Articolo 25 della Legge 30 dicembre 1991, n. 414
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Versione
1 gennaio 1992
Art. 25. (Esercizio finanziario - Bilanci -
Verifiche tecniche) 1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e co- incide con l'anno solare. 2. Per ciascun esercizio, il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente ed entro il mese di giugno dell'anno successivo. 3. Il consiglio di amministrazione deve consegnare al collegio dei sindaci il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'adunanza del comitato dei delegati. 4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve deliberare le proposte da presentare al Ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 15. 5. Quando si ravvisi l'urgenza di un accertamento in ordine all'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione puo' disporre la verifica tecnica prima della scadenza del quadriennio di cui al comma 4.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992