Sentenza 21 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/10/2003, n. 15714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15714 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
OGGETTO Locazione immobile ur- bano 1 5714 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OR SUPREMA DI S IONE TERZA CIVILE composta Hai Signori Magistrati: dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente R.G. 13325/00 Consigliere Rep. 4133 dott. Renato PERCONTE LICATESE dott. Michele LO PIANO Consigliere rel. Cron. 32037 dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 17.6.2003 dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ER AN DA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Conte da Verde n. 68, presso lo studio dell'avv. Felice Canfora, che la difen- de, anche disgiuntamente, con l'avv. Egidio Russo, giusta delega in ги atti. ricorrente
contro
CH IA, NI ER, NI RE. intimati avverso la sentenza n. 252/99 del Tribunale di Viterbo, emessa il 22 giugno 1999 e depositata il 12 maggio 1999 (R.G. 1075/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 1407/2003 giugno 2003 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Na- udito l'avv. Felice Canfora;
poletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. La signora AN DA ER, intimò alle signore IA CH, ER NI e RE NI sfratto per moro- sità, deducendo il mancato pagamento di alcuni canoni relativi alla locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, e le conven- ne in giudizio, davanti al Pretore di Viterbo per la convalida, chie- dendo anche che fosse emesso decreto per il pagamento della som- ma di lire 1.932.000. 2. Si costituirono in giudizio le signore IA CH e RE nata NI che si opposero alla convalida e dedussero di avere versato all'attrice la somma di lire 1.200.000 a mezzo di vaglia po- nu 3. Il Pretore, negati i provvedimenti provvisori e mutato il stale. rito, dopo aver proceduto alla trattazione della causa, respinse la domanda di risoluzione del contratto. 4, La sentenza impugnata dalla locatrice fu confermata dal Tribunale di Viterbo. - che il pretore aveva dato una «esatta valutazione del com- Il Tribunale osservò: portamento adempiente delle conduttrici sia con riferimento al pa- gamento dei canoni di ottobre e novembre 1995 che per quanto ri- 2 guarda quello del successivo dicembre (provato con la documenta- zione versata in atti dalle appellate>>; -che «la giustificazione addotta dall'appellante per valutare la mancata accettazione del pagamento effettuato in udienza (così come quello anteriormente rifiutato dalla locatrice ER) non ha pregio alcuno perché in materia di morosità nel pagamento dei ca- noni di locazione, deve procedersi alla valutazione di gravità del- l'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. tenendo conto dell'ef- fettuazione del pagamento (sebbene in ritardo o con modalità e importo contestati)»; · che nella specie le conduttrici avevano manifestato «una volontà tesa a dare attuazione all'obbligazione a loro carico a fronte di una controparte mirante ad impedire o rendere maggior- : mente difficoltoso l'adempimento del medesimo obbligo in contra- sto con i principi di buona fede nelle obbligazioni (art. 1175 c.c.) e con le norme in tema di adempimento (art. 1206 c.c.).
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la si- gnora AN DA ER.
6. Le intimate non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione 7. Con unico motivo viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, dell'art. 658 del c.p.c. e dell'art. 1456 c.c. Le censure sono del seguente testuale tenore: A) Illegittimamente il giudice di merito ha ritenuto applica- 3 bile la sanatoria giudiziale della morosità, ai sensi dell'art. 55 l. 392/78, al contratto de quo inter partes, di immobile ad uso com- merciale. Invero la legge n. 392/1978, quanto ai nuovi contratti di locazione di immobili urbani, ha previsto la sanatoria della moro- sità per le sole locazioni ad uso di abitazione, cui si applica l'art. 5 stessa legge, e tale sanatoria non è estensibile alle locazioni non abitative. Tale principio di diritto, seguito in particolare da Cass. 28/2/1992 n. 2426, passata indenne al vaglio della Corte Costitu- zionale (V. ord. 23/12/1993 n. 461) è stato enunciato dalle Sezioni Unite della Corte Cass. con sentenza n. 272 del 28 aprile 1999, che ha risolto il conflitto interpretativo, da tempo emerso nell'ambito della 3° Sez. civ., concernente l'estensibilità alle locazioni non abitative dell'ambito di applicazione dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978. Per cui nella fattispecie andava dichiarato risolto il contratto di locazione de quo in forza della clausola espressa dalle parti convenuta ed approvata (ex art. 1456 c.c.) al n. 15 e succes- sivamente al n. 19 del detto contratto di locazione inter partes;
B) Comunque il giudice di merito ha violato ed ha falsamente ap- plicato la norma di cui all'art. 55 della legge 392/1978, quando ha ritenuto di applicare tale articolo al contratto di locazione de quo ad uso negozio. Infatti egli, dopo avere affermato (in primo grado indicando a sostegno 1 sentenza n. 524/1986 della Cassazione) che qualora il conduttore, convenuto per morosità, a norma dell'art. 55 l. 392/1978, all'offerta di pagamento dei canoni arretrati, interessi e spese, il locatore è tenuto a ricevere tale pagamento ed il suo procuratore ad litem è legittimato a ricevere il pagamento stesso;
che all'illegittimo rifiuto del procuratore ad litem consegue - per- tanto - che la situazione obiettiva di inadempimento non è addebi- tabile al conduttore a titolo di colpa, con conseguente esclusione della risoluzione del rapporto di locazione, lo applica, falsamente, alla fattispecie, la quale non contiene l'offerta delle conduttrici del pagamento dei canoni di locazione arretrati, degli interessi legali e delle spese del giudizio ed il correlativo, pertanto illegittimo, ri- fiuto di riceverlo del procuratore ad litem ad litem della locatrice. Invero documentalmente risulta, dagli atti di difesa delle condut- trici e dalle loro deduzioni e richieste fatte nei verbali di udienza del giudizio, che esse conduttrici morose hanno offerto il paga- mento dei soli canoni di locazione arretrati e non pagati ad ottobre e novembre 1995, con assegno di lire 1.200.000, non anche gli in- teressi e le spese del giudizio, come invece dovuti ai sensi e per gli ми effetti di cui all'art. 55 legge n. 392 del 1978 ed hanno preteso e chiesto che il giudice rigettasse la domanda attrice e condannasse la medesima attrice a rifondere a loro le spese del giudizio;
che tale offerta, del tutto illegittima sotto ogni aspetto legale, il procu- ratore ad litem dell'attrice, legittimamente, non accettò di riceve- re».
8. Il ricorso non può trovare accoglimento.
8.1. In primo luogo è da osservare che il ricorso presenta elementi di insanabile contraddizione laddove da un lato lamenta che il giudice di merito abbia erroneamente applicato ad una fatti- 5 specie concernente una locazione ad uso non abitativo la disciplina dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978 e dall'altro deduce che siano stati violati i rigorosi limiti che detta disciplina detta per il paga- mento dei canoni, sia con riferimento alla loro entità sia con riferi- mento ai termini in cui devono essere integralmente versati.
8.2. In secondo luogo è da osservare che il riferimento fatto dalla ricorrente alla mancata applicazione dell'art. 1456 c.c. appare del tutto nuovo, poiché dal ricorso non risulta né in quale fase del processo né in che termini la ricorrente stessa abbia dedotto la que- stione.
8.3. In terzo luogo è da osservare che la censura svolta dalla ricorrente al punto B) del ricorso sopra trascritto appare rivolta contro la sentenza di primo grado, piuttosto che contro le argo- mentazioni poste a sostegno della sentenza di appello. neu 8.4. É, piuttosto, da rilevare che, come emerge dalla motiva- zione della sentenza impugnata riportata al punto 4, il giudice d'ap- pello non ha fatto applicazione alcuna dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, che, per giurisprudenza ormai costante di questa Corte, non è applicabile ai contratti ad uso non abitativo. Il Tribunale ha, infatti, valutato il ritardo nell'adempimento considerando il comportamento delle parti in relazione al disposto dell'art. 1455 c.c. (che impone al giudice di valutare l'importanza dell'inadempimento), dell'art. 1175 c.c. (che impone anche al cre- ditore di comportarsi secondo correttezza) e dell'art. 1206 c.c.
9.4. Contro questa parte della motivazione, relativa alla rite- 6 nuta non gravità dell'inadempimento, nessuna specifica censura viene svolta dalla ricorrente. Peraltro si deve ricordare che l'apprezzamento del giudice di merito sul concorso degli estremi relativi all'inadempimento ed alla sua gravità nel quadro dell'economia contrattuale, implicando la ri- soluzione di questioni di fatto, è insindacabile in cassazione tutte le volte in cui l'apprezzamento stesso, che costituisce giudizio di fat- to, sia immune da errori logici o giuridici. L 10. Il ricorso è rigettato. 11. Nessun pronuncia sulle spese deve essere emessa atteso che le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 17 giugno 2003. Il Presidente вабат Fidución Il Consigliere est. СИ Depositata in Cancelleria Oggi 11 OTT. 2003 IL CANCELLIERE CY Dott.ssa Maria Alella IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n.
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