Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2001, n. 9546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9546 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA 954 6 /0 1 IN NOME DEL POPOLO BALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 14743/99 Cron.22029 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Rep. Consigliere- Ud. 08/05/01 Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI AT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 22, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO PINEROLO rappresentata e difesa dagli avvocati PALATTA, MANFRIANI, EUGENIO CAVALLUCCI, giusta GIANNC delega in atti;
ricorrente
contro
AR FR, AR NC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, che li 2001 rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2234 ALESSANDRO POESIO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 121/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 21/04/99 R.G.N. 335/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato POESIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento dei primi 5 motivi del ricorso rigetto del 6° motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 21 maggio /19 giugno 1998 il Pretore -giudice del lavoro di Firenze, Sezione distaccata di Borgo S. Lorenzo, rigettava le domande proposte dalla sig.ra PA DI nei confronti della s.d.f. BA LI dei F.lli BA NC e RA e dei due soci in proprio, volte ad ottenere il pagamento di spettanze di lavoro dipendente che assumeva di avere prestato in favore della stessa società, cessionaria dell'azienda della ditta BA LI, e ancor prima, in favore di quest'ultima - a partire, cioè, dal 20 aprile 1969, epoca del proprio matrimonio con BA RA - sino al 2 agosto 1988. L'appello della DI veniva rigettato dal Tribunale -Sezione lavoro della stessa sede con sentenza in data 14/21 aprile 1999 con la quale l'appellante era condannata nelle spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la DI con sei motivi. Resistono con controricorso e memoria, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., i fratelli BA in proprio e quali soci e legali rappresentanti della società di fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE. Col primo motivo di annullamento, la DI deduce incongruità ed illogicità della motivazione per travisamento del fatto, incidente su di un punto decisivo della controversia (art. 360, n.5 c.p.c.) e sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le risultanze acquisite escludevano la presunzione 1474399.doc 3 di gratuità delle prestazioni;
la ricorrente non aveva mai convissuto con il nucleo parentale del marito (e cioè in un unico gruppo la cui esistenza era stata ritenuta dal Tribunale con un vero e proprio travisamento del fatto), ma solo col coniuge e con la figlia, e a tale proposito, censura gli argomenti desunti dal Tribunale, in senso contrario, dalle prove acquisite (pagamento dei consumi di luce ed acqua, acquisto dei vestiti da parte della suocera, pagamento dell'affitto della casa al mare, e spese sostenute dal suocero soltanto nella fase iniziale del matrimonio). Gli stessi convenuti avrebbero affermato che la donna collaborava alla sola ditta individuale del marito e, al termine del giudizio di primo grado, avevano chiesto che dalle spettanze venisse detratto quanto dai convenuti versato a titolo di retribuzione. Non avrebbe potuto presumersi gratuità di prestazioni in favore non dell'impresa del solo coniuge, ma a vantaggio di una società della quale lo stesso faceva parte. Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge (art.360, n.3 c.p.c., in relazione all'art.2697 c.civ.) e sostiene che, mancando la presunzione di gratuità delle prestazioni, la prova relativa avrebbe fatto carico alle controparti. Col terzo motivo, la DI deduce violazione e falsa applicazione di legge (art.360, n.3 c.p.c., in relazione agli artt.2727 e segg. c.civ.). Mancanza di motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) e ripropone le critiche circa la valutazione delle molteplici circostanze di fatto, considerate già nel primo motivo, che avevano indotto il Tribunale a ravvisare la sussistenza di un unico nucleo familiare (mentre erano del tutto normali tra persone di diversi nuclei aventi comune origine, in 1474399.doc 4 buoni rapporti tra loro, specialmente nei primi anni del matrimonio) ed a ritenere, conseguentemente, in via presuntiva, la gratuità delle prestazioni. Col quarto motivo, denunciando contraddittorietà ed illogicità della motivazione (art360, n.5 c.p.c.), la DI contesta che dal regime patrimoniale di separazione dei beni e dalla mancata distribuzione di utili dovesse trarsi la presunzione di prestazioni gratuite di attività per il bene comune della famiglia. La mancata corresponsione delle spettanze di lavoro era proprio la ragione della pretesa della stessa ricorrente. Col quinto motivo, la DI censura la sentenza per mancanza di motivazione (art.360, n.5 c.p.c.) in ordine all'affermazione del Tribunale secondo cui l'elemento della subordinazione avrebbe dovuto essere concretamente e con certezza escluso, per non avere lo stesso giudice tenuto conto dell'inserimento della ricorrente nella struttura aziendale e della continuità e assiduità delle prestazioni, in conformità a quanto emerso dalle deposizioni testimoniali, inadeguatamente valutate dal giudice di appello. D'altro lato, le testimonianze valorizzate dallo stesso giudice non erano concludenti né attendibili. Irrilevante, per contro, era l'iscrizione della DI all'INPS come collaboratrice familiare del marito, essendo riferita ad un solo periodo ed avendo un valore solo formale, oltretutto il marito non aveva una attività sua propria, al di fuori di quella svolta nell'azienda della società e a favore della stessa. In particolare, era stata incomprensibilmente ritenuta irrilevante la deposizione della teste DI RI ON circa disposizioni impartite alla ricorrente dai familiari e sul fatto che veniva comandata di prendere merci nel magazzino, di sistemare roba negli scaffali. Inspiegabilmente, il Tribunale 1474399.doc 5 avrebbe parlato di deposizione isolata e generica e di comandi banali e per incombenti determinati. Erroneamente la sentenza impugnata aveva ravvisato l'esistenza dell'impresa familiare, della quale la ricorrente avrebbe fatto parte, quando mancava addirittura un nucleo familiare quale ambito della prestazione lavorativa. Era risultato che alla DI erano stati rivolti rimproveri verbali, vale a dire, tipiche sanzioni disciplinari, e divieti di incontrarsi con parenti sul posto di lavoro. Del resto la prova della subordinazione sarebbe stata oltremodo difficile per l'intrecciarsi delle qualità di lavoratrice subordinata, di coniuge e di affine dei datori di lavoro, il che peraltro non escludeva la natura subordinata del rapporto. I cinque motivi ora esposti debbono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione delle censure: la Corte li ritiene infondati. Ha ritenuto il Tribunale che, trattandosi di prestazioni per le quali operava la presunzione di gratuità, in quanto rese nell'ambito familiare, l'attrice non aveva assolto all'obbligo di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Era, anzi, risultato, dalle stesse ammissioni della DI in sede di interrogatorio che costei si approvvigionava per i bisogni alimentari della famiglia nel negozio del marito e dei di lui congiunti;
che il marito le corrispondeva una certa somma per i bisogni familiari;
che nei primi anni di matrimonio i pasti erano consumati in casa dei suoceri;
che la suocera provvedeva al vestiario della nuora, alle di lei spese personali e al pagamento della domestica;
e che nel periodo feriale veniva utilizzata dalla DI una casa di proprietà del suocero in Castiglioncello. I suoceri, il marito, il di lui fratello, la moglie di quest'ultimo cooperavano tutti nella gestione del negozio di Borgo San Lorenzo, nonché, sotto forma di commercio ambulante, in vari mercati frequentati in giorni diversi della settimana. 1474399.doc 6 La DI svolgeva quindi attività lavorativa nell'ambito del nucleo familiare, con piena operatività della presunzione di gratuità, senza che, in senso contrario, potessero valere il regime giuridico patrimoniale di separazione dei beni vigente tra i coniugi e la mancata formale distribuzione di utili. A conferma del mancato superamento della presunzione di gratuità, il Tribunale ha passato specificamente in disamina le deposizioni di numerosi testi, alla luce delle quali era, anzi, da escludersi in concreto la sussistenza dell'elemento caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, consistente nel vincolo di soggezione del prestatore di lavoro al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, estrinsecantesi in emanazione di ordini specifici, assidua vigilanza e controllo. Rispetto a tali connotazioni, ogni altro elemento, quale l'inserimento nella struttura aziendale, le modalità di erogazione dei compensi, l'orario di lavoro, la fruizione delle ferie, l'obbligo di giustificare le assenze e la stessa volontà (eventualmente) manifestata dai contraenti, avevano valore subordinato, indiziario o di contorno. Siffatta ricostruzione della fattispecie concreta, è stata criticata dalla ricorrente per vizio di motivazione, con la prospettazione di una diversa interpretazione dei dati fattuali acquisiti nel giudizio di primo grado e con la riproposizione di argomentazioni già svolte in sede di appello. Ma, a tale riguardo, la Corte deve richiamare la propria constante giurisprudenza secondo cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di - come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più altri idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di 1474399.doc 7 prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere, peraltro, tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni avversarie (Cass. 14 aprile 1994, n.3498; cfr. inoltre, Cass. 3 marzo 2000, n.2404; 29 aprile 1999, n.4347; 30 ottobre 1998, n. 10896), si è altresì precisato che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, di cui al'art.360, n.5 c.p.c., non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica in relazione ad un "punto decisivo della controversia - prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass.18 marzo 1995, n.3205; cfr., inoltre Cass. 16 novembre 2000, n.14858; 10 maggio 2000, n.6023; 15 aprile 2000, n.4916; 17 gennaio 2000, n. 456 e S.u. 27 dicembre 1997, n.13045). Tanto premesso, rileva la Corte come il giudice di appello abbia posto correttamente in rilievo, alla luce anche di ammissioni dell'attrice in sede di libero interrogatorio, la circostanza che la DI svolgeva la propria attività sostanzialmente per la ditta BA e cioè del negozio e nei banchi per la vendita ambulante del marito e dei congiunti, dai quali, al di là di un modestissimo peculio mensile, veniva variamente sovvenzionata per una molteplicità di esigenze anche strettamente personali (vestiario, spese personali, utenze approvvigionamenti alimentari nel negozio, evidentemente non addebitati) e 1474399.doc g familiari (domestica, disponibilità della casa di villeggiatura). Il Tribunale, richiamando le prove testimoniali, ha anche escluso che la DI lavorasse in un rapporto di subordinazione rispetto agli altri familiari, a ciò non ostando la circostanza che la ricorernte fosse stata talvolta comandata di determinati e peraltro banali incombenti. Né siffatto apprezzamento del Tribunale appare una illogica o forzata interpretazione della deposizione della teste ON DI, in quanto la collaborazione comporta, secondo apprezzamenti di comune esperienza, anche l'indicazione reciproca, o la ripartizione occasionale e vicendevole, da parte dei soggetti cooperanti, di determinate, contingenti attività da compiere, senza che ciò comporti, ragionevolmente, di necessità e con sicurezza, un vero e proprio assoggettamento ad un potere gerarchico di tipo datoriale. L'esclusione di tale soggezione da parte del giudice di merito non è, dunque, censurabile sul piano della logica e della correttezza della motivazione, tanto più che lo stesso giudice ha posto in evidenza l'assenza di altri elementi sintomatici della subordinazione, come la predeterminazione di un orario e di un potere disciplinare. Né può rimproverarsi, a quest'ultimo proposito, al giudice di appello di non avere considerato che in qualche occasione la DI era stata invitata a non attardarsi nei punti vendita a parlare con altri propri congiunti in visita, o di scatti di nervi del marito, non potendosi escludere – sul piano della valutazione logica dei fatti – che - un siffatto comportamento (perciò non decisivo) rientri nell'ambito dei rapporti inerenti alla cooperazione familiare o essere espressione di occasionali attriti coniugali. La circostanza che i convenuti al termine del giudizio di 1° grado (ma mancano più specifiche indicazioni circa l'atto e il suo preciso contenuto testuale), avessero chiesto che da quanto dovuto a controparte venisse detratto quanto alla 1474399.doc 9 parte stessa versato a titolo di retribuzione "non sembra avere necessariamente, sul piano logico e giuridico, valore di ammissione, ma, più verosimilmente di richiesta subordinata all'eventuale accoglimento della prospettazione insita nella domanda avversaria. L'affermazione, per quanto si è detto adeguatamente motivata, del Tribunale, secondo cui non solo non era emerso l'aspetto essenziale della subordinazione, ma anzi questa doveva essere sicuramente esclusa, è assorbente rispetto ad ogni altra considerazione in ordine alla distribuzione dell'onere della prova volta al superamento della presunzione di gratuità delle prestazioni. Né deve ritenersi che il regime di separazione dei beni scelto dai coniugi dovesse comportare di necessità che la DI fosse lavoratrice dipendente del marito o dei di lui familiari e cioè dovesse ostare all'intento della donna di cooperare con la famiglia del marito o, comunque, con l'impresa familiare (e ciò dà ragione anche dell'inserimento in essa su cui ha particolarmente insistito la ricorrente), ai fini del conseguimento di una più elevata condizione di benessere complessivo della famiglia, indipendentemente dalla formale titolarità della stessa impresa originariamente in capo al suocero e quindi in capo a una enunciata società di fatto tra il coniuge della DI e il di lui fratello. Invero, anche se, per quanto sarà detto trattando del motivo di ricorso che segue, non può esaminarsi in questa sede ferma l'esclusione in concreto del - rapporto di lavoro subordinato se fosse ravvisabile la fattispecie dell'impresa -> familiare, resta il fatto che la possibile (e comunque, allo stato, non escludibile) riconducibilità a tale istituto dell'attività svolta in ambito familiare dalla DI costituisce ragione ulteriore per non ritenere non motivata o illogicamente motivata la decisione del giudice di appello. Inoltre, la mancata distribuzione di 1474399.doc 10 utili nell'ambito dell'eventuale impresa familiare si porrebbe sul medesimo piano dell'inadempimento, al pari, cioè della mancata corresponsione della retribuzione nel preteso rapporto di lavoro subordinato, senza, cioè, che tali fatti comportino, di per sé, esclusione dell'uno o dell'altro rapporto). Col sesto motivo, la ricorrente si duole della mancanza di motivazione (art.360, n.5 c.p.c.) da parte del Tribunale che, pur respingendo in quanto inammissibile la domanda di condanna ai sensi dell'art.230 bis c.civ., non ha motivato sulla contraddittorietà della sentenza del Pretore che, da un lato, aveva ritenuto la gratuità della prestazione e, d'altro lato, aveva affermato la sussistenza di una impresa familiare. Avrebbe dovuto considerarsi la mancanza di distribuzione di utili (ripartiti invece tra i due soci) alla ricorrente e la natura societaria dell'impresa, cui la donna non partecipava neppure, in ipotesi, per il tramite della disponibilità della quota del marito (vigendo oltretutto tra i due il regime della separazione dei beni). Il motivo è infondato. Ha affermato il giudice di appello, come del resto si riconosce nel motivo di ricorso, che la domanda, formulata in via di ipotesi dalla DI, di condanna dei convenuti ai sensi dall'art.230 bis c.civ. era inammissibile in quanto diversa per petitum e causa petendi da quella posta a fondamento dell'azione originariamente proposta, sicché correttamente il Pretore non la aveva presa in considerazione per non incorrere, altrimenti, in ultrapetizione. La ricorrente non censura la pronuncia del Tribunale di inammissibilità della domanda;
piuttosto, le sue critiche attengono sostanzialmente alla sentenza di primo grado e non alla sentenza del Tribunale e sono, come tali, inammissibili. Vero è che al giudice di appello si rimprovera di non avere rilevato una pretesa 1474399.doc 11 contraddizione insita nella prima pronuncia, ma la ritenuta (già dal Pretore), e non contestata, inammissibilità della domanda, volta alla condanna alla corresponsione di somme in favore della ricorrente per partecipazione all'impresa familiare, esclude che su tale partecipazione vi sia stata una pronuncia quanto meno implicita. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le considerazioni svolte, impongono di rigettare il ricorso. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, addi 8 maggio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EȘTENSORE Vi IL CANCELLIERE 13 LUG, 2001 Depositato in Cancelleria 3 3 5 0 1 . . A N T oggi, S R S I 3 A A D 7 T , - IL CANGELITERE . 8 O A - L 1 E L I O R N Z 1 O O T I C B S S E I N G D E S G A I O E T A L S A O O D P A T E T , M I I O R I R A T D D S I E G T E N R E S E 1474399.doc 12