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Sentenza 15 dicembre 2023
Sentenza 15 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/12/2023, n. 50122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50122 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ZI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2023 della CORTE di ASSISE di APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FELICETTA MARINELLI per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con ordinanza del 21/3/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di ST ZI di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: 1) sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 9/12/2021, irrevocabile il 15/11/2022, in relazione al reato omicidio aggravato commesso a Napoli il 19/3/1989; 2) sentenza emessa dal Corte di Appello di Napoli il 14/4/1993 in relazione al reato di favoreggiamento personale, commesso a Napoli il 5/9/1991; 3) sentenza emessa dal Corte di Appello di Napoli il 22/12/2011 in relazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 50122 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2023 ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 e 416 bis cod. pen. commessi tra il 1981 e il mese di gennaio 2000; 4) sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 19/6/2012 in relazione al reato omicidio aggravato commesso a Napoli il 9/5/1993; 5) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 22/12/2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 commesso a Napoli dal 1993 con condotta perdurante sino alla sentenza di primo grado del 28/10/2009. 2. Il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione evidenziando che dagli atti non risulta che alla data di commissione del primo reato, la partecipazione all'associazione, fossero stati già ideati i due omicidi poi commessi e gli altri reati indicati nella richiesta, così come da ultimo il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, per il quale sarebbe stata esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 (ora 416 bis.1 cod. pen.) 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. con specifico riferimento ai fatti oggetto delle sentenze indicate nei numeri 3) e 5), cioè i reati associativi. 4. In data 25 luglio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, anche travisando quanto emerso dagli atti, sarebbe pervenuto a una decisione errata con specifico riferimento ai fatti oggetto delle sentenze indicate nei numeri 3) e 5), cioè i due reati associativi. Dalle sentenze, infatti, risulterebbe che l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. non è stata esclusa quanto, piuttosto, che l'associazione finalizzata alla cessione degli stupefacenti era inserita nello stesso contesto camorristico e che, anzi, questa era la prosecuzione della medesima condotta iniziata nell'anno 1981 per la quale la prima sentenza si era fermata all'anno 2000 ("reato permanente, giudicato per tranche"). Sotto tale profilo, pertanto, non esisterebbero due reati ma un unico reato permanete diviso in due frazioni tra le quali, come evidenziato dalla sentenza n. 53 del 2018 della Corte cost., si dovrebbe applicare l'art. 671, cod. proc. pen. Le doglianze sono fondate con riferimento ai reati di cui all'art. 74 D.P.R. 2 309/1990 e infondate nel resto. 2.1. In tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse, deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Locuzione questa con la quale si intende che il soggetto agente deve avere avuto una rappresentazione unitaria -almeno nelle linee essenziali- sin dal momento ideativo del programma nel quale si inseriscono le diverse condotte. Ciò in quanto in tal modo, escluso che vi sia stata una successione di autonome risoluzioni, si giustifica la valutazione di ridotta pericolosità sociale che consente il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). 2.2. L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413). Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel senso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 2.3. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati al suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02). In tale ipotesi, infatti, la continuazione tra il reato di partecipazione a un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il 3 A-( giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). 2.4. La continuazione, d'altro canto, può essere riconosciuta anche tra reati associativi purché, a prescindere dall'omogeneità delle condotte, all'esito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, sia accertata l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunque denominate (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01), ovvero a una medesima organizzazione in ordine a diversi segmenti temporali (Corte cost. n. 58 del 2018). 2.5. Nel caso di specie il giudice della esecuzione si è conformato solo in parte ai principi esposti. 2.5.1. La motivazione del provvedimento impugnato, con i riferimenti alla specificità dei reati di omicidio e di favoreggiamento, frutto di determinazioni sopravvenute rispetto all'originaria adesione all'associazione, in assenza di ulteriori e diversi elementi, risulta adeguata e coerente. La conclusione che non sussiste il vincolo della continuazione tra tali reati e quelli associativi (sia quello di cui all'art. 416 bis cod. pen. che quelli di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990), pertanto, non è sindacabile in questa sede. 2.5.2. A diverse conclusioni si deve pervenire in relazione alle due condanne relative al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 oggetto delle sentenze indicate nei numeri 3) e 5). Quanto a tali reati, infatti, il giudice dell'esecuzione si è limitato a indicare, peraltro in termini laconici e senza confrontarsi con il contenuto delle sentenze in atti, che sarebbe stata esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, ciò senza fare alcun riferimento alla condotta concreta, al tempo di commissione dei reati e, conseguentemente, alla parziale sovrapponibilità "cronologica" che sussisterebbe tra gli stessi che, di contro, avrebbe dovuto essere considerata e valutata anche al fine di verificare se le contestazioni si riferiscano o meno a due diversi segmenti della medesima associazione. 2.6. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, tenuto conto dei rilievi evidenziati, proceda a un nuovo giudizio quanto all'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, oggetto ( 4 delle sentenze indicate ai numeri 3) e 5).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso l'8 novembre 2023.
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. FELICETTA MARINELLI per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con ordinanza del 21/3/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di ST ZI di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti: 1) sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 9/12/2021, irrevocabile il 15/11/2022, in relazione al reato omicidio aggravato commesso a Napoli il 19/3/1989; 2) sentenza emessa dal Corte di Appello di Napoli il 14/4/1993 in relazione al reato di favoreggiamento personale, commesso a Napoli il 5/9/1991; 3) sentenza emessa dal Corte di Appello di Napoli il 22/12/2011 in relazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 50122 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2023 ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 e 416 bis cod. pen. commessi tra il 1981 e il mese di gennaio 2000; 4) sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 19/6/2012 in relazione al reato omicidio aggravato commesso a Napoli il 9/5/1993; 5) sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 22/12/2020 in relazione ai reati di cui agli artt. 74 D.P.R. 309/1990 commesso a Napoli dal 1993 con condotta perdurante sino alla sentenza di primo grado del 28/10/2009. 2. Il giudice dell'esecuzione ha escluso il vincolo della continuazione evidenziando che dagli atti non risulta che alla data di commissione del primo reato, la partecipazione all'associazione, fossero stati già ideati i due omicidi poi commessi e gli altri reati indicati nella richiesta, così come da ultimo il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, per il quale sarebbe stata esclusa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991 (ora 416 bis.1 cod. pen.) 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, in un unico articolato motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. con specifico riferimento ai fatti oggetto delle sentenze indicate nei numeri 3) e 5), cioè i reati associativi. 4. In data 25 luglio 2023 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Felicetta Marinelli chiede che il ricorso sia rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice, anche travisando quanto emerso dagli atti, sarebbe pervenuto a una decisione errata con specifico riferimento ai fatti oggetto delle sentenze indicate nei numeri 3) e 5), cioè i due reati associativi. Dalle sentenze, infatti, risulterebbe che l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. non è stata esclusa quanto, piuttosto, che l'associazione finalizzata alla cessione degli stupefacenti era inserita nello stesso contesto camorristico e che, anzi, questa era la prosecuzione della medesima condotta iniziata nell'anno 1981 per la quale la prima sentenza si era fermata all'anno 2000 ("reato permanente, giudicato per tranche"). Sotto tale profilo, pertanto, non esisterebbero due reati ma un unico reato permanete diviso in due frazioni tra le quali, come evidenziato dalla sentenza n. 53 del 2018 della Corte cost., si dovrebbe applicare l'art. 671, cod. proc. pen. Le doglianze sono fondate con riferimento ai reati di cui all'art. 74 D.P.R. 2 309/1990 e infondate nel resto. 2.1. In tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito, attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse, deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegno criminoso. Locuzione questa con la quale si intende che il soggetto agente deve avere avuto una rappresentazione unitaria -almeno nelle linee essenziali- sin dal momento ideativo del programma nel quale si inseriscono le diverse condotte. Ciò in quanto in tal modo, escluso che vi sia stata una successione di autonome risoluzioni, si giustifica la valutazione di ridotta pericolosità sociale che consente il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. Qomiha, Rv. 284420 - 01; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 - 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862 - 01). 2.2. L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413). Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01, che si è espressa nel senso che il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. 2.3. Nel caso in cui la richiesta di applicare la disciplina della continuazione abbia ad oggetto un reato associativo e i reati fine non è sufficiente che i secondi rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e che siano finalizzati al suo rafforzamento (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 - 02). In tale ipotesi, infatti, la continuazione tra il reato di partecipazione a un'associazione e i reati fine può essere riconosciuta solo a condizione che il 3 A-( giudice verifichi puntualmente e in concreto che ogni specifico reato cui si riferisce la richiesta sia stato programmato "ab origine" al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio e che, pertanto, questo non sia legato a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, sopravvenuti ovvero non immaginabili al momento iniziale dell'associazione (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430 - 01). 2.4. La continuazione, d'altro canto, può essere riconosciuta anche tra reati associativi purché, a prescindere dall'omogeneità delle condotte, all'esito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo, sia accertata l'unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso la progressiva appartenenza del soggetto a una pluralità di organizzazioni, comunque denominate (Sez. 5, n. 20900 del 26/04/2021, Gattuso, Rv. 281375 - 01), ovvero a una medesima organizzazione in ordine a diversi segmenti temporali (Corte cost. n. 58 del 2018). 2.5. Nel caso di specie il giudice della esecuzione si è conformato solo in parte ai principi esposti. 2.5.1. La motivazione del provvedimento impugnato, con i riferimenti alla specificità dei reati di omicidio e di favoreggiamento, frutto di determinazioni sopravvenute rispetto all'originaria adesione all'associazione, in assenza di ulteriori e diversi elementi, risulta adeguata e coerente. La conclusione che non sussiste il vincolo della continuazione tra tali reati e quelli associativi (sia quello di cui all'art. 416 bis cod. pen. che quelli di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990), pertanto, non è sindacabile in questa sede. 2.5.2. A diverse conclusioni si deve pervenire in relazione alle due condanne relative al reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990 oggetto delle sentenze indicate nei numeri 3) e 5). Quanto a tali reati, infatti, il giudice dell'esecuzione si è limitato a indicare, peraltro in termini laconici e senza confrontarsi con il contenuto delle sentenze in atti, che sarebbe stata esclusa la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991, ciò senza fare alcun riferimento alla condotta concreta, al tempo di commissione dei reati e, conseguentemente, alla parziale sovrapponibilità "cronologica" che sussisterebbe tra gli stessi che, di contro, avrebbe dovuto essere considerata e valutata anche al fine di verificare se le contestazioni si riferiscano o meno a due diversi segmenti della medesima associazione. 2.6. Ragioni queste per le quali il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio affinché il giudice dell'esecuzione, tenuto conto dei rilievi evidenziati, proceda a un nuovo giudizio quanto all'applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/1990, oggetto ( 4 delle sentenze indicate ai numeri 3) e 5).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati associativi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Assise di Appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso l'8 novembre 2023.