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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
RAFFAELE FRANCESCO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3814/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056728383505 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056728383505 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15385/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli
I e dell'Agenzia delle Entrate - ON, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 12/12/2024 in qualità di coobbligato solidale della società "Società_1 Snc di Società_1", della quale era stato socio fino al recesso registrato nell'ottobre 2021. L'atto impositivo scaturiva dal controllo automatizzato delle dichiarazioni della società (art. 36-bis DPR 600/73) per omessi versamenti di ritenute e imposte.
Il ricorrente ha eccepito:
1. La nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata formazione del ruolo nei suoi confronti, deducendo che l'atto fosse una mera copia di quello destinato alla società.
2. La decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione ex art. 25 DPR 602/73, per mancata notifica del titolo esecutivo al socio entro i termini di legge.
3. La violazione del beneficio di preventiva escussione (beneficium excussionis) ex art. 2304 c.c., sostenendo che l'Agente della ON ha aggredito il patrimonio del socio senza aver preventivamente ed efficacemente escusso il patrimonio della società debitrice principale, che il ricorrente documentava essere capiente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli I, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto la piena validità della notifica al coobbligato sulla base del ruolo formato per la società,
l'interruzione della decadenza per effetto della notifica alla debitrice principale e l'infondatezza dell'eccezione sul beneficio di escussione, producendo verbali di pignoramento mobiliare negativi a carico della società.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, producendo documentazione attestante la consistenza patrimoniale della società (contratto di affitto d'azienda e visure ipotecarie).
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e la riserva è stata, successivamente, sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va, pertanto accolto, limitatamente al motivo inerente la violazione del beneficium excussionis.
Ed invero, il Collegio ritiene infondate le eccezioni relative alla validità della notifica, al difetto di motivazione e intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/73. È pacifico che il ricorrente rivestisse la qualità di socio della "Società_1 Snc" negli anni d'imposta oggetto di accertamento (2019-2020), qualità perdurata fino al recesso del 2021. Nelle società di persone, la responsabilità solidale e illimitata del socio per le obbligazioni sociali deriva direttamente dalla legge (art. 2291 c.c.). Conformemente al consolidato orientamento della Cassazione, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di notificare al socio un autonomo avviso di accertamento o formare un ruolo specifico a suo nome. Il titolo esecutivo formato a carico della società è valido ed efficace anche contro i soci illimitatamente responsabili. Quanto all'eccezione di decadenza, si osserva che la cartella di pagamento è stata tempestivamente notificata alla debitrice principale, società Società_1 Snc, in data 29/03/2024. Questo Collegio aderisce al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, con la sentenza n. 24582 del 2022, secondo cui: "In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/73".
Tale principio ribadisce, peraltro, quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28709 del
16/12/2020, con la quale è stato chiarito che l'atto della riscossione notificato alla società interrompe i termini di prescrizione e impedisce la decadenza anche nei confronti dei soci coobbligati, i quali non subiscono alcun pregiudizio al loro diritto di difesa potendo contestare la pretesa nel merito al momento della notifica del primo atto nei loro confronti. Nel caso di specie, la notifica alla società ha impedito la decadenza, e la successiva notifica al ricorrente (avvenuta il 12/12/2024) è tempestiva in relazione al termine di prescrizione decennale.
Risulta, invece, fondata, l'eccezione sulla violazione del beneficium excussionis. Il ricorso deve essere accolto in relazione alla violazione dell'art. 2304 c.c. Tale norma dispone che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Tale beneficio opera come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti del socio.
In punto di diritto, la ripartizione dell'onere della prova è stata definita dalle Sezioni Unite, con la già richiamata sentenza n. 28709/2020. La Suprema Corte ha stabilito che: "Se si tratta di società in nome collettivo [...] è
l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale [...] Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto".
Nel caso in esame, l'AdE ha tentato di assolvere al proprio onere probatorio depositando verbali di pignoramento mobiliare con esito negativo presso un'unità locale e presso la sede legale della società, datati ottobre 2024. Tale prova, tuttavia, risulta parziale e inidonea a dimostrare la "totale incapienza" richiesta dalla giurisprudenza, alla luce delle prove documentali contrarie fornite dal ricorrente e presenti negli atti di causa.
Risulta, infatti, agli atti un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla società debitrice principale ("Società_1 Snc.") in data 19 febbraio 2024, regolarmente registrato, a favore della "Carafa S.r.l. Società Benefit". Tale contratto prevede un canone annuo di € 780.000,00, da corrispondersi in rate mensili di € 13.000,00.
Si tratta di un attivo patrimoniale di ingente valore, ben superiore al debito iscritto a ruolo (euro 16.931,35), che l'AdER avrebbe potuto agevolmente aggredire mediante pignoramento presso terzi dei canoni di locazione.
Dagli atti prodotti dalla stessa Agenzia delle Entrate-ON (Nota di iscrizione ipotecaria del
15/11/2024), emerge che l'Ente ha iscritto ipoteca sugli immobili della società Società_1 Snc per un importo di oltre 4,3 milioni di euro a garanzia di un credito di circa 2,1 milioni. L'iscrizione ipotecaria da parte dello stesso resistente smentisce, quindi, per tabulas la tesi della inesistenza di beni utilmente pignorabili.
L'azione esecutiva nei confronti del socio (e la notifica della cartella quale atto prodromico) è legittima solo ove il patrimonio sociale risulti incapiente. Di fronte all'evidenza di un patrimonio sociale costituito da immobili e da crediti per canoni di affitto d'azienda di rilevante importo, i tentativi di pignoramento limitati ai soli beni mobili presso la sede non soddisfano il requisito della preventiva escussione previsto dall'art. 2304 c.c.
L'Amministrazione non ha fornito, pertanto, la prova della totale incapienza del patrimonio sociale;
al contrario, il ricorrente ha dimostrato la solvibilità della debitrice principale, con la conseguenza che l'azione di recupero nei confronti del ricorrente è stata esercitata in violazione del beneficio della preventiva escussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti, in solido alle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.000,00 olre accessori di legge, se dovuti con attribuzione ai difensori del ricorrente dichiaratisi antistatri.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 18/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
RAFFAELE FRANCESCO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3814/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056728383505 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240056728383505 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15385/2025 depositato il
23/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli
I e dell'Agenzia delle Entrate - ON, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento in epigrafe, notificatagli in data 12/12/2024 in qualità di coobbligato solidale della società "Società_1 Snc di Società_1", della quale era stato socio fino al recesso registrato nell'ottobre 2021. L'atto impositivo scaturiva dal controllo automatizzato delle dichiarazioni della società (art. 36-bis DPR 600/73) per omessi versamenti di ritenute e imposte.
Il ricorrente ha eccepito:
1. La nullità della cartella per difetto di motivazione e mancata formazione del ruolo nei suoi confronti, deducendo che l'atto fosse una mera copia di quello destinato alla società.
2. La decadenza dell'Amministrazione dal potere di riscossione ex art. 25 DPR 602/73, per mancata notifica del titolo esecutivo al socio entro i termini di legge.
3. La violazione del beneficio di preventiva escussione (beneficium excussionis) ex art. 2304 c.c., sostenendo che l'Agente della ON ha aggredito il patrimonio del socio senza aver preventivamente ed efficacemente escusso il patrimonio della società debitrice principale, che il ricorrente documentava essere capiente.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Napoli I, chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ufficio ha sostenuto la piena validità della notifica al coobbligato sulla base del ruolo formato per la società,
l'interruzione della decadenza per effetto della notifica alla debitrice principale e l'infondatezza dell'eccezione sul beneficio di escussione, producendo verbali di pignoramento mobiliare negativi a carico della società.
Il ricorrente ha depositato memorie illustrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, producendo documentazione attestante la consistenza patrimoniale della società (contratto di affitto d'azienda e visure ipotecarie).
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e la riserva è stata, successivamente, sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è fondato e va, pertanto accolto, limitatamente al motivo inerente la violazione del beneficium excussionis.
Ed invero, il Collegio ritiene infondate le eccezioni relative alla validità della notifica, al difetto di motivazione e intervenuta decadenza ex art. 25 DPR 602/73. È pacifico che il ricorrente rivestisse la qualità di socio della "Società_1 Snc" negli anni d'imposta oggetto di accertamento (2019-2020), qualità perdurata fino al recesso del 2021. Nelle società di persone, la responsabilità solidale e illimitata del socio per le obbligazioni sociali deriva direttamente dalla legge (art. 2291 c.c.). Conformemente al consolidato orientamento della Cassazione, l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di notificare al socio un autonomo avviso di accertamento o formare un ruolo specifico a suo nome. Il titolo esecutivo formato a carico della società è valido ed efficace anche contro i soci illimitatamente responsabili. Quanto all'eccezione di decadenza, si osserva che la cartella di pagamento è stata tempestivamente notificata alla debitrice principale, società Società_1 Snc, in data 29/03/2024. Questo Collegio aderisce al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, con la sentenza n. 24582 del 2022, secondo cui: "In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/73".
Tale principio ribadisce, peraltro, quanto già affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28709 del
16/12/2020, con la quale è stato chiarito che l'atto della riscossione notificato alla società interrompe i termini di prescrizione e impedisce la decadenza anche nei confronti dei soci coobbligati, i quali non subiscono alcun pregiudizio al loro diritto di difesa potendo contestare la pretesa nel merito al momento della notifica del primo atto nei loro confronti. Nel caso di specie, la notifica alla società ha impedito la decadenza, e la successiva notifica al ricorrente (avvenuta il 12/12/2024) è tempestiva in relazione al termine di prescrizione decennale.
Risulta, invece, fondata, l'eccezione sulla violazione del beneficium excussionis. Il ricorso deve essere accolto in relazione alla violazione dell'art. 2304 c.c. Tale norma dispone che i creditori sociali non possono pretendere il pagamento dai singoli soci se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Tale beneficio opera come condizione di procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti del socio.
In punto di diritto, la ripartizione dell'onere della prova è stata definita dalle Sezioni Unite, con la già richiamata sentenza n. 28709/2020. La Suprema Corte ha stabilito che: "Se si tratta di società in nome collettivo [...] è
l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale [...] Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto".
Nel caso in esame, l'AdE ha tentato di assolvere al proprio onere probatorio depositando verbali di pignoramento mobiliare con esito negativo presso un'unità locale e presso la sede legale della società, datati ottobre 2024. Tale prova, tuttavia, risulta parziale e inidonea a dimostrare la "totale incapienza" richiesta dalla giurisprudenza, alla luce delle prove documentali contrarie fornite dal ricorrente e presenti negli atti di causa.
Risulta, infatti, agli atti un contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato dalla società debitrice principale ("Società_1 Snc.") in data 19 febbraio 2024, regolarmente registrato, a favore della "Carafa S.r.l. Società Benefit". Tale contratto prevede un canone annuo di € 780.000,00, da corrispondersi in rate mensili di € 13.000,00.
Si tratta di un attivo patrimoniale di ingente valore, ben superiore al debito iscritto a ruolo (euro 16.931,35), che l'AdER avrebbe potuto agevolmente aggredire mediante pignoramento presso terzi dei canoni di locazione.
Dagli atti prodotti dalla stessa Agenzia delle Entrate-ON (Nota di iscrizione ipotecaria del
15/11/2024), emerge che l'Ente ha iscritto ipoteca sugli immobili della società Società_1 Snc per un importo di oltre 4,3 milioni di euro a garanzia di un credito di circa 2,1 milioni. L'iscrizione ipotecaria da parte dello stesso resistente smentisce, quindi, per tabulas la tesi della inesistenza di beni utilmente pignorabili.
L'azione esecutiva nei confronti del socio (e la notifica della cartella quale atto prodromico) è legittima solo ove il patrimonio sociale risulti incapiente. Di fronte all'evidenza di un patrimonio sociale costituito da immobili e da crediti per canoni di affitto d'azienda di rilevante importo, i tentativi di pignoramento limitati ai soli beni mobili presso la sede non soddisfano il requisito della preventiva escussione previsto dall'art. 2304 c.c.
L'Amministrazione non ha fornito, pertanto, la prova della totale incapienza del patrimonio sociale;
al contrario, il ricorrente ha dimostrato la solvibilità della debitrice principale, con la conseguenza che l'azione di recupero nei confronti del ricorrente è stata esercitata in violazione del beneficio della preventiva escussione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti, in solido alle spese di lite che liquida complessivamente in euro 1.000,00 olre accessori di legge, se dovuti con attribuzione ai difensori del ricorrente dichiaratisi antistatri.