Sentenza 11 maggio 2002
Massime • 1
Nel rito del lavoro, il principio della interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'integrazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato. (Nella specie, la sentenza d'appello, con riferimento ad una sentenza del pretore che in dispositivo aveva accolto la domanda, specificando che tale accoglimento era limitato alla declaratoria di nullità della delibera di esclusione da un concorso, aveva fatto ricorso alla motivazione di quella sentenza per interpretarne il dispositivo e desumere che era stato escluso l'accoglimento della domanda di declaratoria del diritto all'assunzione; la S.C. ha confermato tale sentenza ritenendo che, nel caso concreto, le enunciazioni contenute nella motivazione non erano incompatibili col dispositivo e servivano non ad integrarlo ma ad interpretarlo meglio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/2002, n. 6786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6786 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO SPINOSO, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO POLIMENI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 313/98 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/12/98 - R.G.N. 64/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Il sig. LI SC aveva partecipato nel 1985 ad un concorso a 80 posti indetto dall'allora Azienda F.S. venendone escluso con delibera DG 520/1985 per inidoneità fisica. Impugnata la delibera avanti al TAR Lazio e poi, a seguito della trasformazione dell'Azienda F.S., avanti al giudice del lavoro, al quale chiedeva altresì la declaratoria del proprio diritto all'assunzione, il Pretore di Reggio Calabria, con sentenza 602/1991, accertata tramite ctu l'idoneità fisica, accolse la domanda, emettendo il seguente dispositivo: "Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della delibera del direttore del servizio personale n. 520 dell'8.7.1985...". In motivazione ha aggiunto: "Quanto alla pronuncia sul diritto del ricorrente all'assunzione essa invero non può essere emessa in mancanza di prove sugli altri requisiti richiesti, risultando in particolare che il ricorrente si era classificato al 276^ posto della graduatoria, laddove i posti messi a concorso erano solo 80".
Questa sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Con ricorso depositato il 26.10.1994 il LI, sulla base della declaratoria di illegittimità della delibera, contenuta nella sentenza 602/1991, ha chiesto al Pretore di Melito Porto Salvo, giudice del lavoro, di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dal 1985, essendo stati assunti, sulla base di quel concorso, nel quale egli si era classificato 276^, 600 dipendenti.
Il pretore, con sentenza 23.3.1996 n. 4, ha dichiarato la inammissibilità della domanda, identica a quella proposta con il precedente ricorso, perché coperta dal giudicato, in quanto la sentenza 602/1991, che aveva omesso di statuire in dispositivo sulla domanda di declaratoria del diritto all'assunzione, conteneva un vizio di omessa pronuncia, impugnabile esclusivamente con l'appello. Il LI ha proposto appello, sostenendo la tesi, sulla base della motivazione della sentenza impugnata, che egli, in presenza di un'omissione di pronuncia, aveva facoltà di far valere l'omissione o in sede di gravame oppure riproponendo la stessa domanda in separato giudizio.
Con sentenza 17 novembre/31 dicembre 1998 il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato la decisione pretorile, modificandone la motivazione.
Il Tribunale ha ritenuto che dal contesto del dispositivo e della motivazione, sopra riportati, da interpretare unitariamente, si evince non un'omessa pronuncia, bensì il rigetto della domanda di assunzione, sul quale si è formato il giudicato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il LI, con tre motivi.
La Ferrovie dello Stato società p.a. intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 429 e 430 c.p.c.; 2909 cod. civ.; insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia
(art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto un duplice profilo: a) per omessa pronuncia sullo specifico motivo di doglianza secondo cui la particolare valenza esterna del dispositivo nel processo del lavoro non consente la formazione del giudicato su statuizioni in esso non contenute;
b) per erroneità del principio di diritto secondo cui nel processo del lavoro statuizioni non contenute nel dispositivo possono essere reperite o integrate con la parte motiva.
Il motivo non è fondato.
È ben vero che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, nel rito del lavoro il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione non può estendersi fino all'interpretazione del contenuto precettivo del primo con statuizioni desunte dalla seconda, attesa la prevalenza da attribuirsi al dispositivo che, acquistando pubblicità con la lettura in udienza, cristallizza la statuizione emanata nella fattispecie concreta, con la conseguenza che le enunciazioni contenute nella motivazione che siano con esso incompatibili sono da considerarsi come non apposte ed inidonee a costituire giudicato. (ex plurimis: Cass. sent. n. 11336 del 10-11-1998, idem sent. n. 7380 del 08-08-1997). Ma nel caso di specie ritiene il Collegio che da tale principio non si sia discostata la sentenza impugnata. Infatti, posto che il dispositivo, dopo la formula "accoglie la domanda", ha specificato che tale accoglimento era limitato alla declaratoria di nullità della delibera di esclusione, legittimamente la sentenza impugnata ha fatto ricorso alla motivazione della sentenza pretorile per interpretarne il dispositivo e desumere che la stessa aveva escluso l'accoglimento della domanda di declaratoria del diritto all'assunzione.
Quanto precede comporta il rigetto del secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, 324 c.p.c.; 2909 cod. civ.; omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sul presupposto che la sentenza pretorile fosse affetta dal vizio di omessa pronuncia.
È ben vero che quando una sentenza ometta di statuire su una delle domande devolute alla cognizione del giudice, deve sempre riconoscersi alla parte che l'aveva formulata, o il diritto di denunciare l'omissione in sede di gravame, ovvero quello di coltivare la domanda in separato giudizio, posto che la rinuncia implicita alla pretesa correlabile al mancato esperimento del gravame ha valore meramente processuale e non sostanziale, di guisa che, nel separato giudizio poi introdotto, non potrà essere opposta una preclusione derivante dalla mancata impugnazione della precedente sentenza per omessa pronuncia (Cass. sent. n. 10768 del 03-12-1996, Cass. 22-3- 1995 n. 3260, Cass. 5-9-1997 n. 8605), ma trattasi di censura attinente alla motivazione della sentenza pretorile, non di quella d'appello.
Ed anche l'altro rilievo, in sè esatto, che, affinché si possa formare, ove la sentenza passi in cosa giudicata per mancata impugnazione, un giudicato implicito sul punto del mancato accoglimento della domanda non espressamente decisa, tale da precludere che la domanda medesima possa essere riproposta in separata sede, non è sufficiente che la domanda non espressamente decisa sia in qualche modo connessa con quella decisa, ma si richiede che essa sia legata all'altra da un rapporto di dipendenza indissolubile sì da costituirne il presupposto di fatto e l'antecedente logico giuridico (Cass. 19-12-1997 n. 12995), si svolge nell'ottica dell'omessa pronuncia, e non di una sentenza di rigetto, come accertato dal Tribunale.
Consegue anche il rigetto del terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; omessa o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.) censura la sentenza impugnata nella interpretazione della sentenza, sia perché l'espressione letterale usata "non si emette" della sentenza, equivarrebbe ad una omissione di pronuncia, sia perché la declaratoria di nullità della delibera comporta anche la delibazione della sussistenza del requisito della idoneità fisica, che era l'elemento ostativo all'assunzione.
Il motivo non è fondato, perché la sentenza impugnata è motivata con espresso riferimento alla posizione in graduatoria, quale elemento ostativo all'assunzione, perché all'epoca dei fatti eccedente i posti messi a concorso, ed il ricorrente non ha censurato tale motivazione pretorile deducendo la diversità della nuova domanda di cui era elemento costitutivo il fatto sopravvenuto dell'allargamento delle assunzioni agli idonei fino al 600^ posto. Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle relative spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 13 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2002