Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
Dalla lettura delle diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo - dalla legge n. 130 del 1958 alla legge n. 763 del 1981 - in materia di profughi e di loro collocazione al lavoro si desume che l'aumento dell'uno per cento dell'aliquota percentuale complessiva riservata alle assunzioni obbligatorie, previsto a favore dei profughi libici dall'art. 4, commi secondo terzo e quarto, del D.L. n 622 del 1970 (convertito nella legge n. 744 del 1970), ha cessato di avere vigore alla data (17 luglio 1973) originariamente prevista dal legislatore per il suddetto beneficio. Il suddetto termine, infatti, non è mai stato prorogato o in qualche modo richiamato da nessuna disposizione successiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Alberto SPANÒ Consigliere
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Francesco MAIORANO Consigliere
Dott. Pasquale PICONE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S T A N H O M E s. p. a.
in persona del legale rapp.te p.t., dott. Sergio Stellin, rapp.to e difeso dall'avv. Mario Tonucci, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 07, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
R U S C I N O V I N C E N Z O
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 14310/96 del 14.03/05.10.1996, non notificata, RG 2562/95;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 marzo 1999 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Mario Tonucci per la Stanhome s.p.a.;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13 dicembre 1993 - 14.01.1994 il Pretore di Roma rigettava la domanda proposta da NC RU contro la Stanhome s.p.a. con ricorso depositato il 24 febbraio 1993 diretta alla costituzione del rapporto di lavoro con la detta società, e la condanna, comunque in via subordinata, di quest'ultima al risarcimento del danno, a seguito di avviamento obbligatorio al lavoro in qualità di sordomuto ex lege n. 482 del 1968, e ingiustificato rifiuto della società alla sua assunzione. Il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello del RU, condannava la Stanhome s.p.a. al risarcimento del danno in favore del RU in misura delle retribuzioni non corrisposte dalla data dell'avviamento (21 dicembre 1992) al 30 giugno 1993, oltre accessori di legge;
spese del doppio grado interamente a carico della società appellata.
Osserva il Tribunale, per quanto ancora sub judice: solo i profughi assunti in base alla legge n. 763 del 1981, comunque in presenza dei requisiti prescritti, sono computabili nell'aliquota complessiva del 15% riservata dalla legge n. 482 del 1968 all'assunzione obbligatoria, in quanto equiparati agli invalidi di guerra;
sono, invece, esclusi da tale aliquota i profughi assunti in base alla normativa speciale ex lege n. 922 del 1973, cessata proprio con la legge n. 763/81 sopra indicata;
più precisamente, l'art. 4, commi secondo, terzo e quarto, della d.l. n. 622 del 1970, convertito in legge n. 744/70, quest'ultima integrativa della legge n. 482/68, aveva stabilito in via transitoria l'aumento di un 1% (dal 15 al 16%) dell'aliquota di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 482/68, riservato ai profughi libici;
l'art. 1 della legge n. 622 del 1973 aveva prorogato detto aumento a tutto il 1974, ed ancora (art. 1 della legge n. 356/75 e l. n. 326/76) fino all'entrata in vigore della legge n. 763/81, estendendo la riserva a tutti i profughi e connazionali equiparati;
con tale ultima disciplina è cessato il regime transitorio introdotto con il d.l. n. 622/70, l'aliquota di riserva è stata ripristinata alla iniziale 15%, e la posizione di tutti i profughi è stata equiparata a tutti gli effetti, e quindi anche ai fini del collocamento obbligatorio, a quella degli invalidi di guerra, della cui categoria, pertanto, sono entrati a far parte;
i profughi assunti in base alla disciplina transitoria ed eccezionale, e cioè fino alla data di entrata in vigore della legge n. 763/81, pur essendo compresi nella categoria dei lavoratori protetti ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, non sono stati mai inclusi nelle categorie di lavoratori elencate nell'art. 9 della detta legge n. 482, tra le quali, ex successivo art. 11, è ripartita la complessiva aliquota del 15% ai fini del collocamento obbligatorio;
dunque, detti profughi non erano computabili ai fini della copertura della citata aliquota del 15%; la legge n. 763 del 1981 non ha efficacia retroattiva;
nel caso di specie, esclusa la computabilità nella riserva del 15% di due lavoratrici assunte quali profughe in forza della legge n. 922 del 1973, l'atto amministrativo di avviamento obbligatorio al lavoro è legittimo, e conseguentemente ingiustificato è il rifiuto opposto dalla società alla relativa assunzione del RU.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza la Stanhome s.p.a. demandando ad unico motivo di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata.
RU NC non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso la Stanhome s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 09-13 e segg. della legge n. 763 del 1981, 4 della legge n. 744 del 1970, 1 della legge 12 dicembre 1973, n. 922, 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356, e 1
della legge 19 maggio 1976, n. 326, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo d ella controversia prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: le assunta transitorietà ed eccezionalità della disciplina succedutasi nel tempo, dall'iniziale d.l. 722/70 alla legge 763 del 1981, non trova alcun fondamento nella realtà; la cd. transitorietà non è data certo dalla limitazione nel tempo della efficacia della detta disciplina, atteso che quest'ultima non ha mai avuto la funzione di regolare il passaggio da una vecchia normativa ad una nuova, sicché di transitorietà non può parlarsi, ma di mera successione nel tempo di discipline diverse;
la stessa eccezionalità non sussiste, atteso che la intera disciplina sul collocamento obbligatorio costituisce normazione eccezionale o speciale a fronte di quella generale sul collocamento ordinario;
la disciplina ex lege n. 763 del 1981, cui è stata negata dal Tribunale effetto retroattivo, altro non ha conseguito che il ritorno alla precedente aliquota del 15% di riserva in favore delle categorie protette - così ricomponendo la effettuata dilatazione percentualistica sottratta agli ordinari canali della collocazione al lavoro - con il solo mantenimento, ininfluente a i fini che ci occupano, della totale equiparazione dei profughi di qualsiasi genere agli invalidi di guerra;
l'avversa tesi determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra datori di lavoro che hanno assunto lavoratori di categorie protette, partitamente profughi, nei diversi periodi di vigenza delle due discipline.
Il ricorso è fondato.
La legge 27 febbraio 1958, n. 130, dispone due diversi tipi di provvidenze a favore dei profughi: l'art. 1 equipara i profughi agli invalidi previsti dall'art. 2 legge n. 375 del 1950, ai fini delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni;
l'art. 2 dispone che i privati datori di lavoro debbono riservare il 10% dei nuovi posti ai soggetti tutelati, in caso di assunzione di nuovo personale. Tale disciplina, inizialmente prevista per la durata di soli due anni, è stata successivamente prorogata. La legge n. 482 del 1968 sulle assunzioni obbligatorie presso la pubblica amministrazione e le aziende private include la categoria dei profughi fra quelle protette (art. 1), ma non è ricordata nella stessa legge (vedi artt. 9, 11 e 12) nel meccanismo percentuale di collocamento obbligatorio. La conseguenza evidente è che la procedura regolamentata per l'assunzione (obbligatoria) di tali soggetti doveva essere ancora ricercata nella citata legge n. 130 del 1958. Difatti, tale legge è stata richiamata in vigore dalla legge 9 febbraio 1968 n. 83 per un triennio a far tempo dal 18 luglio 1967 e questa disposizione è stata poi confermata dall'art. 27 legge citata n. 482 del 1968. Con il d.l. 28 agosto 1970 n. 622 (conv. nella legge 19 ottobre 1970, n.744) - emanato in occasione del rimpatrio di un notevolissimo numero di connazionali dalla Libia - sono state introdotte anche particolari disposizioni a favore di altre categorie di profughi. L'art. 4, comma 1, dispone che restano fermi sino al 31 dicembre 1977 tutti i benefici previsti per i profughi ed i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958 n. 130 e successive integrazioni). I commi successivi (2, 3 e 4) dello stesso articolo, dispongono l'aumento dell'1% dell'aliquota percentuale complessiva prevista dagli artt. 11 e 12 della legge n. 482 del 1968 e che questa maggiore aliquota è destinata a favore dei profughi libici. Ne consegue che i datori di lavori (privati), da un lato dovevano riservare il 10% dei nuovi posti di lavoro a tutti i profughi (art. 2 legge n. 130 del 1958 - richiamato dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 622 del 1970), prevedendone la scadenza al 31 dicembre 1977, e,
dall'altro, l'1% di tutto il personale in servizio ai profughi dalla Libia (art. 11 legge n. 482 del 1968 come integrato dai commi 2 e 4 del d.l. n. 622 del 1970), stabilendo per detti nuovi benefici la scadenza del 17 luglio 1973. Entrambe dette scadenze sono fatte specificamente salve poi dal disposto dell'art. 27 del medesimo d.l. n. 622 del 1970, come modificato dalla legge di conversione n. 744
del 1970, secondo cui "le norme del presente decreto, salvo quanto diversamente disposto da altri articoli del decreto stesso, si applicano non oltre il 31 dicembre 1972". Così in sintesi, mentre ai benefici previsti dalla legge n. 130 del 1958 è stato posto il termine del 31 dicembre 1977; alla integrazione della legge n. 482 del 1968, e quindi alla disciplina riguardante i profughi libici,
risulta posto quello, diverso e più breve, del 17 luglio 1973, e ad altri benefici, evidentemente aggiuntivi ai precedenti, quello del 31 dicembre 1972. La successiva legge 12 dicembre 1973 n. 922, art. 1, contiene due diverse disposizioni: 1) proroga le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati disposte con d.l. n.622 del 1970, conv. con modificazioni nella legge n. 744 del 1970,
sino alla data del 31 dicembre 1974; 2) estende le provvidenze medesime, con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilati ai profughi, rimpatriati in tempi diversi e da paesi diversi. La legge n. 922 del 1973 è stata poi prorogata (art. 1 della legge 18 luglio 1975, n. 356) fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1975; e la disposizione è stata successivamente confermata dall'art. 1 della legge 19 maggio 1976 n. 326 che, ribadendo il contenuto della norma,
non ha previsto alcun termine di scadenza. Infine la legge da ultima introdotta (26 dicembre 1981, n. 763, "normativa organica per i profughi"), disciplinando definitivamente ed organicamente tutta la materia, dopo avere equiparato (art. 13 e segg.) a tutti gli effetti i profughi provenienti da paesi diversi, per le più svariate situazioni di necessità di rimpatrio (eventi bellici, situazioni di necessità di rimpatrio, ecc. ecc.), agli "invalidi civili di guerra" (e come tali iscritti negli stessi elenchi o in elenchi equiparati a quelli di questi ultimi), ha rinviato per la disciplina del collocamento obbligatorio dei profughi "disoccupati" alla disciplina della legge n. 482 del 1968. La lettura del complesso normativo sopra indicato indirizza questo Collegio ad un diverso avviso dai precedenti giurisprudenziali di questa stessa Corte (Cass. 12.11.1985 n. 5547; Cass. 29.3.1985 n. 2218; Cass. 12.3.1986 n. 1673, e, da ultimo Cass. 03.02.1989, n. 00 678) e del Consiglio di Stato (Cons. St. 27.10.1982, n. 1000), peraltro (espressamente) condivisi dalla sentenza impugnata. Secondo detti precedenti solo con l'entrata in vigore dell'ultima legge (sopracitata, n.763 del 1981) sarebbe venuto a cessare il regime cd. transitorio ed eccezionale delle assunzioni dei profughi dalla Libia prevista dal D.L. 622 del 1970 conv. in legge n. 744 del 1970: i soggetti appartenenti a tale categoria, assunti all'epoca in forza del detto regime, pur essendo compresi nella categoria dei lavoratori protetti prevista dalla disciplina sulle assunzioni obbligatorie (art. 1 della legge n.482 del 1968) sono esclusi dall'aliquota complessiva (pari al 15% del personale in servizio) dei lavoratori appartenenti alle categorie protette dei quali è imposta l'assunzione, e conseguentemente non sarebbero computabili ai fini della copertura dell'aliquota stessa.
Osserva il Collegio che tale tesi contrasta con le interpretazioni letterale e sistematica delle (non certo organiche) disposizioni che in materia di profughi e loro collocazione al lavoro si sono susseguite negli anni dal 1958 al 1981.
Il punto di partenza della tesi sopra indicata, condivisa dalla sentenza impugnata, è il convincimento che l'art. 1 della legge 12 settembre 1973, n. 922, nel disporre che "le provvidenze in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati, disposte con il decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e con le leggi 4 gennaio 1968, n. 7 e 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate fino al 31 dicembre 1974 ed estese con parità di trattamento a tutti i profughi e connazionali assimilatì al profughi, rimpatriati in tempi diversi e da paesi diversi", e quindi le successive disposizioni di cui agli artt. 1 di entrambe le leggi 18 luglio 1975, n. 356, e 19 maggio 1976, n. 326, di proroga delle disposizioni di cui alla legge n. 922 del 1973 citata, ha inteso prorogare anche le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del decreto legge n. 622 del 1970 e della legge di conversione n. 744 del 1970. Tale convincimento, oltre che smentito dalla lettera della legge, non appare neanche conforme alla scelta della tecnica legislativa, con particolare riferimento alla modificazione temporanea di disposizioni già organicamente appartenenti ad un corpo legislativo a sè stante (legge n. 482 del 1968), per l'inserimento della specifica disciplina sui profughi libici, e quindi di valenza, peraltro, nella specie, espressamente determinata nella sua durata.
Come si è sopra accennato il d.l. n. 622 del 1970, nei termini di cui alla legge di conversione, nel disporre (art. 4, commi 2, 3 e 4) i benefici direttamente interessanti i profughi libici (aliquota dell'1% di tutto il personale in servizio ad essi riservata), ne prevede la temporaneità fino alla data del 17 luglio 1973, con ciò espressamente distinguendo per la durata tale nuova (aggiuntiva) disciplina da quella riguardante i diversi profughi interessati, invece, alla disciplina previgente - quest'ultima analiticamente riportata (stesso art. 4, comma 1, "benefici previsti per i profughi e i rimpatriati in materia di collocamento al lavoro (legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive integrazioni), di assegnazione di alloggi (art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137), di attività artigiana, commerciale e industriale o professionale (art. 28 della citata legge 4 marzo 1952, n. 137), di preferenza per l'emigrazione
(art. 29 della stessa legge n 147)" - la cui scadenza era stata anche in questo caso espressamente fissata fino al termine (tuttavia notevolmente) più lungo del 31 dicembre 1977. È evidente che nella misura in cui si andava a gravare le imprese, per fattori contingenti e chiaramente a termine, di una maggiorazione di percentuale (da 15 a 16) di assunzioni obbligatorie in rapporto all'aliquota già da tempo legislativamente ritenuta massima nella fisiologia aziendale (il successivo ripristino del 15% con la legge n. 763 del 1981 ne costituisce, ove se ne senta il bisogno, ulteriore conferma), si rendeva anche necessario stabilirne precisi termini di efficacia, e tale intento, già chiaramente espresso dal legislatore, è confermato dall'art. 27 dello stesso decreto legge, come modificato dalla legge di conversione, che ne prevede un termine di applicabilità (17 luglio 1973) diverso da quello, per così dire generale previsto per l'intera nuova disciplina (31 dicembre 1972). La legge 12 dicembre 1973, n. 922, pertanto, non potendo prorogare un termine già scaduto da circa sei mesi, non è, letteralmente, riferibile alla disposizione (comma 2 dell'art. 4 del d.l. n. 622 del 1970) che inserisce la modifica delle percentuali di assunzione obbligatoria di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 482 del 1968 ad espresso motivo della emergenza determinata dai profughi libici, con la conseguenza che quest'ultima resta esclusa anche dalle successive proroghe di cui alle leggi 18 luglio 1975, n. 356, e 19 maggio 1976, n. 326. Nè, per la verità, è dato rilevare, nella opposta tesi che qui si contesta, un qualche riferimento normativo all'assunto di una proroga tout court con l'art. 1 della legge 12 settembre 1973, n. 922, anche delle disposizioni di cui ai commi 2, 3
e 4 dell'art. 4 del d.l. n. 622 del 1970 e della legge di conversione n. 744 del 1970, non apparendo congrua l'affermazione che "se il legislatore ha prorogato un termine già scaduto, ha evidentemente inteso ripristinare, per sue ragioni di politica legislativa, l'efficacia della precedente legge scaduta" (Cass. 24 aprile 1985, n. 0 2704), e non potendosi altresì non rilevare che la proroga in questione comunque aveva punti di riferimento ben precisi nei citati (ed espressamente riportati) benefici, già concessi dalla disciplina previgente in favore dei profughi in generale quando ancora non era sorta l'emergenza per quelli libici.
In conclusione, tutta la tesi di cui ai precedenti giurisprudenziali inizialmente citati, si basa su un asserita caratterizzazione della normativa in favore dei profughi libici dei connotati, più volte espressi, della transitorietà e della eccezionalità, valenza che, invece, come si è detto, è contestata sia dalla interpretazione letterale delle disposizioni di legge sia dalla scelta di tecnica legislativa (operazione temporanea di modificazione della legge n. 482 del 1968) applicata dal legislatore per la introduzione di una disciplina di emergenza, e pertanto cessata con il superamento dell'emergenza stessa al termine di scadenza del 17 luglio 1973. E non v'è dubbio che conferma definitiva all'assunto che qui si sostiene è la previsione di cui al comma 3^ dell'art. 4 del d.l. n. 622 del 1970, come modificato dalla legge n. 744 del 1970, secondo cui "le assunzioni previste dal precedente comma (riserva dell'1% a favore dei profughi libici, n.r.) sono disposte presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, anche in soprannumero con riassorbimento...": proprio il testuale riassorbimento, che non può non essere operativo fin dalla scadenza del 17 luglio 1973 quale termine previsto per l'efficacia della disciplina speciale per i profughi libici, smentisce categoricamente l'intento legislativo di mantenere il beneficio in questione oltre i detti limiti temporali previsti dalla stessa specifica disciplina.
Non restano che alcune considerazione, interferenti fra di esse, ancora un volta confermative dell'indirizzo assunto da questo Collegio.
Il (riconosciuto) connotato della transitorietà alle disposizioni (di emergenza) sui profughi libici non è certamente pertinente per una normativa che non deve prevedere alcuna regolamentazione di transito da un vecchio ad un altro e nuovo regime: non solo perché alla data del 1970 non esisteva, e non era prevista, alcuna riforma o comunque revisione (a quanto è dato rilevare la previsione di una disciplina organica sulla sistemazione dei profughi interviene per la prima volta nel 1973 con la legge n. 922, poi concretamente attuata solo con la legge 26 dicembre 1981, n.763), ma anche perché un regime transitorio della durata ultradecennale costituisce quasi una contraddizione in termini. Non miglior sorte è destinata all'altro connotato della cd. specialità della medesima disciplina. In realtà, è l'intero regime del collocamento obbligatorio che è connotato di specialità in rapporto a quello ordinario di avviamento al lavoro, talché si appalesa del tutto inconcludente asseverare di specialità una norma, che sarebbe in qualche modo anche derogatrice del regime già speciale, ma solo per effetto di una (non certo giuridicamente corretta) interpretazione che ad essa vuol darsi.
Ed ancora, persistendosi sull'equivoco di fondo, si perviene finanche a porre su un diverso piano di maggior tutela la categoria dei profughi libici in rapporto alle altre categorie protette (fra le quali, non va dimenticato, si rinviene quella degli invalidi di guerra, a quest'ultima peraltro solo successivamente, con la citata legge n. 763 del 1981, la prima viene assimilata ai fini del collocamento obbligatorio); e a tanto si perviene al fine di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sul diverso e più oneroso trattamento (secondo la tesi avversa) per la situazione delle aziende sottoposte per avventura anche all'assunzione di profughi libici in rapporto a quelle che ne erano state esenti.
In realtà, molto più semplicemente, il legislatore, a fronte della nuova emergenza determinata dai profughi libici, con le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 dell'art. 4 del più volte citato decreto legge n. 622 del 1970, convertito in legge n. 744 del 1970, operando sulla legge n. 482 del 1968 ne ha modificato l'aliquota percentuale riservata alle assunzioni obbligatorie, gravando ulteriormente le aziende di una maggiorazione percentuale (dal 15 al 16) espressamente riservata alla nuova emergenza;
l'operazione, affidata, contemporaneamente, secondo discrezionali e libere valutazioni, ad un preciso termine di applicabilità, è definitivamente conclusa con lo spirare del detto termine, mai e da nessuna successiva disposizione di legge prorogato o in qualche modo richiamato. Lo stesso silenzio della legge n. 763 del 1981 (normativa organica per i profughi) sulla questione dei profughi libici, diversamente valutato dalla opposta tesi (si richiama l'assenza di qualsiasi norma di raccordo con la disciplina cd. eccezionale e transitoria per confermare l'assoluta novità della diversa disciplina nei confronti della ormai unica categoria dei profughi dopo la equiparazione ai fini del collocamento obbligatorio a quella degli invalidi civili di guerra), rientra più semplicemente nella logica della operazione legislativa sopra indicata, atteso che la problematica dei profughi libici non era più attuale, essendo essa cessata senza implicazioni o conseguenze di alcun genere fin dal 17 luglio 1973. Ed allora, l'assunto circa il protrarsi della disciplina sui profughi libici oltre il termine appena sopra indicato, fino a desumerne una perenne valenza ai fini della non computabilità delle relative assunzioni per la copertura dell'aliquota del 15% in questione, con una netta differenziazione da quella relativa agli altri profughi, non solo non trova alcun aggancio nel diritto positivo, ma in verità non sembra neanche ubbidire, e non se ne è mai indicata una valida ragione, ad una logica e razionale giustificazione.
Dunque, il rifiuto da parte della Stanhome s.p.a. all'assunzione del RU, avviato obbligatoriamente al lavoro in qualità di sordomuto, giustificato dall'esaurimento dell'aliquota del 15% con la computabilità dei profughi libici già assunti per effetto della normativa esaminata, in considerazione dei principi sopra esposti è legittimo, e la sentenza del Tribunale, conforme alla diversa tesi in questa sede contestata, merita la censura ad essa opposta;
in accoglimento del ricorso, pertanto, la statuizione impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, pronunziando nel merito a norma dell'art. 384, c.p.c., ritiene la domanda proposta dal RU infondata e la rigetta. Sussistono giusti motivi (opposte decisioni nei due gradi del giudizio di merito e contrasto nella giurisprudenza di legittimità) per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la C O R T E accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da RU NC contro la Stanhome s.p.a.; dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei due giudizi di merito e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 1999