Sentenza 9 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5542 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 05542/03 REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIA O LA CORTE SUP Oggetto } SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 18327/0 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 12258 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliçre ! - Rep. iDott. Pasquale PICONE Consigliere Ud.19/12/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: CE DI PI & RD TO OS SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVEE A. DA ¦ BRESCIA 9 PALAZZO CAPPONI NERVI, presso lo studio dell'avvocato M. ARTURO LEONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI GIUSEPPE GRANATA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FESTA ANGELICO, DREKA GIUSEPPE, COMAROLI MAURO, 2002 MANTRILO ANTONIO, MAURI MAURIZIO, PASSANTE PAOLO, 5659 GUARINO GIUSEPPE, MAZZA FAUSTO, LI VINCENZO, -1- ! IC FA, LI IA, NI DA, ES CA, TT NI, MA IF, TT DO, CA UG AN titolare della ditta CA EDILI;
- intimati avversO la sentenza 11. 114/99 del Tribunale di CREMONA, depositata il 21/09/99 -R.G.N. 21/99; udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIC;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- CE di LD e HE DO
contro
TA CO e altri SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 2 maggio 1994 CO TA, US DR, MA OM, NI AN, ZI AU, PA AN, US AR, FA MA, VI AG, BI SS, IL AG, DA TI, AN CO, NI VE, AR AJ, e AL VE, premettendo di essere stati assunti e accompagnati quotidianamente al lavoro presso il cantiere edile Costruzioni Cadeo Edili pe conto dell'appaltatrice impresa edile I.C.E. e di avere percepito, lavorando secondo le direttive impartite da dipendenti dell'CE alla quale appartenevano i ' macchinari e le attrezzature installate sul cantiere, convenivano in giudizio davanti al Pretore di Cremona la Edilcasa, la impresa Caden e la CE costruzioni chiedendone la condanna alle differenze retributive e delle spettanze retributive non pagate dalla impresa Cadeo. Giustificavano tale richiesta di solidale condanna sotto il profilo dell'illecita interposizione di manodopera tra la tra la impresa appaltante Edilcasa, tra quella appaltata CE e tra la ditta subappaltata Cadeo. Il Pretore adito rigettava le domande dei lavoratori nei confronti della ompresa cooperativa Edilcasa, mentre le acoglieva quasi integralmente nei confronti delle altre due imprese ritenendo che si fosse realizzata una illecita interposizione de manodopera. Con sentenza in data 15 / 21 settembre 1999 il Tribunale di Cremona rigettava l'appello proposto dalla impresa edile I.C.E. e confermava la sentenza pretorile impugnata documentalmente provata la sussistenza di un contratto di osservando che era stata subappalto tra l'impresa Cadeo e la impresa CE, che i macchinari e le attrezzature installate sul cantiere e gran parte del materiale utilizzato apparteneva alla CE e che tutti i testimoni erano stati concordi nell'attribuire all'CE la proprietà delle attrezzature del cantiere della impresa Cadeo. Il Tribunale aggiungeva che era rimasto testimonialmente provato, altresì, che la vera direzione dei lavori era affidata ai fratelli DO della CE, impartendo costoro gli ordini agli operai direttamente o tramite i geometri Vezzosi e Scarsetti. Da ciò il Tribunale traeva la conclusione che nella specie si era realizzata una interposizione fittizia di manodopera ex art. 1 terzo comma legge n. 1369 del 1960 con la conseguenza che i lavoratori si dovevano considerare alle dipendenze della impresa Cadeo che ne aveva utilizzato il lavoro e con la ulteriore conseguenza che andava confermata la condanna in solido della CE e della impresa Cadeo al pagamento delle spettanze retributive riconosciute dal Pretore. La impresa edile CE ricorre per cassazione con quattro motivi. I lavoratori intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza pretorile e di quella del Tribunale deducendo che nei giudizi di merito era risultato che alcuni dei lavoratori avevano prestato attività lavorativa nei periodi considerati anche alle dipendenze di altre imprese edili, delle quali, pertanto, andava ordinata la chiamata in giudizio ai fini dell'accertamento della sussistenza della illecita interposizione fittizia di manodopera. Il dedotto motivo è infondato. Nelle controversie aventi ad oggetto situazioni di interposizione fittizia nella prestazione di lavoro non sussiste litisconsorzio necessario, con necessità di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. o ex art. 331 c.p.c., tra impresa interponente e imprese interposte al fine di fare accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro con tutti i datori di lavoro interposti. In tal caso, infatti, il lavoratore agendo in giudizio afferma l'esistenza di un rapporto di lavoro con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro, senza decurte alcun 2 rapporto plurisoggettivo né alcuna situazione di con titolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice soltanto in via incidentale ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa. ( il contrasto sul punto - v. Cass. 13 novembre 1997 n. 11241; Cass.23 dicembre 1999 n. 14510; Cass. 5 maggio 1999 n.4511; Cass.23 aprile 1999 n.4067 è stato risolto nel senso come- sopra indicato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 7917 del 9 giugno 2000 e n. 900 del 2002). Con il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 1369 del 1960 e con il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza impugnata in relazione alla mancata ammissione delle richieste istruttorie dirette all'esibizione presso le Casse edili di tutte le posizioni assicurative dei lavoratori, delle denunzie presentate dalla Cadeo Edili per il periodo 1993/1994, dei rispettivi libretti di lavoro o delle copic conformi, dei libri cespiti e della documentazione contabile 1994 della Cadeo Edili, delle fatture e delle bolle dela ditta SOGF e della ditta Edilfranciacorta relativi ai rapporti intercorsi con la Cadeo Rdili nel periodo 1993 /1994 in relazione al cantiere di Cremona. I dedotti motivi, da trattare unitariamente in quanto logicamente connessi, prescindendo dal fatto che nel processo del lavoro l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza dell'insussistenza della colpevole inerzia della parte interessata, l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti e l'indispensabilità dell'iniziativa d'ufficio del giudice volta non già a supplire a una preclusione in danno di una delle parti bensì soltanto a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (v, Cass. 9 marzo 2001 n. 3516), sono da respingere per mancanza di decisività. 3 Con essi, infatti, la società tende a coinvolgere nella causa altre ditte odili sul presupposto di una comunanza di causa già esclusa da questa Corte per l'affermata insussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'impresa interponente e tutte le altre imprese interposte (v. disanima 1° motivo ). Infine con il quarto e ultimo motivo la società ricorrente denunzia omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine all'applicazione della tabella oraria di Milano anziché di quella di Cremona per il calcolo delle spettanze retributive chieste dai lavoratori. Il dedotto motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 329 secondo comma c.p.c., non essendo MPOSTA DI BOLLO, DI W OY A OGNI PESA, TASSA stato fatto oggetto di specifico motivo di appello con conseguente acquiescenza su tale D ANSI DELL'ART. 10 capo alla sentenza impugnata da parte della società ricorrente. DELLA LEGGE 11-8-73 N: 533 Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituiti gli intin
P.Q.M.
1a Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2002. Il Consigliere estensore Motale CasitarСез Il Presidente езувили в ися IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria APR 2003 NCELLIERE 4