Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 1
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen., in caso di concorso di persone nel reato, non può prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito dal concorrente nel delitto e quindi non può essere disposto nei confronti del coimputato che non abbia materialmente appreso tale profitto. (Fattispecie in tema di confisca diretta di somme di denaro). Conf. n.11983 del 2018 n.m.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11981 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
1 1981 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/12/2017 MARIA VESSICHELLI Presidente - Sent. n. sez. - 1540/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO · Rel. Consigliere - SCARLINI REGISTRO GENERALE IRENE SCORDAMAGLIA N.14653/2017 PAOLA BORRELLI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI CATANIA nei confronti di: SC AL MI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG, PASQUALE FIMIANI, che chiede il rigetto del ricorso Re RITENUTO IN FATTO 1 Con ordinanza del 13 febbraio 2017, il Tribunale di Catania, sezione per il riesame, annullava decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale nei confronti di AT MI CU in riferimento alle somme di denaro ritenute costituire il profitto di sei ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il Tribunale premetteva che le ipotesi di bancarotta fraudolenta erano contestate come realizzare (con una sola eccezione, il capo F) dall'indagato nel lungo periodo di tempo, dal 2001 al 2009, durante il quale la spa Aligrup, operante nella grande distribuzione alimentare, ammessa al concordato preventivo il 18 marzo 2013, era stata amministrata dai custodi giudiziari (essendo state sottoposte a sequestro le partecipazioni azionarie dei soci EB CU, padre dell'indagato e imputato del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., TA PI, madre dell'indagato, e dello stesso indagato che era anche il socio di maggioranza) avv.ti Muscarà e Lazzara e dott. Giordano. Periodo in cui l'indagato era stato l'amministratore di fatto, oltre che il procuratore speciale, della società. Il Tribunale aveva ritenuto provato, almeno ai fini della fase cautelare in essere, il ruolo di amministratore di fatto del prevenuto, perché confermato dalle "mail sequestrate dalle quali si evinceva che egli era il soggetto verso il quale erano convogliate tutte le informazioni aziendali di rilievo e che, da questi, promanavano tutte le conseguenti decisioni, che lo stesso si era inoltre intromesso nella programmazione dei lavori, nella stipula dei contratti, nel rilascio delle carte di credito aziendali, nella fondamentale operazione di ampliamento del Centro commerciale Le Zagare. Il Tribunale annullava però il provvedimento cautelare perché, in relazione alle ipotesi di reato contemplate ai capi C, D ed E, non sussisteva il fumus commissi delicti e, in relazione ai capi A, B ed F, che i proventi dei delitti di bancarotta patrimoniale non fossero pervenuti allo CU e non si potesse, pertanto, disporre nei suoi confronti il sequestro finalizzato alla confisca diretta, prevista dall'art. 240 cod. pen., costituendo, quest'ultima, una misura di sicurezza patrimoniale (e non una sanzione, come nel caso della confisca per equivalente, peraltro non consentita in relazione ai delitti di bancarotta) attuabile, come tale, solo sulle cose e sui beni (e sulle somme di denaro) che avevano costituito il profitto direttamente e personalmente conseguito dall'agente e non anche dai suoi concorrenti nel delitto (Cass. n. 25560/2015; n. 2488/2014; n. 5553/2014; Cass. S.U. n. 31617/2015). Infatti: 1 al capo A, erano contestate le distrazioni realizzate con gli acquisti, a valori eccessivi, di prodotti ortofrutticoli dalla srl Fruttexport, di cui era socio il padre EB ma in relazione alla quale l'indagato non aveva quote di proprietà e non aveva rivestito ruoli da amministratore;
- al capo B, erano ascritte le condotte di dissipazione attuate con la vendita di merci alla srl K & K a prezzi eccessivamente vantaggiosi, fino a tutto il 2011; di tale società l'indagato aveva acquistato, dal padre, una quota di partecipazione solo a partire dal 14 giugno 2011, così che, per l'epoca precedente, non aveva tratto alcun profitto, ed altrettanto era avvenuto per i mesi successivi visto che la società stessa non aveva distribuito alcun utile, non avendolo maturato (era stata posta in liquidazione nel 2012 e dichiarata fallita nel 2014); al capo F, era descritta un'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale realizzata, una volta cessata l'amministrazione giudiziaria, cedendo un immobile, sito in Acireale, alla srl Cedal, al prezzo di euro 3.050.000, non interamente versato, posto che era rimasta a credito della Aligrup la somma di euro 656.687; l'indagato però non aveva tratto alcun profitto personale e diretto dall'operazione in quanto la società beneficata era, in parte, di proprietà della madre. 2 Avverso tale ordinanza propone ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, deducendo, in relazione al solo annullamento del vincolo relativo ai capi A, B ed F, con l'unico motivo, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 110, 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen., posto che il Tribunale del riesame, che pur aveva riconosciuto il trasferimento illecito di somme ingenti dalla spa Aligrup, posta in concordato preventivo, ad altre società, partecipate dai familiari dell'indagato, anch'essi indagati, non aveva ritenuto sequestrabili, ai fine della confisca diretta, le somme che costituivano il profitto ricavato complessivamente dai concorrenti nel delitto e quindi anche dallo CU medesimo. Il ricorrente premette che sequestro preventivo delle somme di denaro sui conti dello CU doveva considerarsi, alla luce delle sentenze delle Sezioni unite ER e Lecci, diretto. Il sequestro era stato disposto dal Gip nei confronti di tutti gli indagati e, per l'intero, per ciascuno di essi, visto che ai medesimi era stato contestato il concorso di persone nel reato (Cass. 25560/2015, n. 5553/2014, n. 45389/2008). Tutto ciò premesso l'ordinanza impugnata non aveva fatto corretta applicazione dei seguenti principi di diritto: non aveva considerato che, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., ciascuno dei concorrenti risponde della condotta complessiva e non di una sua frazione e ciò 2 anche in relazione al conseguimento del profitto del reato ed alla conseguente confisca dello stesso;
- la sentenza delle Sezioni unite CC ha precisato che la confisca ha finalità ripristinatorie dello status quo ante essendo così destinata a sterilizzare tutte le utilità che il reato può aver prodotto in capo al suo autore;
la confisca ha poi natura risarcitoria e non sanzionatoria visto che non può avere ad oggetto una somma maggiore del profitto, i coautori del fatto sono solidalmente corresponsabili e, al loro interno, possono ripetere l'indebito. le Sezioni unite CC hanno chiarito che il nesso fra la somma sequestrata ed il reato consumato resta comune ai coautori del medesimo senza potersi distinguere fra imputato percipiente il profitto e imputato, concorrente, che non l'abbia materialmente conseguito;
la giurisprudenza di legittimità sulla confisca per equivalente si applica anche al sequestro volto alla confisca diretta posto le già citate pronunce ER e CC avevano chiarito che la confisca delle somme di denaro è sempre diretta e non per equivalente. 3 Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Pasquale Fimiani, ha chiesto il rigetto del ricorso posto che: la pronuncia delle Sezioni unite, IS LI (n. 26654/2008), ha chiarito come il sequestro preventivo debba operarsi per l'intero importo per ciascuno dei concorrenti, quando non sia possibile individuare la quota di profitto pervenuta a ciascuno, solo nel caso della confisca per equivalente;
- analogo principio è espresso, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, dall'art. 19 d. lgs. n. 231/2001, in una fattispecie però connotata anch'essa dalla natura sanzionatoria del rimedio;
-· le sentenze ER e CC precisano soltanto che il percettore del profitto non può sottrarsi alla confisca diretta affermando che il denaro sequestratogli era diverso da quello costituente il diretto lucro del fatto illecito.
4-I difensori di AT MI CU hanno depositato memoria con la quale chiedono che il ricorso della pubblica accusa sia rigettato o dichiarato inammissibile. Il principio di diritto dedotto dal pubblico ministero dalla sentenza n. 26654 del 2008 attiene alla sola ipotesi della confisca sanzione prevista dalla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti ed è estensibile alla sola confisca per equivalente che deve anch'essa considerarsi di natura sanzionatoria. E non può trovare, invece, applicazione nel caso della confisca diretta che costituisce una misura di sicurezza patrimoniale e che ha natura cautelare e non punitiva. Il profitto del resto deve essere comunque individuato anche se, nel caso in cui consista in una somma di denaro, la sua apprensione non necessiti della 3 be prova della stretta coincidenza fra la somma pervenuta a tale titolo e la somma vincolata. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso promosso dalla pubblica accusa va rigettato perché infondato.
1- Il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Catania ed annullato dal Tribunale del riesame è quello consentito dal comma secondo dell'art. 321 del codice di procedura penale, essendo finalizzato alla confisca, prevista dall'art. 240 del codice penale, del profitto del reato consumato. Nell'odierna fattispecie il profitto era derivato a tre società che erano risultate le beneficiarie delle condotte distrattive e dissipative consumate dal ricorrente e dai suoi coimputati, alcuni dei quali suoi stretti familiari. All'imputato, però, pacificamente, non era pervenuta alcuna parte di tale profitto o perché estraneo alle ridette compagini sociali o perché le stesse non avevano distribuito utili. Tanto che la ragione che fonderebbe il vincolo a somme di denaro appartenenti all'imputato AT MI CU risiederebbe, ad avviso dello stesso pubblico ministero ricorrente, non nella necessità di recuperare il profitto dei delitti ipotizzati da chi l'abbia effettivamente conseguito ma nel più generale legame, di natura penalistica, che discende dall'applicazione dell'istituto giuridico del concorso di persone nel reato, che imporrebbe di ritenere la sussistenza del vincolo di solidarietà passiva anche nelle ipotesi previste dall'art. 240 codice penale.
2 - Tale opinione non è però condivisibile. L'art. 240 cod. pen. infatti disciplina la confisca cosiddetta diretta come il mezzo per recuperare al patrimonio dello Stato il profitto derivante dalla commissione di un reato. Costituendo, con la cauzione di buona condotta, la categoria delle misure di sicurezza patrimoniale. La sua ratio non è pertanto quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, a chi abbia commesso il reato, ma quella di evitare che chi abbia consumato un illecito di rilievo penale possa lucrare il profitto che ne è derivato. Né può affermarsi, come ha sostenuto il ricorrente, che la confisca abbia natura recuperatoria o risarcitoria, se non nei limiti che si sono appena tracciati. Lo stesso art. 240, poi, precisa che non può operarsi la confisca sulle cose o sui beni che appartengano a persona estranea al reato. Così perimetrando ancor più il suo ambito sia sul piano oggettivo, sia sul piano soggettivo: possono (si discute qui di un caso di confisca facoltativa) essere confiscate le cose ed i beni 4 che hanno costituito il profitto del reato e che appartengono a chi l'ha commesso. Senza, pertanto, che sia consentito pervenire ad alcuna forma di confisca di cose e beni che non abbiano costituito il diretto profitto del delitto o che siano pervenuti nella proprietà di terzi estranei al delitto stesso. 3 Così che resta del tutto improprio il riferimento, operato dalla pubblica accusa ricorrente, all'applicazione dell'art. 110 codice penale, il concorso di persone nel reato, perché se è vero che ciò soddisfa il perimetro soggettivo della confisca prevista dall'art. 240 cod. pen., colpendo chi non è estraneo al reato, è altrettanto vero che ne travalica l'ambito oggettivo, qualora si intendano confiscare beni del coimputato che non abbia tratto personale profitto dal reato. Non è possibile, in altri termini, utilizzare l'art. 110 cod. pen. fuori dal proprio ambito che è quello di far soggiacere alla pena stabilita per il reato tutti coloro che hanno concorso nel commetterlo e che attiene pertanto alla risposta sanzionatoria e non al recupero del profitto del reato che ha una sua, diversa e intrasmissibile, specificità. E, difatti, mentre questa Corte ha ammesso la sussistenza del vincolo di solidarietà passiva fra i coimputati nel caso della confisca per equivalente, proprio fondando le proprie decisioni sulla natura sanzionatoria di tale diversa forma di apprensione sui beni (da ultimo ex plurimis: Sez. 6, n. 17713 del 18/02/2014, Argento, Rv. 259338; Sez. 2, n. 5553 del 09/01/2014, Clerici, Rv. 258342; Sez. 5, n. 25560 del 20/05/2015, Gilardi, Rv. 265292) ha distinto, poi, tale ipotesi dalla confisca diretta prevista dall'art. 240 cod. pen. che non è - parte della risposta sanzionatoria alla commissione del reato ma consente invece, per la sua diversa natura di misura di sicurezza, l'apprensione del profitto ricavato dal medesimo al fine di evitare che resti nella disponibilità di chi ha commesso il fatto chiarendo che, in tale diversa evenienza, sono passibili di confisca solo le cose ed i beni che abbiano costituito il profitto diretto ed immediato degli stessi (così precisa proprio la pronuncia delle Sez. U, CC, citata, come si vedrà non a proposito, dal ricorrente, n. 31617 del 26/06/2015 Rv. 264436; e ribadisce la Sez. 2, con la sentenza n. 53650 del 05/10/2016, Maiorano, Rv. 268854). 4 La ricorrente pubblica accusa perviene alla contraria soluzione solo perché equivoca su tale distinzione tanto da citare, a sostegno della sua tesi, pronunce di questa Corte che attengono, appunto, non alla confisca in oggetto ma alla confisca per equivalente. Quanto alle sentenze delle Sezioni unite, ER e CC (la prima, Sez. U, n. 10651 del 30/01/2014 Rv. 258646; la seconda, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Rv. 264436), ne viene fatta menzione nel ricorso a sostegno della tesi che esse non propugnano affatto. 5 Nella sentenza ER, le Sezioni unite fissano alcuni principi di diritto, in tema di distinzione fra il patrimonio della società e quello del suo legale rappresentante, quando siano commessi illeciti tributari, che attengono ad un'ipotesi di confisca per equivalente e non ad una confisca diretta. Analogamente, nella sentenza CC, le Sezioni unite, dopo avere precisato che il profitto sottoponibile alla confisca prevista dall'art. 240 cod. pen. è solo quello diretto ed immediato (Rv. 264436, sopra citata), si limitano a precisare che (Rv. 264437), qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Affermazione che non muta certo la natura della confisca diretta ma si limita ad affermare che qualora il profitto del delitto sia rappresentato da denaro, come pure è nell'odierno caso concreto, l'apprensione del medesimo da un conto bancario di chi tale delitto ha consumato costituisce un'ipotesi di confisca diretta e non per equivalente. Sempre però che sia stato tale imputato ad avere incamerato tale profitto, vedendosi accrescere il proprio patrimonio monetario. -5 Del resto, se si dovesse, invece, ritenere fondata la tesi del ricorrente, volta a consentire la confisca diretta delle somme di denaro presso qualsiasi coimputato del reato, a prescindere dall'effettivo vantaggio da questi conseguito, finirebbe per scolorire del tutto la distinzione fra confisca diretta e confisca per equivalente, divenendo quindi, quando si tratti di vincolare somme di denaro, del tutto superfluo l'elenco di reati per i quali la seconda è consentita (che, come noto, non contempla quello di bancarotta), diversamente dalla prima che è di generale applicazione.
6 - Il ricorso della pubblica accusa va pertanto rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Vessichelli Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Depositato in Cancelleria 15 MAR 2018. Roma, li Il Direttore Amministrativo Dott.sus Opina Odilia GALLIANO 6