa 500-600 metri, nella nostra Tes_1 direzione di marcia, vi era un'altra macchina, che considerata la distanza, non si riusciva a capire il modello, ma comunque era di dimensioni non grandi. Sempre di fronte a noi, proveniente dal senso opposto di marcia, arrivava un'altra autovettura che dalla distanza fra i fari doveva essere di dimensioni più grandi, la quale aveva azionati evidentemente gli
5 abbaglianti in quanto sia noi che, presumo, l'autovettura che ci precedeva nella marcia eravamo piuttosto storditi dalla luce molto forte. L'autovettura che percorreva la nostra stessa strada ma in senso inverso ad un certo punto si visibilmente nella corsia a noi riservata e vedendola in lontananza ho pensato che volesse svoltare verso la sua, ovvero alla nostra destra. Però quando ci siamo avvicinati ulteriormente, ho avuto il forte timore che tale autovettura avrebbe finito con l'andare addosso all'auto che ci precedeva nella marcia e che aveva la nostra stessa direzione (…) l'autovettura che veniva di fronte con i fari abbaglianti accesi e che aveva invaso la nostra corsia di marcia, subito dopo essere stata evitata dalla AN Y10, rientrava velocemente sulla sua corsia di marcia, sempre procedendo a velocità elevata, evitando così di impattare contro di noi che stavamo subito dietro la summenzionata AN Y10 (…) ci siamo fermati immediatamente e avvicinandoci alla AN Y10 impattata contro l'albero abbiamo notato che all'interno dell'abitacolo vi era la sola conducente, ferita ed in uno stato di stordimento. Ho avvisato con il mio apparecchio cellulare il servizio 118…”).
In altri termini, le difformità tra le sommarie informazioni e le dichiarazioni rese in corso di causa attengono a particolari secondari e non incidono sul nucleo essenziale e comune delle narrazioni: la presenza di un veicolo sconosciuto che, invadendo la corsia di marcia della l'ha costretta a una brusca manovra di “emergenza”, culminata nell'urto contro un Pt_1 albero.
La difesa convenuta ha posto in rilievo il contenuto del verbale di accertamento redatto dalla
Polizia Stradale di Foggia, che non menziona la presenza di altri veicoli e che, sulla base della dinamica ricostruita dagli agenti intervenuti (“…verso le ore 21:10 del giorno
10.08.212 (…) alla guida dell'autovettura AN Y10 targato AJ503DS, Persona_2 sola a bordo (…) percorreva la S.P. 70, diretta Borgo Mezzanone (S.P. 78). Giunta all'altezza della progressiva chilometrica 0+900 della predetta arteria stradale (…) causa la velocità non commisurata in relazione alle circostanze di tempo (ore notturne) nonché dagli ingenti danni riscontrati sul veicolo e sulla persona perdeva il controllo del veicolo, invadeva la corsia opposta, al proprio senso di marcia, ed andava ad impattare contro un albero di medio fusto, esistente sul lato sinistro…”), ha condotto alla contestazione nei confronti della della violazione dell'art. 141, commi 3 e 8, C.d.S., con conseguente Pt_1 irrogazione della relativa sanzione amministrativa.
6 Avverso tale verbale, l'odierna attrice ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace di
Manfredonia che, con sentenza n. 162/2014, ha accolto il ricorso e ha annullato integralmente la contestazione. In particolare, il giudice ha evidenziato come gli agenti siano intervenuti solo successivamente all'incidente e non abbiano assistito direttamente alla dinamica, basando così la loro ricostruzione su mere valutazioni induttive. Le testimonianze oculari, al contrario, hanno confermato in modo concorde che la manovra compiuta dalla
è stata resa necessaria per evitare un impatto frontale con un veicolo proveniente dal Pt_1 senso opposto, poi allontanatosi senza essere identificato. Alla luce di tali risultanze, il
Giudice di Pace ha escluso la sussistenza degli estremi della violazione contestata e ha disposto l'annullamento del verbale (“…il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto. In effetti la prova testimoniale espletata nel corso di dell'istruttoria ha dimostrato la bontà della ricostruzione operata dalla ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e la conseguente infondatezza del verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Foggia.
Il testimone sentito all'odierna udienza, infatti, ha testualmente Testimone_1 dichiarato: “confermo la circostanza n.1 che mi viene letta e tanto posso dire perché ho visto personalmente quanto accaduto. La manovra che ha effettuato la ricorrente odierna è stata indispensabile per evitare il sicuro impatto con una vettura che procedeva in senso contrario e che avvicinarsi sempre più invadeva la nostra corsia di marcia;
la ricorrente per evitare l'urto ha sterzato sulla propria sinistra evitando l'impatto con l'auto che veniva di fronte, ma finendo contro l'albero posto sul ciglio della strada (…) pienamente concordante con quanto innanzi è stata la dichiarazione resa dall'ulteriore testimone , tale sig. . Alla luce di ciò appare inconsistente la ricostruzione operata dagli Testimone_2
agenti, si ricordi intervenuti solo in un momento successivo sul luogo dell'accanimento. In effetti la manovra operata dall'odierna, stando ai testimoni oculari addotti, ha trovato la propria genesi nella necessita di tentare di evitare l'urto con il veicolo proveniente dall'opposto senso di marcia. Nel caso di specie a parere dello scrivente non ricorrono gli estremi previsti dal richiamato art. 141, comma 8 del C.d.S. e, quindi, il verbale di contestazione va annullato…”).
In detto contesto, non sono emersi elementi probatori idonei a configurare una condotta colposa in capo alla che possa integrare un concorso causale nella produzione Pt_1 dell'evento. Difatti, le testimonianze acquisite e la decisione del Giudice di Pace di
7 Manfredonia - che ha annullato la sanzione amministrativa contestata all'attrice - convergono nel ritenere la manovra dell'attrice necessaria ed inevitabile, non essendo dimostrato alcun eccesso di velocità o altra violazione del Codice della Strada.
Ne discende che, sulla scorta di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve dichiararsi unico responsabile il conducente del veicolo, rimasto non identificato.
Definita, quindi, la questione dell'an della responsabilità, occorre passare a determinare il quantum dell'importo dovuto quale ristoro delle lesioni subite dalla . Parte_1
Le lesioni patite dall'attrice sono descritte nella consulenza medico-legale, redatta dal Dott.
che ha ritenuto il quadro clinico compatibile con la dinamica Persona_1
del sinistro, tenuto conto anche dell'uso dei presidi di sicurezza (“…sulla base della dinamica del caso di specie, un urto frontale contro un albero del mezzo autovettura Y10 su cui viaggiava la perizianda in qualità di conducente, indossando la cintura Parte_1 di sicurezza, che sulla base del dato riferito dalla perizianda occorreva a causa di una riferita invasione di corsia da parte di altra autovettura non identificata con abbagliamento da parte di fari abbaglianti, per cui la stessa perizianda eseguiva manovra di emergenza uscendo al di fuori della carreggiata, sulla sinistra della stessa, impattando anteriormente con la propria autovettura contro il fusto di un albero posto sul margine esterno sinistro della carreggiata, con riportati ingenti danni dell'autovettura Autobianchi Y10 alla porzione frontale con introflessione delle strutture anteriori meccaniche e di carrozzeria e strutturali dell'auto, con introflessione dello sterzo e necessità di intervento dei vigili del fuoco per l'estrazione della perizianda dalle lamiere, è possibile affermare che, la riferita dinamica, appresa dal racconto anamnestico e dall'esame degli atti, risulta verosimilmente compatibile con le conseguenti lesioni descritte, politrauma con frattura comminuta sovraintercondiloidea del femore sinistro (sottoposta ad osteosintesi con placca e viti LISS
17/08/2012, successiva malunion e intervento di rimozione mezzi di sintesi e correzione con placca e viti il 4/12/2012, successiva rimozione di tali mezzi di sintesi dopo il 2014), frattura bimalleolare di caviglia sinistra (sottoposta a riduzione con placca e viti e filo di
Kirschner il 17/08/2012, rimossi tali mezzi di sintesi in data 11/06/2013), frattura X costa sinistra, anche in caso di utilizzo di cinture di presidi di protezione (cinture di sicurezza).
Ovvero dal punto di vista metodologico-scientifico medico-legale in termini di
8 compatibilità, con i dati appresi ed attentamente esaminati dal caso di specie, non si può negare la possibilità del verificarsi dell'evento, anche in caso di utilizzo della cintura di sicurezza.
Difatti non si può escludere il trauma alla X costa sinistra purché si ammetta una introflessione-deformazione delle strutture anteriori del veicolo e una introflessione dello sterzo e schiacciamento della paziente tra le strutture del sedile e lo sterzo, nonché l'azione compressiva esercitata anche dalla cintura sul torace in toto;
risultano ammissibili anche il trauma fratturativo sovraintercondiloideo femorale (al condilo femorale del ginocchio) sinistro e il trauma bimalleolare della caviglia sinistra sulla base della succitata letteratura
e dei meccanismi di scivolamento in avanti del conducente, nonché di deformazione e introflessione delle strutture anteriori interne dell‟autovettura con trasmissione di urto ed energia all'arto inferiore sinistro della paziente.
Si rimanda alla parte di trattatistica medico-legale del corpo della relazione medico-legale per approfondimenti, ove sono citati studi di settore…”). Quanto alla valutazione della inabilità temporanea, il nominato consulente ha indicato: “…la documentata storia clinica, porta a ritenere che all'evento traumatico del 10/08/2012 conseguì un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 150 (in considerazione dei giorni di ricovero). Relativamente alla inabilità temporanea parziale, si considerano congrui per consimili traumi quali quelli riportati dalla perizianda, i seguenti giorni:
-al 75% di giorni 75;
-al 50% di giorni 75;
-al 25% di giorni 100…”. Il Dott. ha concluso, infine, rappresentando che: “…tali Per_1
lesioni nel caso di specie sono guarite con postumi che stante il lasso di tempo intercorso dagli eventi (10/08/2012) devono considerarsi permanenti e configurano complessivamente una riduzione permanente della integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata (danno biologico permanente), valutabile, in armonia con i moderni parametri valutativi in uso in ambito medico-legale, nella misura percentualistica del 18%...”.
Ciò chiarito, quanto alle tipologie di danni subiti, va rilevato che, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, risulta corretto l'operato del Giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma onnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale
9 elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico, e sempre che il danneggiato abbia allegato e dimostrato che il danno biologico o morale presenti aspetti molteplici e riflessi ulteriori rispetto a quelli tipici (Cass. sent. n.
24864/2010).
In particolare, il danno biologico deve essere inteso come temporanea o definitiva compromissione della complessiva integrità psicofisica dell'individuo, suscettibile di esser positivamente accertata sotto il profilo medico-legale, dalla quale sia derivato un peggioramento concreto dell'esistenza del soggetto leso e trova la sua fonte di tutela nello stesso art. 2059 c.c..
Orbene, applicando le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per come da ultimo aggiornate), che costituiscono un giusto parametro per la valutazione equitativa del danno biologico, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro (22 anni) il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € 77.073,00 (pari al 18% - importo comprensivo della personalizzazione del danno biologico - stante l'elevato grado di sofferenza psicofisica correlato alle modalità di verificazione dell'accaduto, alla durata dei ricoveri e al decorso successivo), mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 13.656,25, per un importo complessivo di
€ 90.729,25.
Pertanto, al credito risarcitorio, come sopra determinato, già liquidato all'attualità, va aggiunto l'importo di € 201,29 per le spese mediche sostenute e documentate, per un totale di € 90.930,54.
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
10 Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (10.08.2012) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
Va, invece, disattesa la ulteriore richiesta di danno patrimoniale per riduzione della capacita lavorativa specifica.
A tal proposito, mette conto precisare che il danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e di guadagno è un danno permanente, nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima: in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare (ex plurimis: Cass. n. 2003/2014; Cass. n. 25634/2013).
La Suprema Corte sul punto ha però affermato il condivisibile principio secondo cui “…il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura - non necessariamente in modo proporzionale - qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo
l'"an" dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito…” (Cass. n.
15737/2018).
Nel caso di specie - per quanto accertato in sede peritale - l'attrice ha subito un danno alla capacità lavorativa specifica relativamente al mestiere di commessa/addetta alle vendite nella misura del 15% (“…in considerazione di tale classificazione e del risvolto della
11 disfunzionalità, complessivamente, pertanto, si ritiene congrua, per tali patologie, una riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 15%...”), con conseguente permanenza di una capacità lavorativa residua nella misura dell'85%.
Tuttavia il CUD 2013 e il Certificato/Storico del Centro per l'Impiego (datato 29.09.2015) - seppur attestante lo stato di disoccupazione - non sono elementi sufficienti a dimostrare che la cessazione dell'attività lavorativa sia stata conseguenza diretta delle lesioni riportate nel sinistro, né a quantificare l'effettiva perdita di reddito subita.
In assenza di tale prova, non può essere riconosciuto un danno patrimoniale autonomo da riduzione della capacità lavorativa specifica, con conseguente rigetto della relativa voce di pregiudizio.
Restano assorbite le domande accessorie, e le eccezioni sulle quali non ci si sofferma essendo la causa decisa sulla questione di merito principale ed in virtù del noto principio della c.d. ragione più liquida, che consente al Giudice di trattare la questione assorbente laddove sia risolutiva per la decisione, tralasciando le altre, nel rispetto del principio di economia processuale (ex multis: Cass., Sez. Un, 12/12/2014; Cass.,
Sez. Un.,18.12.2008, n. 29523).
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea per un importo ridotto rispetto alla pretesa iniziale (€ 168.947,85) può disporsi la compensazione di un terzo delle spese, che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza della Compagnia convenuta e sono liquidate - nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00
e € 260.000,00) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria - in € 6.566,66, oltre accessori di legge.
In tal senso, va rilevato che - con ordinanza del 16.02.2024 - l'odierno giudicante formulava proposta ex art. 185 bis c.p.c., cui seguiva la mancata accettazione da parte della sola
Compagnia convenuta. Pertanto, tenuto conto il giudizio poteva essere definito a quella data, senza ulteriore necessità di proseguire la causa e di appesantimento del contenzioso del
Tribunale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la Compagnia convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite maturate dopo la proposta conciliativa che si traducono nella liquidazione
12 della fase decisionale e vengono liquidate come da D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00) in € 4.253,00, oltre accessori di legge.
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stesse le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.F: , contro Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F.: P.IVA: in persona del suo legale rapp.te p.t, quale P.IVA_1 P.IVA_2
impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, reietta ogni contraria istanza, così decide:
− ACCOGLIE la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva e, per l'effetto,
− CONDANNA in persona del suo legale rapp.te p.t, quale impresa CP_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al pagamento, in favore di , della somma Parte_1 complessiva di € 90.930,54, oltre interessi e rivalutazione monetaria come da motivazione;
− CONDANNA, in persona del suo legale rapp.te p.t, quale impresa CP_1
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_1
liquidate in complessivi € 10.819,66 oltre spese borsuali sostenute, oltre spese gen.
(15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere
13 dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia, data dep.tel.
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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