Legge 7 agosto 1989, n. 289

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    Giurisprudenza6

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    • 1Trib. Perugia, sentenza 29/11/2024, n. 471
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PERUGIA Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 1082/2019 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da (avv.ti Perulli Adalberto e Paltriccia Simone) Parte_1 -ricorrente- contro (avv.ti Di Cato Stefania, Annovazzi Roberto, Lini Riccardo e Arlotta Mirella) CP_1 -resistente- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito dell'udienza del 29 novembre 2024, la seguente SENTENZA 1. Fatto e svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2019, ha Parte_2 adito l'intestato Tribunale affinché, previa …
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      • minimale contributivo·
      • sgravi contributivi·
      • ultrattività contrattuale·
      • rappresentatività sindacale·
      • cooperative di produzione e lavoro·
      • annullamento verbale ispettivo·
      • art. 2 co. 25 legge 549/1995·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • art. 1 legge 389/1989·
      • contratto collettivo leader

    • 2Trib. Palermo, sentenza 15/10/2024, n. 4054
      Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 1917/2019 R.G.L., a cui è riunita quella n. 1870/2019 R.G.L. promosse D A , rappresentata e difesa dall'avv. CARTA Parte_1 LEONARDO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO TELEMATICO - ricorrente - C O N T R O , in persona Controparte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura IN in PALERMO, VIA F. LAURANA n. 59. in persona del legale rappresentante pro tempore, …
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      • CTU contabile·
      • CCNL trasporti e spedizioni·
      • assenze ingiustificate·
      • prescrizione quinquennale·
      • opposizione avviso di addebito·
      • art. 12 L. 153/1969·
      • art. 51 T.U.L.R.·
      • opposizione cartella esattoriale·
      • contributi previdenziali·
      • rimborsi spese non documentati·
      • imponibile contributivo·
      • art. 6 D.Lgs. 314/1997

    • 3Trib. Bari, sentenza 25/09/2025, n. 3427
      Provvedimento: R.G. n. 7745 /2021 TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI SEZIONE LAVORO In nome del popolo italiano Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella, verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7745/2021 del Registro Generale e promossa da in persona del legale …
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      • appalto genuino·
      • non genuinità subappalto·
      • art. 29 D.Lgs. 276/2003·
      • opposizione a verbale unico di accertamento·
      • interposizione illecita di manodopera·
      • art. 1 d.l. 338/1989·
      • contributi previdenziali·
      • giurisdizione del giudice del lavoro·
      • organizzazione del lavoro·
      • onere della prova

    • 4TAR Palermo, sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 2881
      Provvedimento: Pubblicato il 14/12/2020 N. 02881/2020 REG.PROV.COLL. N. 00953/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 953 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'impresa C.M. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del RTI costituendo con l'impresa Interservice S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Flavia Anelli e Matteo Valente, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai …
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      • art. 83, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016·
      • accesso agli atti di gara·
      • diritto del lavoro·
      • sospensione cautelare·
      • principio di tassatività delle cause di esclusione·
      • ragioni di sicurezza e igiene·
      • congruenza delle offerte·
      • appalti pubblici·
      • verifica dell'anomalia delle offerte·
      • violazione della par condicio competitorum·
      • capacità economico-finanziaria·
      • esecuzione delle prestazioni·
      • annullamento dell'aggiudicazione·
      • risarcimento danni·
      • misura maggioritaria delle prestazioni

    • 5Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/02/2002, n. 1496
      Provvedimento: Aula 'A' IN NO014 96 / 02 REPUBBLICA ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G. N. 5324/ 99 .3847 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Cron Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere Ud. 08/10/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; ricorrente contro ON AN, MI ND; - intimati avverso la …
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      • impossibilità atti vita quotidiana·
      • incompatibilità prestazioni·
      • consulenza tecnica d'ufficio·
      • invalidità al 100%·
      • indennità di accompagnamento·
      • L. n. 18/1980·
      • art. 17 L. n. 118/1971·
      • art. 3 L. n. 289/1990·
      • motivazione sentenza·
      • diritto indennità
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    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 e' autorizzata, a partire dal 1990, la spesa annua di lire 86 miliardi.
      2. Per la realizzazione degli interventi previsti per l'impiantistica sportiva dall' articolo 1, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 , la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere nell'anno 1989 ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane e alle province, ulteriori mutui ventennali nel limite massimo di lire 910 miliardi, di cui 90 miliardi alle province, 810 miliardi ai comuni e 10 miliardi alle comunita' montane.
      3. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 2 e' assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi.
      4. Per la programmazione degli interventi restano salve le procedure previste dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , nel testo modificato dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 . I relativi programmi predisposti dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle regioni per la parte di competenza sono inviati, anche disgiuntamente, al CIPE secondo le disposizioni contenute nell' articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 .
      Note all'art. 1:
      - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere b), cosi' come modificata dall' art. 1 del decreto-legge n. 22/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988 , e c), del decreto-legge n. 2/1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65/1987 , e' il seguente:
      "Art. 1. - 1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalita' di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:
      (Omissis);
      b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attivita' agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticita' e competitivita' organizzata secondo criteri di ufficialita';
      c) a promuovere l'esercizio dell'attivita' sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.
      (Omissis)".
      - Per il titolo del decreto-legge n. 65/1987 si veda precedente nota al titolo della legge in rassegna.
      - Il testo dell' art. 4 del decreto-legge n. 65/1989 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e' il seguente:
      "Art. 4. - 1. A decorrere dall'anno 1989, il CIPE determina, per un triennio ed a scalare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, i settori cui debbono essere prioritariamente indirizzati gli interventi di cui ai commi 3 e 7. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 20 marzo.
      2. A decorrere dall'anno 1989, la Cassa depositi e prestiti comunica al CIPE, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'ammontare dei mutui che, nell'ambito del limite massimo dei mutui concedibili agli enti locali, la Cassa stessa prevede di poter concedere, tenuti presenti gli interventi della Direzione generale degli istituti di previdenza e dell'Istituto per il credito sportivo. Per l'anno 1989 il termine e' fissato al 10 marzo.
      3. Per l'anno 1989 la Cassa depositi e prestiti, la Direzione generale degli istituti di previdenza e l'Istituto per il credito sportivo possono deliberare la concessione di mutui o stipulare contratti di mutuo in favore di province, comuni e loro consorzi, nonche' di comunita' montane, entro il limite complessivo di 9.000 miliardi.
      4. Fermi restando gli interventi statali disposti dalla normativa vigente sui mutui degli enti locali contratti a tutto l'anno 1988, sui mutui contratti a decorrere dall'anno 1989 e' attribuito un concorso statale a valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 7232 e 7233 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura e con le modalita' stabilite dall' articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 . Detti stanziamenti sono integrati delle disponibilita' rivenienti dall'applicazione dell' articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con mdificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 . Il concorso statale e' determinato calcolando, entro il limite massimo della somma spettante a ciascun ente a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti, per i mutui contratti negli anni 1989 e successivi, una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 5,6 o 7 per cento, in relazione alla tipologia delle opere ed ai criteri di priorita' stabiliti dal CIPE, ai sensi del comma 1. Le modalita' di applicazione sono fissate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, da emanarsi entro dieci giorni dalla delibera del CIPE di cui al comma 1.
      5. Resta salva la possibilita' per le province, comuni e comunita' montane di utilizzare, nell'anno successivo, le quote del fondo per lo sviluppo degli investimenti non utilizzate nell'anno di assegnazione.
      6. e 7. (Soppressi dalla legge di conversione).
      8. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, non si applicano ai mutui, le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato, da assumere per l'edilizia scolastica, compreso l'adeguamento alle norme di sicurezza, e per l'edilizia giudiziaria. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa esistenti al 31 dicembre 1988, le medesime disposizioni non si applicano, altresi', ai mutui le cui rate di ammortamento siano poste a carico del bilancio dello Stato.
      9. I consigli dei comuni, delle province, loro consorzi e delle comunita' montane, che hanno deliberato l'assunzione di mutui, prima di approvare il progetto od il piano esecutivo dell'investimento devono, con apposito atto, approvare il piano finanziario con il quale dimostrare l'effettiva possibilita' di pagamento sia delle rate di ammortamento del mutuo sia delle maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell'investimento, indicando le effettive risorse con le quali verra' fatto fronte a tali oneri. La deliberazione che approva il suddetto piano costituisce presupposto necessario di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dell'investimento e di assunzione dei mutui. I predetti piani finanziari sono integrati nella relazione previsionale e programmatica e costituiscono allegato obbligatorio della stessa fino al secondo esercizio successivo all'attivazione dell'investimento. A decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e delle comunita' montane e' subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni.
      10. A decorrere dall'anno 1991, il limite all'assunzione di mutui da parte delle province, dei comuni e delle comunita' montane, di cui agli articoli 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e 8, comma 2 , del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 , e' determinato con riferimento al conto consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.
      11. Le amministrazioni provinciali, i comuni, i loro consorzi e le comunita' montane non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la stessa abbia manifestato la propria indisponibilita' alla concessione del mutuo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilita' entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilita'.
      12. (Soppresso dalla legge di conversione).
      12-bis. Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere e' in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non puo' superare il 20 per cento".
    • Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all' articolo 2, comma 1- ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 , nel testo modificato dall' articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92 , sulla base di un programma da definirsi con riferimento all'anno 1989, e' autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1999, l'ulteriore spesa annua di lire 4 miliardi per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo dai soggetti previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50 . Alle province autonome di Trento e di Bolzano e' trasferita, rispettivamente, la quota dell'1,425 e dell'1,61 per cento della predetta autorizzazione di spesa.
      Note all'art. 2:
      - Il testo dell' art. 2, comma 1- ter, del decreto-legge n. 2/1987 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 65/1987 , come sostituito dall' art. 1 del decreto-legge n. 22/1988 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 92/1988 , e' il seguente:
      "1-ter. L'Istituto per il credito sportivo e' autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 , per la realizzazione di impianti destinati alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante".
      - Il testo dell' art. 3, secondo comma, della legge n. 1295/1957 (Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma), cosi' come modificato dall' art. 2 della legge n. 50/1983 , e' il seguente:
      "Il credito viene esercitato altresi', nella forma, con le modalita' e per le finalita' di cui al precedente comma, a favore di:
      federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.;
      societa' ed assicurazioni sportive, aventi personalita' giuridica e riconosciute dal C.O.N.I.;
      enti di promozione sportiva, aventi personalita' giuridica e riconosciuti dal C.O.N.I.;
      societa' e associazioni sportive affiliate ai predetti enti di promozione sportiva, costituite senza fine di lucro, aventi personalita' giuridica, nonche' a favore di ogni altro ente morale che persegua, in conformita' della normativa che lo concerne e sia pure indirettamente, finalita' ricreative e sportive senza fini di lucro".
    • Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 90 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge 6 marzo 1987, n. 65 , per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.
      2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.