Ordinanza cautelare 23 ottobre 2025
Sentenza 19 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 1876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1876 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01876/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4928 del 2025, proposto da Arciconfraternita San Francesco D’Assisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Tammaro Chiacchio e dall’Avv. Vittoria Chiacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Andreottola e dall’Avv. Annalisa Cuomo, dell’Avvocatura comunale presso la cui sede in Napoli, Piazza Municipio, P. zzo San Giacomo, domicilia;
per l’annullamento, previa sospensione
previa sospensione dell'efficacia:
1) della disposizione dirigenziale n. 10751-63 del 25/06/2025 a firma del Dirigente dell’Area Ambiente- Servizio Cimiteri cittadini con la quale si esprime “diniego all’istanza di permesso di costruire per l’ampliamento dell’Arciconfraternita San Francesco d’Assisi”;
2) di ogni atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e/o, comunque, correlato a quello odiernamente impugnato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Vista l’ordinanza n. 2544 del 23 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa RI TA FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 23 settembre 2025 e depositato il 01 ottobre 2025, la ricorrente Arciconfraternita – concessionaria, nel cimitero di Soccavo, di una “cappella funeraria”, destinata a sepolcreto, distribuita in tre piani fuori terra, oltre l’entroterra quale piano seminterrato e piano ipogeo, edificata in forza di concessione edilizia n. 56 del 17/06/1997 – deduceva, allegando documentazione a sostegno, che:
- aveva presentato (29 maggio 2025) al Comune di Napoli istanza di “permesso di costruire per interventi di manutenzione straordinaria”, onde allocare nella cappella “urne cinerarie”;
- nella “relazione tecnica asseverata”, posta a corredo dell’istanza, il tecnico redattore aveva documentato che: a) la “cappella” risultava conforme alla concessione edilizia n. 56 del 17/06/1997 ed alla successiva diversa distribuzione interna del dicembre 1998 e b) non ricadeva “in zona di conservazione e non risultava vincolata”; c) l’intervento richiesto concerneva, esclusivamente, “opere interne” non modificative della destinazione d’uso, del preesistente assetto planivolumetrico e non postulanti innovazioni/adeguamenti strutturali;
- il 10 giugno 2025, il Comune di Napoli aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consistenti nelle seguenti (quattro) considerazioni: 1) la corresponsione dei diritti di segreteria con bollettino postale anziché con bonifico; 2) non risultava prodotta “idonea documentazione atta a legittimare la consistenza edilizia dello stato attuale [della cappella]”; 3) il “parere” dell’ASL, richiamato nell’istanza, non risultava conforme al progetto presentato; 4) “i grafici di progetto [erano] carenti, in quanto riporta[va]no il rilievo delle sepolture esistenti con annotazioni illeggibili”;
- il 12 giugno 2025, aveva quindi formulato istanza di accesso ai documenti amministrativi, al fine di ottenere copia della “concessione edilizia n. 56 del 17 giugno 1997” con gli allegati elaborati grafici;
- il 21 giugno 2025, non ancora esitato l’eccesso, aveva presentato “osservazioni” al preavviso di diniego, contestando tutti i quattro rilievi ivi formulati e dianzi riportati;
- il 25 giugno 2025 il Comune aveva quindi adottato la disposizione dirigenziale n. 10751-63, recante “diniego all’istanza di permesso di costruire per l’ampliamento dell’Arciconfraternita San Francesco d’Assisi”, salvo poi esitare negativamente l’accesso con nota in data 5 agosto 2025 (“dopo accurata ricerca non [era] stato possibile reperire i documenti richiesti in quanto non presenti negli archivi”);
- comunque, copia della concessione edilizia e della relazione finale del collaudo statico della cappella nonché del certificato di agibilità, che produceva in copia, erano stati rinvenuti nei propri archivi (circostanza di cui aveva dato notizia al Comune).
2. – Tanto premesso in fatto, la ricorrente impugnava il diniego di permesso di costruire dianzi menzionato (disposizione dirigenziale n. 10751-63), contestandone le motivazioni a sostegno: 2.1) con un primo motivo, contestava la ritenuta tardività della memoria presentata in sede procedimentale il 23 giugno 2025, rappresentando poi l’omessa motivazione in proposito, nonostante il suo dichiarato scrutinio; 2.2.) con un secondo motivo, contestava la qualificazione di “ampliamento” dell’intervento, consistente in realtà nella realizzazione di opere interne, al fine di una maggior capienza da destinare alla collocazione di urne cinerarie, non modificative del preesistente assetto planivolumetrico della cappella e, quindi, riconducibile alla manutenzione straordinaria ex art. 3 D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b); 2.3.) con un terzo motivo, contestava la carenza documentale rilevata dall’Amministrazione ex art. 15 del vigente Piano regolatore cimiteriale (P.R.C.), trattandosi di documenti richiesti, esclusivamente, per gli “interventi di ristrutturazione edilizia”, ovvero per gli interventi con le connotazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 380/2001, non da effettuarsi nel caso di specie; 2.4.) con un quarto motivo, lamentava, inoltre, la pretestuosità del rilievo in ordine alle modalità di corresponsione degli oneri di segreteria; 2.5.) con un quinto motivo, censurava l’omessa attivazione del soccorso istruttorio, una volta valutato non idoneo il parere dell’ASL; 2.6.) con un sesto motivo, contestava la ritenuta illeggibilità di alcune annotazioni sui grafici di progetto (circostanza in ordine alla quale l’Amministrazione avrebbe dovuto, al più, attivare il soccorso istruttorio).
3. – Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli (6 ottobre 2025), successivamente depositando documenti (16 ottobre 2025) e memoria.
4. – Con ordinanza n. 2544 del 23 ottobre 2025, era accolta l’istanza di tutela cautelare, con sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55, comma 10 c.p.a.
5. – Indi, all’udienza pubblica del 4 marzo 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. - Viene all’esame del Collegio il provvedimento con cui il Comune resistente ha rigettato l’istanza di permesso di costruire presentata il 29 maggio 2025 dalla ricorrente Arciconfraternita, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria presso la propria cappella funeraria sita nel Cimitero di Soccavo e realizzata in forza di concessione edilizia n. 56 del 17 giugno 1997 (edificio distribuito su tre piani fuori terra, oltre l’entroterra quale piano seminterrato e piano ipogeo); interventi, a quanto consta, consistenti nella realizzazione di n. 524 nuovi loculi per urne cinerarie, da collocarsi mediante apposite strutture metalliche, ai vari piani della cappella, senza modificazione di volumi, superficie e/o sagoma (all. 4 al ricorso). Il provvedimento del Comune, che richiama il preavviso di rigetto, ex art. 10 bis del 10 giugno 2025, è così motivato: “- le osservazioni pervenute oltre il termine prescritto non hanno comunque superato le riserve dell’Ufficio all’accoglimento dell’istanza in quanto: non risultano pagati i diritti di segreteria pari ad euro 1.505,00 che risultano erroneamente versati mediante bollettino postale di c/c di altro servizio dell’ente; per il manufatto oggetto di intervento non è stata prodotta documentazione idonea a comprovare la consistenza edilizia dello stato attuale come richiesto e per contro prescritto dall’art. 15 del vigente piano regolatore cimiteriale, dalla quale sia desumibile lo stato di fatto e che attesti l’evoluzione storica dell’immobile oggetto di intervento. L’istante si è limitato a comunicare di aver avviato un accesso agli atti documentale che è oggetto di altro procedimento; non risulta pervenuto parere ASL come richiesto nella detta nota PG/2025/526365 del 10/05/2025 in quanto quello già presente agli atti dell’istanza non è conforme, esso infatti è riferito ad altra ipotesi progettuale con diversa geometria e dislocazione delle urne cinerarie oggetto di ampliamento; non risultano integrati i grafici di progetto in quanto quelli allegati all’istanza, sono risultati parzialmente carenti”.
6.1. – Orbene, in tali termini sinteticamente riepilogato il thema decidendum , ritiene anzitutto il Collegio doversi escludere la riconducibilità dell’intervento de quo alla “manutenzione straordinaria”: per quanto qui rileva, l’art. 33 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale (Deliberazione Comunale n. 11 del 21 febbraio 2006) è infatti chiaro nell’escludere che rientri in tale categoria “la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che […] preveda [come nel caso di specie] aumenti […] di loculi e tumuli”, i.e. l’aumento della capacità ricettiva della sepoltura. Tale ipotesi è invero contemplata dal successivo art. 35 (“ristrutturazione edilizia”) il quale, richiamando l’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001 (“d) […] interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”), dispone poi, per il caso dell’aumento della capacità ricettiva (“incremento […] del numero e della tipologia delle sepolture”), l’impossibilità di procedere con una semplice Dichiarazione di Inizio attività. Soccorre, quindi, quanto prescritto dal precedente art. 29, il quale dispone che “È necessario richiedere il Permesso di costruire nei seguenti casi: […] b. interventi edilizi che comportano […] mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture”. In tali termini ricostruita la disciplina di settore e qualificato l’intervento, se non come nuova costruzione o “ampliamento”, quantomeno come ristrutturazione edilizia con aumento del cd. “carico cimiteriale”, occorre, a questo punto, far riferimento all’art. 15, comma 4 (“Area prevalentemente edificata in epoca successiva al ‘43”) del P.R.C. del Comune di Napoli (richiamato dallo stesso ente nel provvedimento impugnato e nelle proprie difese ed applicabile al caso di specie) e tale per cui, “gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti laddove i proprietari e gli aventi diritto, all’atto della richiesta del titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori, producano idonea documentazione, sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 481 c.p. da professionista abilitato che rilevi lo stato di fatto, attesti l’evoluzione storica dell’immobile oggetto di intervento, indicando altresì il grado di conservazione e trasformazione delle singole caratteristiche strutturali, distributive e compositive originarie e gli elementi tipologici, evidenziandone la relativa qualità”. Alla luce di quanto sin qui esposto e rilevato che l’istanza presentata dalla ricorrente era pacificamente priva della documentazione di cui all’art. 15, da ultimo citato, correttamente il Comune di Napoli ha negato il rilascio del permesso di costruire; né poteva supplire, stante la specialità della norma di settore, l’eventuale sufficienza della documentazione ex comma art. 9 bis , comma 1 bis del D.P.R. 380/2001, per come postulata da parte ricorrente; ovvero la circostanza, circoscritta, relativa al fatto che nel 1998, per le opere modificative interne, non sarebbe stato necessario alcun titolo abilitativo. Va peraltro soggiunto che, per come addotto dalla stessa ricorrente, la documentazione afferente la legittimità pregressa dell’immobile ( in primis la concessione edilizia n. 56 del 17.06.1997, ma anche il colludo statico ed il certificato di agibilità) è stata rinvenuta soltanto in data successiva all’adozione del provvedimento ed alla presentazione delle osservazioni in sede procedimentale.
6.2. - Ciò posto, il contestato provvedimento di diniego va confermato, relativamente alla parte in cui ha negato il rilascio del permesso di costruire, in ragione dell’assenza di documentazione idonea ex art. 15 del P.R.C. del Comune di Napoli; con la precisazione che, sul punto, non sussiste neanche la postulata violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, non avendo le osservazioni della ricorrente, in sede procedimentale, addotto alcun elemento aggiuntivo e/o integrativo in proposito.
6.3. - Dalla conferma, in parte qua , dell’impugnato diniego discende la carenza di interesse all’esame delle residue censure, relative agli altri segmenti motivazionali del provvedimento: “Allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento plurimotivato ossia fondato su più ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, soccorrendo, infatti, al riguardo il consolidato principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall'annullamento" (T. A. R. Campania - Napoli, Sez. III, 3/10/2018, n. 5782).
6.4. – Conclusivamente il ricorso va respinto.
6.5. – La specificità della materia trattata giustifica l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
OL SE, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
RI TA FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TA FL | OL SE |
IL SEGRETARIO