Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, cod. proc. pen.) non può essere disposto dal giudice "ex officio" ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 3053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3053 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale La Cava Presidente del 15.6.1999
1. Dott. Franco Carletti Consigliere SENTENZA
2. " Nicola Bottalico " N. 3053
3. " Giuseppe D'Errico " REGISTRO GENERALE
4. " AT AN " N. 47082/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE AT
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Brescia in data 5 novembre 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Bottalico Lette le conclusioni del p.m.
FATTO E DIRITTO
A seguito di opposizione avverso il decreto del P.M. che aveva rigettato la richiesta di restituzione di somme di denaro e titoli, avanzata da RE AT, con ordinanza in data 5 novembre 1998 il G.I.P. del Tribunale di Brescia, pur ritenendo non necessario il mantenimento del sequestro a fini prova, a norma degli artt. 262, 3^ co. c.p.p., 12 sexies L. 7 agosto 1992, n. 356 e 321, comma secondo, c.p.p. disponeva che il sequestro dei beni fosse mantenuto a fini preventivi.
Riteneva il G.I.P. che l'oggettiva confiscabilità era sufficiente a giustificare l'adozione del sequestro ai sensi del 2^ co. dell'art. 321 c.p.p., atteso che l'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 356 prevedeva la confisca obbligatoria in caso di condanna per i delitti di cui agli artt. 644 e 644 bis c.p. e che l'indagata non aveva fornito alcuna prova circa la effettiva provenienza dei valori in oggetto o elemento idoneo a far ritenere che detti valori fossero presumibilmente frutto delle sue attività lecite. Avverso la suindicata ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore della RE per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che il provvedimento era illegittimo poiché in sede di opposizione il G.I.P. aveva solo l'alternativa di accogliere o rigettare l'opposizione e non poteva trasformare il sequestro penale in sequestro preventivo senza la richiesta del P.M.
Con requisitoria scritta del 18 marzo 1999 il P.G. presso questa Corte chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio per nuovo esame sia perché risultava violato il principio fondamentale della richiesta del P.M. e sia perché la motivazione dell'impugnato provvedimento in punto di rapporto pertinenziale tra il denaro sequestrato ed i reati configurati era carente ed incongrua laddove trasferiva l'onere probatorio sull'indagata.
Il ricorso è fondato.
È vero che il 3^ comma dell'art. 262 c.p.p. dispone che non si fa luogo alla restituzione delle cose sequestrate a fini di prova e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321 stesso codice. Tuttavia quest'ultimo articolo prevede che il sequestro preventivo va disposto "a richiesta del pubblico ministero" sia per le ipotesi previste dal primo comma sia per quella prevista dal secondo comma. A tal riguardo va osservato che pur non contenendo il secondo comma dell'art. 321 c.p.p. l'espressione "a richiesta del P.M." come nel primo comma dello stesso articolo, non può revocarsi in dubbio che anche quando il giudice dispone il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca occorre la richiesta del P.M., come può desumersi dall'avverbio "altresì", indicativo di altra ipotesi, oltre a quelle indicate nel primo comma, in cui il giudice può disporre il sequestro preventivo. Pertanto, se per le ipotesi previste dal 1^ co. dell'art. 321 c.p.p. occorre la richiesta del P.M. per disporre il sequestro preventivo, anche per la ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 321 occorre tale richiesta, costituendo l'ipotesi prevista dal 2^ comma il completamento delle ipotesi in cui è possibile disporre il sequestro preventivo.
Ne consegue che il G.I.P. del Tribunale di Brescia non poteva mantenere il sequestro probatorio ai fini preventivi senza la richiesta del pubblico ministero. E così l'impugnato provvedimento va annullato e gli atti vanno trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Brescia, che dovrà provvedere con adeguata e congrua motivazione in ordine alla opposizione proposta da RE AT avverso il decreto del P.M. che aveva respinto la richiesta di restituzione di cose sequestrate.
P.Q.M.
La Corte
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 1999