Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 3053
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Il mantenimento del sequestro probatorio ai fini preventivi (art. 262, comma 3, cod. proc. pen.) non può essere disposto dal giudice "ex officio" ma necessita della richiesta del pubblico ministero, espressamente contemplata per l'apposizione del vincolo cautelare dall'art. 321 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari il quale, investito dell'opposizione al diniego di restituzione delle cose sequestrate, pur ritenendo non necessario il sequestro ai fini di prova ne aveva disposto d'ufficio il mantenimento ai fini preventivi, sul presupposto della confiscabilità del compendio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 3053
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3053
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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