CASS
Sentenza 31 maggio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/05/2023, n. 23917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23917 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SO NA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di SO contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile perché deduce mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi 2 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23917 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e H ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato dal difensore di SO contro la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile perché deduce mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi 2 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23917 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/03/2023