Sentenza 16 ottobre 2007
Massime • 3
In tema di tutela delle aree protette, la definizione del territorio che delimita un "parco" non rientra nella disponibilità dell'Ente che lo amministra nè delle autorità preposte al controllo ed alla tutela dell'area protetta, in quanto è la stessa L. 6 dicembre 1991, n. 394 a stabilire che i confini delle aree protette devono essere definiti nel provvedimento istitutivo, il quale può essere modificato solo da un atto normativo di pari rilevanza. (Fattispecie riguardante la definizione dei confini del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, istituito con d.P.R. 10 marzo 2004).
In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo deve essere disposto a prescindere dallo stadio di attuazione delle condotte illecite, in quanto deve essere riconosciuta priorità all'esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate. (Fattispecie di sequestro preventivo di strade di accesso e di un cantiere per l'effettuazione di scavi destinati alla realizzazione di piattaforme per la localizzazione e l'ancoraggio di pali eolici aerogeneratori posti all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia).
In tema di reati edilizi, in presenza di un atto di autorizzazione illegittimo o frutto di errore di fatto rientra nella cognizione del giudice penale verificare se gli interventi autorizzati si pongano o meno in contrasto con i beni sottoposti a tutela dalla norma penale e con le disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento. (In applicazione di tale principio la Corte, adita in fase cautelare, ha ritenuto legittimo il sindacato del giudice penale sull'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia per la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2007, n. 42976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42976 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2007 |
Testo completo
429 76 /0 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Registro Generale n.
23221/2007
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Camera di Consiglio del Dott. De Maio Guido Presidente 16 Ottobre 2007
Sentenza n.168 Dott. Tardino Vincenzo Consigliere Dott. Gentile Mario Consigliere
Dott. Marmo Margherita Consigliere
Dott. Marini Luigi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
OS EF, nato a [...] il [...]
Avverso la ordinanza in data 28 Maggio 2007 del TRIBUNALE DI BARI, quale tribunale del riesame, con cui è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di TRANI in data 18 Aprile 2007 in relazione al reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 734 c.p. in relazione agli artt.6, comma 3; 13, comma 1 e 30, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394; 142, comma 1, lett. f) e 181, comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42; 44, comma 1, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, accertato nel periodo tra il
12 febbraio e il 5 aprile 2007.
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
Uditi i Difensori, Avv. MICAELA BIANCHI E LOTARIO DITTRICH, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso
RILE VA
Con decreto emesso in data 18 Aprile 2007 nei confronti del Sig.OS, quale rappresentante legale della soc.MURGEOLICA, ed altri, il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di TRANI ha disposto il sequestro preventivo delle strade di accesso e di un cantiere per l'effettuazione di scavi destinati alla realizzazione di piattaforme per la localizzazione e l'ancoraggio di pali eolici "aerogeneratori" collocati in agro di Minervino Murge e posti all'interno L'area che compone il Parco nazionale L'AL IA. Il Giudice ha così ritenuto sussistere il fumus del reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv., 734 c.p. in relazione agli artt.6, comma 3; 13, comma 1 e 30, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394; 142, comma 1, lett. f) e 181, comma 1 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42; 44, comma 1, lett.c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Reato che secondo l'ipotesi di accusa sarebbe stato accertato nel periodo tra il 12 febbraio e il 5 aprile 2007.
In effetti, nel corso del procedimento penale in atti per violazioni legate ad opere di edificazioni all'interno del Parco il personale del Corpo Forestale dello Stato ha segnalato al Pubblico ministero
(nel marzo e nell'aprile 2007) l'esistenza di opere di scavo e di altre opere, quali la costruzione di strade di servizio per il passaggio di mezzi pesanti, che la soc.MURGEOLICA stava realizzando nel territorio che compone il Parco, opere poste in essere asseritamene in assenza delle necessarie autorizzazioni e in totale difformità dall'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia il 14 luglio 2006. Tali opere erano destinate all'installazione di alcune delle torri L'impianto per la produzione di energia eolica contemplate dal progetto autorizzato. Sulla base di tali accertamenti il Pubblico ministero ha richiesto e ottenuto dal Giudice l'emissione del provvedimento cautelare, mirante ad impedire la prosecuzione dei lavori nella parte in cui interessano opere effettuate all'interno della superficie del Parco.
Avverso il decreto di sequestro il legale rappresentante della soc.MURGEOLICA ha avanzato istanza di riesame, lamentando plurime violazioni sia in ordine alla sussistenza del fumus di reato sia in ordine alle presenza di effettive esigenze cautelari.
Con l'ordinanza oggi impugnata il Tribunale ha respinto le richieste del Sig.ST confermato il decreto. Premesso che la valutazione sul fumus del reato non può spingersi fino all'esame del merito di una complessa vicenda che dovrà trovare approfondimento nel corso del procedimento principale, il Tribunale osserva: a) indipendentemente da quanto stabilito nell'autorizzazione unica del luglio 2006, è pacifico che una più precisa definizione dei confini del Parco ha portato ad accertare che tre dei pali eolici previsti dal progetto insistono all'interno del Parco stesso;
b) sussistono pertanto, sul piano oggettivo, tutti i presupposti delle violazioni contestate;
c) tale situazione rende in fase cautelare non rilevante la valutazione circa l'elemento soggettivo del reato in capo agli attuali indagati (il Sig.ST, ad esempio, afferma di avere assunto la carica di legale rappresentante solo in epoca successiva al rilascio L'autorizzazione unica), posto che, in assenza di una evidente carenza di prova sul punto, si è in presenza di valutazione complessa che esula dalle competenze del giudice del riesame;
d) non assume valore decisivo la circostanza che gli scavi per la realizzazione dei pali eolici oggetto d'indagine risultassero inizialmente posizionati all'esterno del territorio del parco e risultino, invece, posizioni al suo interno a seguito di nuove e più precise misurazioni effettuate dalle autorità competenti, posto che l'errore contenuto nelle planimetrie
B
2 allegate alla citata autorizzazione “non conferisce alcuna patente di legittimità alle ridette opere"; e) in questo quadro risultano evidenti le esigenze di natura cautelare, volte ad impedire il prosieguo di attività che offendono il bene protetto dalle disposizioni di legge, a nulla rilevando che in sede di confronto con l'amministrazione pubblica la soc.MURGEOLICA abbia (verbale L'incontro del
22 marzo 2007) concordato la sospensione dei lavori e l'avvio di una pratica volta a definire con la
Regione Puglia le opportune varianti.
Avverso tale ordinanza il Sig.ST presenta ricorso per cassazione. Con primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza dei fumus di reato e la contraddittorietà della motivazione. Se è vero che il tribunale del riesame ha compiti di controllo sulla regolarità del provvedimento e non di valutazione del merito della vicenda, è però vero, sostiene il ricorrente, che il controllo non può risolversi in mera apparenza. Ad esempio, una volta accertato che il Sig. ST ha assunto la qualità di legale rappresentante in epoca successiva al rilascio L'autorizzazione unica, risulta del tutto contraddittoria la motivazione L'ordinanza nella parte in cui ritiene di non esaminare l'elemento soggettivo del reato;
Con secondo motivo il ricorrente contesta la radicale mancanza di motivazione in ordine all'applicazione L'art.47 c.p., che costituirebbe vizio comportante l'annullamento del provvedimento.
Con terzo motivo si lamenta la mancanza del periculum in mora: l'ordinanza ha mancato di considerare che in sede di riunione del 22 marzo 2007 si è dimostrata da parte del ricorrente la sussistenza dei presupposti per la concessione di una variante al progetto, mentre ha tenuto conti di documenti della polizia giudiziaria che la difesa non ha avuto a disposizione. Con quarto motivo si eccepisce la mancanza di motivazione e l'erroneità della decisione in ordine alla richiesta di revocare il decreto di sequestro sul presupposto che il sequestro può aversi solo in caso di possibile confisca L'area e delle opere, confisca esclusa nel caso in esame.
Con quinto motivo si lamenta violazione L'art.606, lett.a) e b) c.p.p. per erronea applicazione degli art.4 e 5 L'allegato E della legge 20 marzo 1865, n.2248 e, in ogni caso, per esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi. Sostiene, in sintesi, il ricorrente che: a) la corretta esecuzione delle opere rispetto ad una autorizzazione legittima e valida esclude che possa parlarsi di “difformità essenziale", unico caso in cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
b) la presenza di una valida e legittima autorizzazione esclude in radice il reato previsto dall'art. 734
c.p.
OSSERVA
1. La situazione di fatto
La complessa vicenda risulta esposta in modo chiaro nell'ordinanza impugnata e nel ricorso (pag.9- 11). Ai fini della presente decisione la Corte può limitarsi a prendere in esame alcune circostanze di fatto essenziali su cui non sembrano sussistere contestazioni. In particolare:
- Con Decreto 10 Marzo 2004 del Presidente della Repubblica (G.U. serie generale n.152 del
1° Luglio 2004) è stato istituito il Parco AL L'AL IA;
con autorizzazione unica del 14 luglio 2006 (Atto dirigenziale Regione Puglia n.756, pubblicato sul BURP il successivo 27 luglio), la soc.MURGEOLICA ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nel territorio dei comuni di Spinazzola e Minervino Murge di un vasto impianto eolico di produzione di energia composto da 20 aerogeneratori (pale montate su piloni), da una sottostazione di raccolta e dalle opere connesse;
nel corso del lungo e complesso iter amministrativo era stato acquisito il previsto giudizio di compatibilità ambientale del progetto;
sempre nel corso della procedura amministrativa l'iniziale progetto era stato ridotto, su richiesta delle autorità amministrative, mediante la contrazione del numero degli کے۔ aerogeneratori dagli iniziali 60 a 27 e, quindi, da 27 a 20;
3 infatti, in sede di conferenza di servizi del 7 Novembre 2005, assente il rappresentante L'Ente Parco, fu concordato che la soc.MURGEOLICA trasmettesse a tale Ente il progetto illustrato per la costruzione di 27 aerogeneratori, così da “acquisire la predetta approvazione per le pale ricadenti nell'area del parco"; in sede di conferenza di servizi del 19 gennaio 2006, preso atto della proposta della soc.MURGEOLICA di procedere allo stralcio della proposta relativa alle sette pale che insistono nell'area del parco (per le quali si sarebbe avviata autonoma richiesta autorizzazione), il rappresentante del Parco nazionale L'AL IA ha fatto presente che le restanti venti pale insistono nella "zona di protezione speciale" che circonda il Parco stesso e che deve essere considerata zona comunque sottoposta a vincolo ambientale;
tali elementi sono stati considerati e valutati dal Responsabile del Procedimento (pag.3 del verbale della conferenza), così che l'autorizzazione unica del 14 luglio 2006 limita il consenso all'esecuzione delle opere ai venti aerogeneratori “ubicati fuori dall'area L'Ente Parco AL L'AL IA"; sulla base L'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia, la soc.MURGEOLICA ha dato inizio ai lavori di scavo per la realizzazione dei basamenti su cui posare i piloni ed alle opere strumentali (realizzazione di strade di collegamento, etc.); con decreto del 28 dicembre 2006 il Direttore generale del Ministero L'Ambiente non ha concesso autorizzazione alla realizzazione delle sette pale per le quali era stata avviata autonoma procedura di autorizzazione, posto che limiti alla edificazione di impianti eolici erano stati introdotti con il d.l. n.251/2006 anche per le "zone a protezione speciale”, tra le quali vanno ricomprese le aree circostanti il territorio del parco;
infine, come emerge dal verbale della riunione tenutasi tra i soggetti interessati il 22 marzo 2007, i partecipanti hanno, sulla base della documentazione sopravvenuta, della cartografia acquisita e L'esito dei sopralluoghi effettuati, convenuto quanto segue: "verificate e confrontate tutte le cartografie prodotte nel corso della riunione, (che) gli aerogeneratori individuati con i numeri 17 e 18, ancorché autorizzati, perché apparentemente ricadenti fuori dal perimetro del Parco, sulla base della cartografia allegata al DPR 10 marzo 2004, rientrano, seppur rispettivamente di circa 16 metri e 36 metri, nell'area del Parco, così come ridefinito nelle cartografie prodotte nel corso L'odierna riunione"; la nuova definizione dei limiti del parco risulta frutto di una più accurata misurazione, mediante strumenti satellitari, da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato che operava su delega della locale Procura della Repubblica.
2. I dati normativi
Così ricostruiti i fatti nella loro parte essenziale, occorre verificare gli elementi fondamentali della disciplina ad essi applicabile.
2.1 L'autorizzazione unica
La realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica deve essere ricondotta alle finalità della legge 1° giugno 2002, n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto L'11 dicembre 1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, legge cui ha fatto seguito la delibera CIPE 19 dicembre 2002 n.123 concernente le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra.
Con d.lgs. 29 dicembre 2003, n.387, intitolato "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione L'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno L'elettricità" si è provveduto a disciplinare la materia anche negli aspetti procedimentali (si veda in particolare l'art. 12), così da razionalizzare e accelerare le procedure amministrative anche mediante la previsione del rilascio di una autorizzane unica da parte della Regione competente, atto costituente titolo a costruire. La Regione Puglia ha provveduto a dare attuazione alla normativa citata mediante la deliberazione di Giunta del 31 maggio 2005, n.716, nella quale si ribadisce che l'autorizzazione unica è rilasciata previa convocazione della conferenza dei servizi cui partecipano tutte le amministrazioni interessate (art. 14 e ss. della legge 7 luglio 1990, n.241). La medesima Regione in data 27 giugno 2006 ha pubblicato sul BURP il “Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", che stabilisce in modo chiaro (art.6) che tra le aree eleggibili non sono da ritenersi idonee le aree regionali protette istituite ai sensi della legge n,19 del 1997 e le aree protette nazionali istituite ai sensi della legge n.394 del 1991, nonché i siti preposti "SIC" e "ZPS" (cioè zone a protezione speciale - vedi supra) ai sensi delle direttive 92/43/CE e 79/409/CE.
2.2 Il parco nazionale
Come ricordato, il Parco AL L'AL IA è stato istituito con Decreto 10 Marzo 2004 del Presidente della Repubblica (G.U. serie generale n.152 del 1° Luglio 2004), e, per quanto concerne i suoi confini, l'art.1 del citato d.P.R. istitutivo prevede (in conformità al disposto L'art.8 della legge 6 dicembre 1991, n.394 sulle aree protette) che “il territorio del Parco
AL L'AL IA è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1-50.000, allegata al presente decreto".
3. Le valutazioni della Corte
L'ipotesi di accusa su cui si fonda il sequestro preventivo che il Tribunale di Bari ha confermato è dettagliatamente illustrata nei capi di imputazione sub A) e B) riprodotti nel decreto di sequestro del 18 aprile 2007. Il capo A) concerne la costruzione di una sottostazione di raccolta L'energia, opera che sarebbe del tutto priva delle necessarie autorizzazioni (per tale ipotesi lo stesso giudice ha provveduto con separata misura), mentre il capo B) concerne le opera di scavo e le altre opere finalizzate alla realizzazione di alcuni impianti eolici all'interno del territorio del parco, opere che sarebbero effettuate "in difformità da quanto autorizzato con Atto Dirigenziale (cosiddetta autorizzazione unica) n.756 del 14 luglio 2006... e pertanto in assenza del permesso di costruire, L'autorizzazione L'Ente Parco AL L'AL IA ... e di quella paesaggistica ...".
La Corte ritiene pacifico che le opere realizzate dalla soc.MRGEOLICA hanno rispettato puntualmente le previsioni contenute nell'Atto Dirigenziale del luglio 2006, e cioè la c.d. autorizzazione unica, così che dal punto di vista fisico non sussiste alcuna difformità tra quanto autorizzato e quanto realizzato. La circostanza appare rilevante posto che l'autorizzazione unica costituisce il permesso ad edificare rilevante sul piano penale.
Ciò premesso, il tema centrale affrontato dall'ordinanza impugnata e dal ricorso è se accertamenti successivi che modifichino gli elementi di fatto posti a fondamento L'autorizzazione facciano venire meno, anche solo parzialmente, l'efficacia autorizzatoria e rendano le opere eseguite in difformità.
Ora, non vi è dubbio che l'autorizzazione si fonda sul presupposto che tutti i venti piloni autorizzati ed in corso di edificazione si collocassero al di fuori del territorio del parco, residuando i dubbi L'Ente Parco (si veda il verbale della conferenza dei servizi del 19 gennaio 2006) circa la compatibilità delle opere in quanto situate in un'area definita "zona di protezione speciale", che circonda il parco stesso e che dovrebbe essere considerata zona comunque sottoposta a vincolo ambientale. In tale contesto, non vi è dubbio che la realtà di fatto prospettata dall'accusa, e cioè che le opere in contestazione insistono all'interno del territorio del parco, mina alla radice i presupposti e la motivazione L'autorizzazione.
Su questo punto, la Corte ritiene necessario ribadire, in via generale, che la presenza di un atto di autorizzazione illegittimo o comunque frutto di errore di fatto non impedisce al giudice ordinario di
5 verificare se le condotte poste in essere, per quanto autorizzate, si pongano in contrasto con i beni sottoposti a tutela dalla norma penale e con le disposizioni sanzionatorie previste dall'ordinamento. Né appare condivisibile la posizione del ricorrente ove afferma che la presenza di una autorizzazione amministrativa validamente emessa escluda la teorica sussistenza del reato previsto dall'art. 734 c.p. (si veda per tutte Terza Sezione Penale, sentenza n.15299 del 3-30 marzo 2004, rv 228538).
Deve quindi affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che l'iniziativa L'autorità giudiziaria di Trani non si colloca al di fuori della sfera attribuita alla cognizione del giudice penale.
Ciò detto, la Corte rileva che la definizione del territorio che compone un "parco" non rientra nella disponibilità L'Ente che lo amministra o delle autorità preposte al controllo ed alla tutela L'area protetta. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.394 in tema di aree protette, i confini delle aree devono essere definiti nel provvedimento istitutivo, cosa che il d.P.R. 10 marzo 2004 ha fatto all'art.1, stabilendo che "il territorio del Parco AL L'AL IA è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1-50.000, allegata al presente decreto". Tale perimetrazione è stata definita al termine del lungo iter che conduce alla istituzione del parco ed è stata, con ogni evidenza, frutto di interlocuzione con gli enti ed i soggetti interessati. In tale contesto, una diversa definizione dei confini non può assumere rilievo se non quando, al termine delle necessarie procedure, un nuovo atto normativo di pari rilevanza modifichi i confini fissati dal d.P.R. istitutivo.
Tuttavia, secondo quanto emerge dai provvedimenti giudiziari e dallo stesso verbale della citata riunione del 22 marzo scorso, la nuova definizione dei confini non sembra comportare una modifica cartografica ma solo un riposizionamento sul terreno (a seguito di più precise misurazioni) dei confini già definiti. Tale posizionamento non ha trovato specifiche contestazioni da parte della soc.UR, che nel corso della riunione del 22 marzo ha preso atto della circostanza e si è attivata per ricercare una soluzione concordata con le amministrazioni interessate. Il nuovo posizionamento dei confini può, dunque, allo stato degli atti, ritenersi corretto.
In tale contesto la Corte considera quanto segue:
a) può ritenersi pacifico che gli aerogeneratori in sequestro sono collocati all'interno del territorio del Parco L'AL IA;
b) può ritenersi pacifico che gli enti competenti hanno rifiutato l'autorizzazione a costruire aerogeneratori all'interno di tale territorio, così che l'attuale posizionamento delle strutture e delle opere in sequestro è conseguenza dei problemi sorti per la definizione esatta dei confini del Parco;
c) l'edificazione all'interno del territorio del Parco non è compatibile con la normativa esistente per come interpretata e applicata dalle autorità competenti;
d) sul piano oggettivo, dunque, si è in presenza di condotte e di situazioni di fatto riconducibili all'interno delle fattispecie di reato che l'autorità giudiziaria ha posto a fondamento del provvedimento di sequestro e della sua conferma;
e) risulta così sussistente il fumus dei reati ipotizzati, a nulla rilevando la presenza di puntuali contestazioni da parte del ricorrente circa l'elemento soggettivo. Fin da epoca risalente la giurisprudenza ha chiarito che la misura cautelare reale può essere legittimamente emessa una volta che sia accertata la presenza di seri indizi circa la sussistenza di un fatto illecito (e cioè che "storicamente si sia verificato un fatto avente i connotati L'illecito penale"), anche qualora sia
"non ben definita la qualificazione giuridica del fatto” e possano esserne “ancora ignoti gli autori" (Sesta Sezione Penale, sentenza n.3021 del 6-28 Agosto 1992);
f) consegue a tale ultimo principio che in caso di misure cautelari reali il controllo sulla gravità degli indizi nei confronti di una determinata persona è sottratto al controllo del giudice del riesame (Corte Costituzionale, sentenza n.48 del 17 febbraio 1994; Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n.4 del 25 marzo-23 aprile 1993, rv 193117), e che al tribunale del riesame è affidato un
6 compito di garanzia, che tenga conto delle prospettazioni difensive ma non si trasformi nella realizzazione di un processo nel processo, limitandosi pertanto a verificare se gli elementi rappresentati nel provvedimento impugnato "consentano di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica" (Sezioni Unite Penali, sentenza n.23 del 20 novembre 1996-29 gennaio 1997, rv 206657); g) sulla base di tali principi, che questa Corte condivide, risulta evidente che il provvedimento impugnato ha correttamente motivato in ordine alla esistenza di un periculum giustificante la misura cautelare. Allo stato e nelle more di una eventuale positiva definizione sul piano amministrativo, la prosecuzione delle opere insistenti all'interno del territorio del Parco non può non costituire un aggravamento delle conseguenze dannose per l'ambiente. A tal proposito, la giurisprudenza ha sempre ritenuto che la finalità del sequestro preventivo vada valutata indipendentemente dallo stadio di attuazione delle condotte illecite, dovendosi riconoscere priorità all'esigenza di impedire che le conseguenze dannose per il bene protetto dalla norma siano protratte o aggravate;
si è così affermato che il sequestro preventivo può essere legittimamente disposto o conservato anche nei casi in cui la condotta illecita sia cessata (Terza Sezione Penale, sentenza n.213 del 20 maggio-18 giugno 1997, rv 208304; sentenza n.735 del 15 febbraio-14 aprile 2000, rv 216431);
h) deve così escludersi, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, che il sequestro possa essere disposto solo in caso e a garanzia di futura confisca dei beni;
i) deve darsi atto alla soc.UR ed al suo legale rappresentante di non avere tenuto comportamenti connotati da indifferenza rispetto al dato autorizzativi e di avere dialogato in modo costruttivo con le autorità competenti;
tale elemento è stato peraltro valutato con attenzione dal tribunale del riesame, che nel provvedimento impugnato ha dato atto della volontà della società di non proseguire nei lavori per le opere in contestazione e di ricercare una soluzione nelle sedi istituzionali. Correttamente, tuttavia, il Tribunale ha considerato che questa positiva condotta non è sufficiente a far venire meno le esigenze cautelari, che sono oggettive e prevalenti e non possono essere condizionate da mere dichiarazioni di volontà, e, tuttavia, si è spinto fino a pronosticare un diverso giudizio qualora le opere venissero considerate in un futuro provvedimento autorizzativo.
Sulla base di tali considerazioni la Corte ritiene che il provvedimento impugnato sia meritevole di conferma e che i motivi di ricorso risultino infondati.
Al rigetto dei motivi di ricorso consegue, ai sensi L'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16 Ottobre 2007.
L'Estensore Il Presidente
Dille DEPOSITATA IN CANCELLERIA
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* CANCELLERA O C O R K IL FUNZIONA Am/Donati)
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