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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PALMA ROMEO ERMENEGILDO, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8915 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1182/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, inviato in data 8/4/2024, la società "Ricorrente_1 SRL", chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, emesso dal comune di Sciacca, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 197.800,00, relativa all'omesso, irregolare pagamento del tributo IMU per l'anno di imposta 2018.
Eccepiva:
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto gli immobili di cui all'avviso di accertamento impugnato erano stati acquistati tramite asta pubblica con l'obbligo di destinarli alla rivendita e dunque esenti dall'imposta applicata ed, inoltre, inutilizzati sin dall'anno di acquisto (2016) a causa di eventi alluvionali noti all'amministrazione.
Si costituiva in giudizio il comune di Sciacca, rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone dunque il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente non emerge che il predetto ha depositato tempestiva dichiarazione al comune per l'anno interessato dall'avviso di accertamento impugnato, relativa alla finalizzazione alla vendita del fabbricato acquistato, o in ogni caso relativa all'inutilizzabilità del medesimo fabbricato.
Peraltro, va rilevato che ai fini dell'esenzione dell'imposta, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
Nella specie, il ricorrente non ha provato di avere presentato al comune di Sciacca, entro i termini per la dichiarazione IMU per l'anno indicato, dichiarazione relativa alla destinazione alla vendita del fabbricato, ovvero rappresentato al medesimo comune situazioni non superabili con interventi di manutenzione.
Di conseguenza, in mancanza dell'adempimento dichiarativo previsto in materia, va rigettato il ricorso proposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano nella complessiva somma di euro millecinquecento, oltre contributo unificato e oneri accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune di Sciacca delle spese del giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro duemilacinquecento, oltre contributo unificato e oneri accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: PALMA ROMEO ERMENEGILDO, Presidente
TURCO LUISA, Relatore
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1314/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sciacca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8915 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1182/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste nel ricorso depositato, con vittoria di spese.
Resistente: Chiede il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, inviato in data 8/4/2024, la società "Ricorrente_1 SRL", chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, emesso dal comune di Sciacca, con cui veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 197.800,00, relativa all'omesso, irregolare pagamento del tributo IMU per l'anno di imposta 2018.
Eccepiva:
- l'illegittimità dell'avviso di accertamento in quanto gli immobili di cui all'avviso di accertamento impugnato erano stati acquistati tramite asta pubblica con l'obbligo di destinarli alla rivendita e dunque esenti dall'imposta applicata ed, inoltre, inutilizzati sin dall'anno di acquisto (2016) a causa di eventi alluvionali noti all'amministrazione.
Si costituiva in giudizio il comune di Sciacca, rilevando l'infondatezza del ricorso e chiedendone dunque il rigetto.
All'odierna udienza, la Corte decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto è infondato e va pertanto rigettato.
Invero, dalla documentazione prodotta dal ricorrente non emerge che il predetto ha depositato tempestiva dichiarazione al comune per l'anno interessato dall'avviso di accertamento impugnato, relativa alla finalizzazione alla vendita del fabbricato acquistato, o in ogni caso relativa all'inutilizzabilità del medesimo fabbricato.
Peraltro, va rilevato che ai fini dell'esenzione dell'imposta, l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
Nella specie, il ricorrente non ha provato di avere presentato al comune di Sciacca, entro i termini per la dichiarazione IMU per l'anno indicato, dichiarazione relativa alla destinazione alla vendita del fabbricato, ovvero rappresentato al medesimo comune situazioni non superabili con interventi di manutenzione.
Di conseguenza, in mancanza dell'adempimento dichiarativo previsto in materia, va rigettato il ricorso proposto.
Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano nella complessiva somma di euro millecinquecento, oltre contributo unificato e oneri accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del comune di Sciacca delle spese del giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di euro duemilacinquecento, oltre contributo unificato e oneri accessori.