Art. 12.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 30 milioni di unita' di conto pari a 30 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in tre annualita' di pari importo per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla seconda ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24 dicembre 1974, n. 880 , che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura di 30 milioni di unita' di conto pari a 30 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di oro fino, da corrispondersi in tre annualita' di pari importo per ciascuno degli anni 1979, 1980 e 1981.