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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 5277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5277 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 12424/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. LIDEO FRANCESCA, MICELI WALTER, LD GIOVANNI, CI
FA, PI CO, elettivamente domiciliato in viale Azari, 9 Verbania
PARTE RICORRENTE
contro
CP_ Controparte_2
[...]
con il patrocinio dei funzionari delegati avv.ti SERAFINO FRANCESCO e
LI AN, con domicilio eletto in Via Soderini, 24 , presso CP_2
l'ufficio per la gestione del contezioso del lavoro
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente concludeva come in atti, mentre nessuno compariva per parte resistente.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1 la parte resistente, chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
2/13 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, condannarsi il al CP_3
risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva parte resistente, con il deposito di articolata memoria, con cui si contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali veniva chiesto il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e DICHIARARE
l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'odierna udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come in atti.
2. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
Parte ricorrente dava atto di essere docente attualmente in servizio alle dipendenze del , come da contratto a Controparte_2
3/13 tempo determinato depositato in via telematica. Allegava di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza del Controparte_2 contratto a tempo determinato versato in atti nell'anno scolastico 2024/25 con scadenza al 30 giugno.
Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, così come assegnata al personale assunto a tempo indeterminato.
3. In diritto, occorre premettere che, secondo l'art. 1, comma 121, della L.
n. 107 del 13/7/2015, “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 122 dell'art. 1 citato demanda ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei
[...]
4/13 criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Tale norma stabilisce, in particolare, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Infine, in forza del primo periodo del comma 124, del medesimo articolo,
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, veniva emanato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, in tema di “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Tale disciplina veniva poi sostituita, a far data dal 2 dicembre 2016, dalle previsioni del DPCM del novembre 2016, ferma restando l'attribuzione della carta del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato.
4. Sulle questioni oggetto di causa, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C 450/21, la VI Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea accertava il contrasto, con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE), del dettato del comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui la carta del docente viene negata al personale a tempo determinato.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo
5/13 determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la Corte di Giustizia sottolineava che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La medesima Corte riteneva i principi di diritto affermati applicabili al caso del docente assunto a tempo determinato, cui la carta del docente era stata negata. Infatti, la parte “è stata assunta dal in qualità di docente CP_2
mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
6/13 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e , C-444/09 e C-456/09, Persona_1 Persona_2
EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, , C- Persona_3
273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_4
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione
[...]
a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016,
, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la Persona_5
partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C- Persona_6
315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_2
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità
7/13 dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). CP_7
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno
2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e Controparte_7 giurisprudenza ivi citata)”.
5. La Cassazione è intervenuta sul diritto del personale docente precario alla carta del docente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
8/13 un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
6. Nel caso di specie, ricorre la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato, in considerazione della piena comparabilità del personale scolastico assunto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.
9/13 Le competenze professionali richieste e la natura del lavoro, per richiamare le parole della Corte di Giustizia, sono, infatti, comparabili, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato in materia di concessione della carta docente. Sul punto, la richiamata decisione della Corte di Giustizia evidenziava che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
7. A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, riteneva fondato il motivo di appello, “con cui la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con CP_2
contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE)”.
In particolare, secondo il giudice amministrativo, “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente,
10/13 la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato annullava il d.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_8
ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3,
35 e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa. Parimenti, per le medesime ragioni deve essere disapplicato il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per non avere incluso i docenti non di ruolo nella platea dei destinatari della Carta del docente.
I principi di diritto richiamati, pertinenti e condivisibili, impongono l'accertamento del diritto alla carta del docente in favore di parte ricorrente.
8. Non sono meritevoli di accoglimento, infatti, le deduzioni di parte resistente. Quest'ultima sosteneva l'asserita estinzione del diritto in capo alla parte ricorrente, soggiungendo anche la sussistenza di una “discriminazione al contrario” rispetto ad altri docenti di ruolo.
Tali argomenti non sono condivisibili. Deve osservarsi, infatti, che la mancata fruizione della carta docenti, nel corso dei contratti a tempo determinato oggetto di causa, è imputabile alla condotta del datore di lavoro resistente, che la precludeva ai docenti precari. La fattispecie esula pertanto dall'ambito di applicazione della disciplina che introduce limiti temporali alla spendita della carta docenti e secondo cui, con la cessazione del rapporto di lavoro, viene meno l'esigenza formativa del docente. Peraltro, la parte ricorrente è attualmente in servizio, con la conseguente indiscutibile
11/13 sussistenza di interesse ad agire. Ricorre pertanto il requisito della permanenza del rapporto di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, dato atto dell'intervenuta stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di causa, oltre all'attuale permanenza in servizio, di cui all'art. 3 DPCM 28 novembre 2016, in assenza di una ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento tra i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione. In particolare, deve essere accertato il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docenti per gli anni scolastici di cui in dispositivo per l'importo di euro 500,00 annui, oltre accessori di legge, ossia “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, come stabilito nel 2023 dalla citata sentenza della Cassazione;
parte resistente deve essere anche condannata a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al citato art. 1, comma 121, della L. n. 107.
9. Le spese di lite sono a carico di parte resistente in quanto soccombente e sono liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo: deve essere dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità bassa in ragione della serialità, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato. Nella liquidazione del compenso deve essere riconosciuta la maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14
12/13 introdotto dal D.M. 37/18, in considerazione della modalità di redazione del ricorso che consente la navigazione ipertestuale.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, accerta il diritto di parte ricorrente a ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di euro 500,00, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 420,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione a favore della difesa di parte ricorrente. Sentenza esecutiva.
Milano, 27/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
13/13
SEZIONE LAVORO
N. 12424/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv. LIDEO FRANCESCA, MICELI WALTER, LD GIOVANNI, CI
FA, PI CO, elettivamente domiciliato in viale Azari, 9 Verbania
PARTE RICORRENTE
contro
CP_ Controparte_2
[...]
con il patrocinio dei funzionari delegati avv.ti SERAFINO FRANCESCO e
LI AN, con domicilio eletto in Via Soderini, 24 , presso CP_2
l'ufficio per la gestione del contezioso del lavoro
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: carta docente
All'udienza di discussione il difensore di parte ricorrente concludeva come in atti, mentre nessuno compariva per parte resistente.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in giudizio Parte_1 la parte resistente, chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14,
20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2024/25, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e
Cont conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
2/13 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €
500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente.
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE.,
e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, condannarsi il al CP_3
risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 500,00 o nella diversa somma risultante dovuta.
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali”; con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva parte resistente, con il deposito di articolata memoria, con cui si contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali veniva chiesto il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) ACCERTARE e DICHIARARE
l'estinzione del diritto per tutti gli anni scolastici trascorsi
2) ACCERTARE e DICHIARARE l'infondatezza delle pretese di parte ricorrente per i motivi addotti in narrativa e, per l'effetto
3) RIGETTARE il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa”.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'odierna udienza di discussione, il difensore di parte ricorrente, discussa la causa, concludeva come in atti.
2. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che la causa è documentale, trattandosi di questioni di diritto. In particolare, i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono i seguenti.
Parte ricorrente dava atto di essere docente attualmente in servizio alle dipendenze del , come da contratto a Controparte_2
3/13 tempo determinato depositato in via telematica. Allegava di avere prestato servizio alle dipendenze del in forza del Controparte_2 contratto a tempo determinato versato in atti nell'anno scolastico 2024/25 con scadenza al 30 giugno.
Ciò premesso, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, così come assegnata al personale assunto a tempo indeterminato.
3. In diritto, occorre premettere che, secondo l'art. 1, comma 121, della L.
n. 107 del 13/7/2015, “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 122 dell'art. 1 citato demanda ad un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei
[...]
4/13 criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
Tale norma stabilisce, in particolare, che “Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_6
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
[...]
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità̀ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121,
l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità̀ digitale, nonché́ le modalità̀ per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
Infine, in forza del primo periodo del comma 124, del medesimo articolo,
“Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
In attuazione del comma 122 dell'art. 1 della L. n. 107/2015, veniva emanato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015, in tema di “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Tale disciplina veniva poi sostituita, a far data dal 2 dicembre 2016, dalle previsioni del DPCM del novembre 2016, ferma restando l'attribuzione della carta del docente ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, con esclusione dei docenti assunti a tempo determinato.
4. Sulle questioni oggetto di causa, nell'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C 450/21, la VI Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea accertava il contrasto, con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
CE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE), del dettato del comma 121 della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui la carta del docente viene negata al personale a tempo determinato.
In particolare, secondo la Corte di Giustizia, “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, CE e CEEP sul lavoro a tempo
5/13 determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
In particolare, la Corte di Giustizia sottolineava che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale”.
La medesima Corte riteneva i principi di diritto affermati applicabili al caso del docente assunto a tempo determinato, cui la carta del docente era stata negata. Infatti, la parte “è stata assunta dal in qualità di docente CP_2
mediante contratti a tempo determinato, rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, in combinato disposto con la clausola 3, punto 1, del medesimo, e pertanto nell'ambito di applicazione di tali disposizioni.
In secondo luogo, per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola 4, punto 1, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
6/13 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
34 La Corte ha pertanto ritenuto che rientrino in detta nozione, tra l'altro, le indennità triennali per anzianità di servizio (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2010, e , C-444/09 e C-456/09, Persona_1 Persona_2
EU:C:2010:819, punto 50, e ordinanza del 18 marzo 2011, , C- Persona_3
273/10, non pubblicata, EU:C:2011:167, punto 32), le indennità sessennali per formazione continua (v., in tal senso, ordinanza del 9 febbraio 2012, Per_4
, C-556/11, non pubblicata, EU:C:2012:67, punto 38), la partecipazione
[...]
a un piano di valutazione professionale e l'incentivo economico che ne consegue in caso di valutazione positiva (ordinanza del 21 settembre 2016,
, C-631/15, EU:C:2016:725, punto 36), nonché la Persona_5
partecipazione a una carriera professionale orizzontale che dà luogo a un'integrazione salariale (ordinanza del 22 marzo 2018, C- Persona_6
315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 47).
35 Nel caso di specie, anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di CP_2 valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto- legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_2
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità
7/13 dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
37 Orbene, tutti questi elementi soddisfano il criterio decisivo richiamato al punto 33 della presente ordinanza (...)
39 Occorre ricordare, in terzo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante, il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018,
[...]
, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). CP_7
40 A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili (sentenza del 5 giugno
2018, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 47 e Controparte_7 giurisprudenza ivi citata)”.
5. La Cassazione è intervenuta sul diritto del personale docente precario alla carta del docente, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per
8/13 un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
6. Nel caso di specie, ricorre la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro citato, in considerazione della piena comparabilità del personale scolastico assunto a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.
9/13 Le competenze professionali richieste e la natura del lavoro, per richiamare le parole della Corte di Giustizia, sono, infatti, comparabili, in assenza di ragioni oggettive che possano giustificare un trattamento differenziato in materia di concessione della carta docente. Sul punto, la richiamata decisione della Corte di Giustizia evidenziava che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
7. A sua volta, il Consiglio di Stato, Sezione VII, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, riteneva fondato il motivo di appello, “con cui la scelta del di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con CP_2
contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell'irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE)”.
In particolare, secondo il giudice amministrativo, “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente,
10/13 la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Sulla base di tali argomenti, il Consiglio di Stato annullava il d.P.C.M. n.
32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del n. 15219 del 15 CP_8
ottobre 2015, stante il contrasto di tali atti impugnati con il dettato degli artt. 3,
35 e 97 Cost., nella parte in cui si escludono i docenti non di ruolo dal beneficio per cui è causa. Parimenti, per le medesime ragioni deve essere disapplicato il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per non avere incluso i docenti non di ruolo nella platea dei destinatari della Carta del docente.
I principi di diritto richiamati, pertinenti e condivisibili, impongono l'accertamento del diritto alla carta del docente in favore di parte ricorrente.
8. Non sono meritevoli di accoglimento, infatti, le deduzioni di parte resistente. Quest'ultima sosteneva l'asserita estinzione del diritto in capo alla parte ricorrente, soggiungendo anche la sussistenza di una “discriminazione al contrario” rispetto ad altri docenti di ruolo.
Tali argomenti non sono condivisibili. Deve osservarsi, infatti, che la mancata fruizione della carta docenti, nel corso dei contratti a tempo determinato oggetto di causa, è imputabile alla condotta del datore di lavoro resistente, che la precludeva ai docenti precari. La fattispecie esula pertanto dall'ambito di applicazione della disciplina che introduce limiti temporali alla spendita della carta docenti e secondo cui, con la cessazione del rapporto di lavoro, viene meno l'esigenza formativa del docente. Peraltro, la parte ricorrente è attualmente in servizio, con la conseguente indiscutibile
11/13 sussistenza di interesse ad agire. Ricorre pertanto il requisito della permanenza del rapporto di lavoro.
Per tutte le ragioni esposte, dato atto dell'intervenuta stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di causa, oltre all'attuale permanenza in servizio, di cui all'art. 3 DPCM 28 novembre 2016, in assenza di una ragione oggettiva che legittimi la disparità di trattamento tra i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, il ricorso deve essere accolto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai fini del decidere, non potendosi pervenire comunque a diversa decisione. In particolare, deve essere accertato il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docenti per gli anni scolastici di cui in dispositivo per l'importo di euro 500,00 annui, oltre accessori di legge, ossia “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”, come stabilito nel 2023 dalla citata sentenza della Cassazione;
parte resistente deve essere anche condannata a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), per poterne fruire nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al citato art. 1, comma 121, della L. n. 107.
9. Le spese di lite sono a carico di parte resistente in quanto soccombente e sono liquidate come da dispositivo. In particolare, le spese di lite sono determinate nel loro ammontare in base ai parametri ministeriali fissati per le cause di lavoro, disciplinati dal D.M. n. 55/2014, recante "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", come da ultimo aggiornati. Le spese legali devono essere, quindi, liquidate come da dispositivo: deve essere dato atto del valore della presente causa, considerata la complessità bassa in ragione della serialità, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria. Su conforme richiesta in atti, deve essere disposta la distrazione, oltre alla condanna al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato. Nella liquidazione del compenso deve essere riconosciuta la maggiorazione fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14
12/13 introdotto dal D.M. 37/18, in considerazione della modalità di redazione del ricorso che consente la navigazione ipertestuale.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, accerta il diritto di parte ricorrente a ottenere la carta docenti per l'anno scolastico 2024/2025 per l'importo di euro 500,00, oltre accessori di legge;
condanna parte resistente a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 420,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato, con distrazione a favore della difesa di parte ricorrente. Sentenza esecutiva.
Milano, 27/11/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Eleonora De Carlo
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