Sentenza 3 marzo 2015
Massime • 1
La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento. (Fattispecie relativa a tentata truffa).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2015, n. 17424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17424 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/03/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 470
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 55249/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
DE UN N. IL 13/09/1954;
NE VI N. IL 21/02/1941;
avverso la sentenza n. 254/2013 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 24/06/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, ha concluso per inammissibilità del ricorso nei confronti del RO;
annullamento con rinvio nei confronti del ER.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia in data 31.1.2012, di condanna di RO OR e ER NO per il delitto di truffa tentata loro ascritto, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati per essere il delitto di truffa estinto per remissione di querela. Contro detta pronunzia ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste contestando la decisione in punto di violazione di legge e vizio di motivazione circa l'esclusione dell'aggravante dell'art. 61 c.p., n.
7. La corte territoriale ha infatti escluso che nel caso di specie potesse apprezzarsi un danno di rilevante gravità in quanto, pur essendo rilevante la entità della somma oggetto del reato, la stessa non fu mai consegnata dalla vittima agli imputati per l'intervento tempestivo dei carabinieri. Osserva invece il ricorrente che per la giurisprudenza di questa corte in caso di tentativo di delitto circostanziato la circostanza voluta deve essere riconoscibile sulla base di quel frammento di condotta effettivamente realizzato: non essendo sufficiente che essa qualifichi il proposito dell'argento ma bastando tuttavia tale limitata estrinsecazione oggettiva per assicurarne la rilevanza giuridica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve innanzitutto rilevarsi il decesso di RO OR in data 26/11/2013: a cui consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per morte dell'imputato.
Per il resto il ricorso è fondato, articolandosi su di un esatto principio di diritto stabilito in tema di circostanze da Cass. sez. un. 28.6.2013, n. 28243. È stato infatti deciso che nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima. (Fattispecie relativa al tentativo di furto di monete custodite in apposito cassetto di un distributore automatico di bevande). Allo stesso modo, e per corollario, deve stabilirsi il seguente principio di diritto: "la circostanza aggravante comune del danno di rilevante gravità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di notevole rilevanza".
Spetterà dunque alla corte territoriale di esaminare nuovamente il caso onde verificare se dalla condotta posta in essere dall'imputato emerga la configurazione della circostanza aggravante già nella fase, in cui si è arrestata l'azione, del tentativo: ossia se sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato portato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di notevole rilevanza.
Ne discende la inammissibilità del ricorso nei confronti di RO OR e l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di ER NO, con rinvio dell'altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del PG nei confronti di RO OR. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ER NO con rinvio dell'altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015