Sentenza 22 aprile 2002
Commentario • 1
- 1. Concorsi interni alla p.a.: sussiste la giurisdizione del giudice amministrativoAccesso limitatoDeborah Cimellaro · https://www.altalex.com/ · 16 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/04/2002, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto للهtenance camere di compli SEZIONE SECONDA CIVILE wolti_ mancance.375 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRA Presidente Dott. Vincenzo - R.G.N. 12617/01 Cro 1719605 8 76 702 Dott. Giandonato Dott. Rosario Consigliere Rep 1320 Consigliere Ud. 28/02/02SCHERILLO Dott. Giovanna - - Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE C.C. - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NTENZA Sole dal Sig. L.
1.55 sul ricorso proposto da: diritti L. per 22 APR. 2002 OL FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E IL CANCELLIERE Q VISCONTI 103, presso lo studio dell'avvocato ADOLFO A ZINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
OL LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CANCELLERI MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato CAMICI, cheGIAMMARIA lo difende unitamente all'avvocato RENATO MELANI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n.R.G.608/95 del Tribunale di 345 PISTOIA, depositata il 16/09/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso con le quali si chiede che la Corte rigetti il ricorso con le conseguenze di legge. d -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4/6 ottobre 1994, il Pretore di Pistoia, in parziale accoglimento della domanda proposta da LI LF nei confronti di FR LF, manteneva il primo nel possesso della servitù di passaggio sullo stradello di comunica- zione del di lui fondo con la via pubblica, posses- so che il secondo aveva turbato mediante la apposi- zione in luogo di un paletto e di una catena. FR LF interponeva gravame, cui resisteva la controparte. Con sentenza 8 marzo/16 settembre 2000, il Tribuna- d le di Pistoia rigettava il gravame, argomentando che il materiale probatorio acquisito -diversamente da quanto assunto dall'appellante- evidenziava la sussistenza dei presupposti richiesti per la tutela possessoria, invocata e concessa in primo grado. Per la cassazione di tale sentenza, FR LF ha proposto ricorso in forza di due motivi. LI LF ha resistito con controricorso. Il P.M., nelle note del 23 novembre 2001, ha chiesto che il ricorso venga rigettato, ai sensi dell'art. 375, comma secondo, c.p.c.. Le parti non hanno svolto ulteriori difese. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Ai sensi del secondo comma dell'art. 375 c.p.c., con sentenza pronunciata in camera di consiglio, il ricorso deve essere rigettato per manifesta mancan- za dei motivi, di cui all'art. 360 c.p.c., tale intendendosi la divergenza esistente tra motivi svolti e modello legale. Ed invero, quelli esposti dal ricorrente risultano palesemente irriducibili al paradigma di alcuno dei motivi per cui è previsto il ricorso per cassazio- ne, essenzialmente prospettando una tesi difensiva di parte, che involge il merito della questione possessoria insorta e che non chiarisce neppure in qual modo il giudice del merito abbia violato 0 falsamente applicato le norme di diritto (artt. 873 e 1170 c.c.), assunte violate, ovvero in qual punto specifico e per quale ragione la pur compiuta e in sé coerente motivazione della sentenza impugnata presenti i vizi di omissione, insufficienza e contraddittorietà, cumulativamente denunciati. leIl ricorso, per tanto, deve essere rigettato e spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- 4 te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del resistente, liquidate in euro 65,00, oltre euro 1.000,00 per onorari. Così deciso il 28 febbraio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il cans est. Il presidente carl time Markche IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania Roma 22 APR. 2002 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 109T 129 11 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 455T 20 66 TOT 14977 Registro 2.4.SEL2001 serie 41. 399 122.4. 4 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 :79 € 149.77 aln (euro CEN NOVE (77) FILIPPO) 0 Gludiziari 3 7 7 3 3 9 . 2 ال