Sentenza 22 aprile 2009
Massime • 1
Non deve essere disposta la confisca delle armi, sempre che la detenzione delle stesse sia autorizzabile dalla competente Autorità di polizia, nel caso in cui, nei confronti del soggetto che ne ha la disponibilità sia disposta, per infondatezza della notizia di reato per qualsivoglia causa, l'archiviazione del procedimento, avente per oggetto proprio un reato concernente le armi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/04/2009, n. 19364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19364 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 22/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 1406
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 002532/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR RO, N. IL 17/08/1960;
avverso ORDINANZA del 21/12/2008 GIP TRIBUNALE di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti V. (inammissibilità). OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il G.i.p. del Tribunale di Venezia, con decreto del 13/6/2008, disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di EL UR per il reato di detenzione illegale di talune armi, rinvenute nella sua abitazione di campagna ed originariamente di proprietà del defunto padre, attesa l'inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio "in relazione all'elemento psicologico del reato", poiché - come avvertiva il P.M. nella relativa richiesta - non appariva implausibile la tesi difensiva della mancata conoscenza della presenza delle armi, ovvero della mera dimenticanza quanto all'omessa denuncia. Con il medesimo decreto il G.i.p., nonostante la richiesta del P.M. di procedere alla restituzione delle armi all'indagato, salvo l'obbligo per quest'ultimo di presentare la prescritta denunzia, ne disponeva la confisca, ritenuta obbligatoria. Con successiva ordinanza del 21/12/2008 lo stesso G.i.p. rigettava l'opposizione proposta dall'interessato avverso il provvedimento con il quale era stata precedentemente respinto l'istanza di restituzione delle armi, sul rilievo che il procedimento era stato archiviato non per insussistenza del fatto ma solo "per insufficienza di prove sull'elemento psicologico" e che quindi la confisca delle armi in sequestro era imposta dalla L. n. 152 del 1975, art.
6. Ha proposto ricorso per Cassazione il EL denunziando l'erronea applicazione dell'art. 240 c.p.p., comma 1 cpv. L. n. 152 del 1975 e la manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'omessa restituzione delle armi ricevute in successione dopo la morte del padre e sequestrate, poiché l'archiviazione nel merito dell'imputazione non ne giustificava la confisca sul presupposto dell'intrinseca criminosità della cosa e dell'illiceità della detenzione, avendo egli peraltro immediatamente provveduto a farne regolare denunzia all'autorità di p.s..
2. - Il ricorso è fondato.
È ben vero che la L. n. 152 del 1975, art. 6 prevede che il disposto del primo capoverso dell'art. 240 c.p. si applica a tutti i reati concernenti le armi, a prescindere dalla condanna della persona non "estranea al processo". E però non può prescindersi dalla valutazione dell'"estraneità al reato" del soggetto nei cui confronti sia disposta l'archiviazione per la infondatezza della notitia criminis, qualunque sia la causa: fatta salva l'ipotesi dell'archiviazione per estinzione del reato o per una causa di improcedibilità e sempre che trattisi, come nella specie vertendosi in ipotesi di detenzione di armi autorizzabile dalla competente autorità di p.s., di cose non oggettivamente criminose in modo assoluto (v. Cass., Sez. 1, 22/12/1999, Bernardi, rv. 215240, in un'analoga fattispecie relativa a detenzione, suscettibile di essere autorizzata, di una collezione di armi acquisita per diritto di successione;
Sez. 1, 19/9/2007 n. 38013, Pasqualini, rv. 237911). Se così non fosse, si perverrebbe all'assurda conclusione che il medesimo indagato/imputato per un reato di detenzione illegale di armi, dovrebbe subire, o non, la confisca delle armi sequestrate a seconda che il procedimento nei suoi confronti venga archiviato o si concluda con sentenza assolutoria di merito, nonostante l'identica situazione fattuale costituita, in entrambi i casi, dal difetto di elementi di prova in ordine all'elemento psicologico del reato. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, insieme con il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 13/6/2008, nella parte in cui è stata disposta la confisca delle armi sequestrate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 13/6/2008 nei confronti di EL UR, limitatamente alla confisca delle armi in sequestro, che elimina.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009