Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5604
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Sentenza 7 giugno 1999

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Dalla lettura delle diverse disposizioni che si sono succedute nel tempo - dalla legge n. 130 del 1958 alla legge n. 763 del 1981 - in materia di profughi e di loro collocazione al lavoro si desume che l'aumento dell'uno per cento dell'aliquota percentuale complessiva riservata alle assunzioni obbligatorie, previsto a favore dei profughi libici dall'art. 4, commi secondo terzo e quarto, del D.L. n 622 del 1970 (convertito nella legge n. 744 del 1970), ha cessato di avere vigore alla data (17 luglio 1973) originariamente prevista dal legislatore per il suddetto beneficio. Il suddetto termine, infatti, non è mai stato prorogato o in qualche modo richiamato da nessuna disposizione successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5604
    Data del deposito : 7 giugno 1999

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