Articolo 3 della Legge 7 agosto 1989, n. 289
Articolo 2
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31 agosto 1989
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65 , per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 agosto 1989