CASS
Sentenza 29 novembre 2023
Sentenza 29 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/11/2023, n. 33175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33175 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2023 |
Testo completo
Rep. SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1217/2020 R.G., proposto DA la “F.lli NA di NA EG & C. S.n.c.”, con sede in Canicattì (AG), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Lo Giudice, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliata presso l’Avv. Gianluca Moncada, con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE CONTRO la “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento;
INTIMATA E il Comune di Canicattì (AG), in persona del Sindaco pro tempore;
CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU RISCOSSIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33175 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 29/11/2023 2 INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 3 maggio 2019, n. 2655/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La “F.lli NA di NA EG & C. S.n.c.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 3 maggio 2019, n. 2655/08/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all’anno 2009 con riguardo ad un immobile ubicato in Canicattì (AG), nella misura di € 13.001,00, oltre a diritti di notifica nella misura di € 5,88, ha accolto l’appello proposto dalla “Riscossione Sicilia S.p.A.” nei confronti della medesima e del Comune di Canicattì (AG) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 13 dicembre 2013, n. 974/05/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso originario - sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata alla contribuente in base alla produzione delle copie della relata di notifica e dell’estratto di ruolo. 3. La “Riscossione Sicilia S.p.A.” e il Comune di Canicattì (AG) sono rimasti intimati. 3 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo per la prima volta nel presente procedimento l’omessa produzione nel procedimento di appello della procura conferita (con l’attribuzione della rappresentanza sostanziale e processuale) dall’agente della riscossione al proprio direttore generale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a dieci motivi;
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello con riguardo alla mancata adozione dell’ordine di esibizione della cartella di pagamento con la relativa relata di notifica. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, 2697 cod. civ., 112 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inidoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione alla prova della notifica della cartella di pagamento. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 4 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della potestà certificatoria dell’agente della riscossione in ordine alla conformità all’originale delle copie prodotte in sede giudiziale con riguardo ai propri atti;
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 2697 cod. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inidoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a comprovare la conformità agli originali delle copie prodotte. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., 2697, 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 3, 24 e 111 Cost., 7 comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’impossibilità di ricondurre l’estratto di ruolo alla cartella di pagamento, della quale esso non costituiva copia fotostatica, 5 trattandosi di una mera ricostruzione di dati desunti da archivi informativi. 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l’esecuzione da parte di soggetti sprovvisti della potestà notificatoria. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per la mancata indicazione delle generalità e della qualifica del soggetto notificatore. 1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di 6 pagamento per la mancata indicazione della data di ricezione, derivandone l’impossibilità della scadenza del termine di impugnazione. 1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per mancata spedizione della raccomandata informativa. 1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 2, 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2697 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’irrituale costituzione dell’ente impositore nel giudizio di prime cure mediante il deposito di memoria con controdeduzioni e documentazione. 2. Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione proposta dalla ricorrente soltanto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in relazione all’omessa produzione nel giudizio di appello della procura conferita dall’agente della riscossione al proprio direttore generale. Invero, la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera 7 completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (da ultima: Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2023, n. 8949). 3. Ciò detto, il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo ed il nono motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati. 3.1 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello, «nell’esaminare la documentazione agli atti di questo contenzioso, ha avuto la possibilità di verificare che l’Agente della Riscossione ha regolarmente proceduto alla notifica in data 10/4/2010 della cartella di pagamento a mezzo del messo notificatore che ha firmato la notifica ed acquisito la firma per ricevuta e quindi nel pieno rispetto delle norme ed in particolare dell’art. 26 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602». Su tale premessa, lo stesso ha ritenuto che: «In proposito è appena il caso di precisare che la relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso e che di conseguenza non è perciò opponibile né contestabile se con una querela penale». 3.2 Come si evince dal tenore delle singole censure, l’oggetto dell’impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria è costituito da una cartella di pagamento, della quale la contribuente ha contestato sotto vari profili le modalità e le formalità della notifica. 3.3 Tuttavia, va ribadito in questa sede che i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua 8 notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria - e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cod. proc. civ. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - 9 previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere impositivo). 3.4 In coerenza con tale principio, si è specificamente ribadito che la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; in termini, in relazione alla cartella di pagamento: Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2021, n. 26310), e quella della cartella di pagamento equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822). 3.5 Nella specie, però, il tardivo esercizio dell’impugnazione da parte della contribuente esula dal thema decidendum, non essendo stato rilevato d’ufficio dal giudice tributario, né eccepito dall’ente impositore o dall’agente della riscossione, per cui eventuali irregolarità (sia sotto il profilo dell’inesistenza che sotto il profilo della nullità) della notifica non inficiano la validità formale e sostanziale della cartella di pagamento. 4. Da ultimo, il decimo motivo è infondato. 4.1 In punto di diritto, va osservato che l’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del testo originario nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'utilizzo del servizio postale (Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520), è stato riformulato dall’art.
3-bis, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel senso che: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, 10 l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale». 4.2 Dacché, come è stato rilevato da questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 17953; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12677; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16360; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2021, n. 35393; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2023, n. 8859), avendo la pronuncia investito (e il legislatore riformulato) il solo ridetto art. 22, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è derivata una evidente disarmonia sistematica, in quanto, attualmente, in base al testo normativo, la costituzione del ricorrente (e dell'appellante principale) può avvenire a mezzo posta, mentre la costituzione della parte intimata (e dell’appellante incidentale), ai sensi degli artt. 54 e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovrebbe avvenire solo col materiale deposito degli atti all'uopo necessari. Tuttavia, una simile disarmonia non si giustifica razionalmente, posto che non v'è ragione per affermare che adempimenti analoghi debbano avvenire con modalità differenti;
e posto che vale anche per la parte resistente (o appellata) la ratio che indurrebbe a prevenire una analoga eccezione di incostituzionalità, traente base (artt. 3 e 24 Cost.) dalla considerazione che è irrazionale assoggettare il deposito di un ricorso - e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti - a un'unica modalità, consistente nella presentazione personale brevi manu, essendo il processo tributario ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali (Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520) ed essendo l'uso dei mezzi di trasmissione ampiamente ammesso nel 11 sistema dei processi civili e amministrativi proprio per la costituzione in giudizio e il deposito di atti e documenti (artt. 9 e 18 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile;
art. 134 disp. att. cod. proc. civ., circa le possibilità di consegna del ricorso e del controricorso in cassazione giustappunto a mezzo posta). Consegue la necessità di attuare un'esegesi delle disposizioni del processo (anche) tributario che sia idonea a garantire, per tale via, la tutela delle parti in posizione di parità, e che consenta di evitare la frapposizione di ostacoli non giustificati da preminenti interessi pubblici rispetto alla funzione - assegnata al processo - di generale tutela di situazioni soggettive (vedansi, per la reiterata affermazione di simili concetti: Corte Cost., 3 luglio 1963, n. 113; Corte Cost., 9 luglio 1974, n. 214; Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 63; Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 522); ostacoli destinati a culminare in irragionevoli sanzioni di inammissibilità (vedasi, al riguardo: Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 189). 4.3 Ne consegue che l’ente impositore si era regolarmente costituito nel giudizio di prime cure, essendo consentita per legge la spedizione delle controdeduzioni (con l’annessa documentazione) alla segreteria della commissione tributaria provinciale a mezzo del servizio postale. 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché le parti vittoriose sono rimaste intimate. 12 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 novembre
RICORRENTE CONTRO la “Riscossione Sicilia S.p.A.” (già “Serit Sicilia S.p.A.”), con sede in Palermo, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Agrigento;
INTIMATA E il Comune di Canicattì (AG), in persona del Sindaco pro tempore;
CARTELLA DI PAGAMENTO TARSU RISCOSSIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 33175 Anno 2023 Presidente: DE MASI ORONZO Relatore: LO SARDO GIUSEPPE Data pubblicazione: 29/11/2023 2 INTIMATO avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 3 maggio 2019, n. 2655/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 novembre 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;
dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. La “F.lli NA di NA EG & C. S.n.c.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 3 maggio 2019, n. 2655/08/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per la TARSU relativa all’anno 2009 con riguardo ad un immobile ubicato in Canicattì (AG), nella misura di € 13.001,00, oltre a diritti di notifica nella misura di € 5,88, ha accolto l’appello proposto dalla “Riscossione Sicilia S.p.A.” nei confronti della medesima e del Comune di Canicattì (AG) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 13 dicembre 2013, n. 974/05/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di prime cure - che aveva accolto il ricorso originario - sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata alla contribuente in base alla produzione delle copie della relata di notifica e dell’estratto di ruolo. 3. La “Riscossione Sicilia S.p.A.” e il Comune di Canicattì (AG) sono rimasti intimati. 3 4. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., deducendo per la prima volta nel presente procedimento l’omessa produzione nel procedimento di appello della procura conferita (con l’attribuzione della rappresentanza sostanziale e processuale) dall’agente della riscossione al proprio direttore generale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è affidato a dieci motivi;
1.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2712 e 2719 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello con riguardo alla mancata adozione dell’ordine di esibizione della cartella di pagamento con la relativa relata di notifica. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603, 2697 cod. civ., 112 e 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inidoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione alla prova della notifica della cartella di pagamento. 1.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 4 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della potestà certificatoria dell’agente della riscossione in ordine alla conformità all’originale delle copie prodotte in sede giudiziale con riguardo ai propri atti;
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 2697 cod. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 2697 cod. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inidoneità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione a comprovare la conformità agli originali delle copie prodotte. 1.5 Con il quinto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 148 cod. proc. civ., 2697, 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 3, 24 e 111 Cost., 7 comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’impossibilità di ricondurre l’estratto di ruolo alla cartella di pagamento, della quale esso non costituiva copia fotostatica, 5 trattandosi di una mera ricostruzione di dati desunti da archivi informativi. 1.6 Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per l’esecuzione da parte di soggetti sprovvisti della potestà notificatoria. 1.7 Con il settimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per la mancata indicazione delle generalità e della qualifica del soggetto notificatore. 1.8 Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 148 e 156 cod. proc. civ., 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di 6 pagamento per la mancata indicazione della data di ricezione, derivandone l’impossibilità della scadenza del termine di impugnazione. 1.9 Con il nono motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 112 cod. proc. civ., 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento per mancata spedizione della raccomandata informativa. 1.10 Con il decimo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 23, comma 2, 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 2697 cod. civ., 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione proposta dalla contribuente nel giudizio di prime cure e riproposta nel giudizio di appello circa l’irrituale costituzione dell’ente impositore nel giudizio di prime cure mediante il deposito di memoria con controdeduzioni e documentazione. 2. Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità dell’eccezione proposta dalla ricorrente soltanto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. in relazione all’omessa produzione nel giudizio di appello della procura conferita dall’agente della riscossione al proprio direttore generale. Invero, la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. non può integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiché assolve all'esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano già stati ritualmente - cioè in maniera 7 completa, compiuta e definitiva - enunciati nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (da ultima: Cass., Sez. 2^, 30 marzo 2023, n. 8949). 3. Ciò detto, il primo motivo, il secondo motivo, il terzo motivo, il quarto motivo, il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo ed il nono motivo – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta – sono infondati. 3.1 Secondo la motivazione della sentenza impugnata, il giudice di appello, «nell’esaminare la documentazione agli atti di questo contenzioso, ha avuto la possibilità di verificare che l’Agente della Riscossione ha regolarmente proceduto alla notifica in data 10/4/2010 della cartella di pagamento a mezzo del messo notificatore che ha firmato la notifica ed acquisito la firma per ricevuta e quindi nel pieno rispetto delle norme ed in particolare dell’art. 26 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602». Su tale premessa, lo stesso ha ritenuto che: «In proposito è appena il caso di precisare che la relata di notifica costituisce a tutti gli effetti un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso e che di conseguenza non è perciò opponibile né contestabile se con una querela penale». 3.2 Come si evince dal tenore delle singole censure, l’oggetto dell’impugnazione dinanzi alla giurisdizione tributaria è costituito da una cartella di pagamento, della quale la contribuente ha contestato sotto vari profili le modalità e le formalità della notifica. 3.3 Tuttavia, va ribadito in questa sede che i vizi della notificazione di un atto tributario investono soltanto la sua notificazione e non anche l'atto notificato, sicché questo non può essere annullato soltanto per il difetto della sua 8 notificazione, ma è necessario che il contribuente deduca vizi propri di esso atto, non essendo idoneo il mero vizio della notificazione a far venir meno il contenuto di quell'atto se non idoneamente impugnato (Cass., Sez. 5^, 15 maggio 2006, n. 11137; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2016, n. 13107), ciò sul presupposto che in conformità con la previsione letterale dell'art. 1334 cod. civ. (ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati), la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2014, n. 654; Cass., Sez. 5^, 24 aprile 2015, n. 8374; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2016, n. 18480; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2018, n. 21071; Cass., Sez. 3^, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22286; Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2023, n. 27017), secondo la quale la natura non processuale dell'atto impositivo non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale - essendovi in proposito espresso richiamo nella disciplina tributaria - e quindi all'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie dettato per gli atti processuali, con la conseguenza che l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della relativa notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 cod. proc. civ. (sanatoria operante solo se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza - 9 previsto dalle singole leggi d'imposta - per l'esercizio del potere impositivo). 3.4 In coerenza con tale principio, si è specificamente ribadito che la notificazione non è elemento costitutivo dell'atto, ma condizione di efficacia (Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2021, n. 40543; in termini, in relazione alla cartella di pagamento: Cass., Sez. 3^, 21 settembre 2021, n. 26310), e quella della cartella di pagamento equivale, uno actu, alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto (Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7822). 3.5 Nella specie, però, il tardivo esercizio dell’impugnazione da parte della contribuente esula dal thema decidendum, non essendo stato rilevato d’ufficio dal giudice tributario, né eccepito dall’ente impositore o dall’agente della riscossione, per cui eventuali irregolarità (sia sotto il profilo dell’inesistenza che sotto il profilo della nullità) della notifica non inficiano la validità formale e sostanziale della cartella di pagamento. 4. Da ultimo, il decimo motivo è infondato. 4.1 In punto di diritto, va osservato che l’art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del testo originario nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'utilizzo del servizio postale (Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520), è stato riformulato dall’art.
3-bis, comma 6, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel senso che: «Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, 10 l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale». 4.2 Dacché, come è stato rilevato da questa Corte (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 ottobre 2012, n. 17953; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12677; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16360; Cass., Sez. 5^, 19 novembre 2021, n. 35393; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2023, n. 8859), avendo la pronuncia investito (e il legislatore riformulato) il solo ridetto art. 22, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è derivata una evidente disarmonia sistematica, in quanto, attualmente, in base al testo normativo, la costituzione del ricorrente (e dell'appellante principale) può avvenire a mezzo posta, mentre la costituzione della parte intimata (e dell’appellante incidentale), ai sensi degli artt. 54 e 23 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dovrebbe avvenire solo col materiale deposito degli atti all'uopo necessari. Tuttavia, una simile disarmonia non si giustifica razionalmente, posto che non v'è ragione per affermare che adempimenti analoghi debbano avvenire con modalità differenti;
e posto che vale anche per la parte resistente (o appellata) la ratio che indurrebbe a prevenire una analoga eccezione di incostituzionalità, traente base (artt. 3 e 24 Cost.) dalla considerazione che è irrazionale assoggettare il deposito di un ricorso - e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti - a un'unica modalità, consistente nella presentazione personale brevi manu, essendo il processo tributario ispirato al modello della semplificazione delle attività processuali (Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 520) ed essendo l'uso dei mezzi di trasmissione ampiamente ammesso nel 11 sistema dei processi civili e amministrativi proprio per la costituzione in giudizio e il deposito di atti e documenti (artt. 9 e 18 del d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, sulla disciplina dell'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, amministrativo e contabile;
art. 134 disp. att. cod. proc. civ., circa le possibilità di consegna del ricorso e del controricorso in cassazione giustappunto a mezzo posta). Consegue la necessità di attuare un'esegesi delle disposizioni del processo (anche) tributario che sia idonea a garantire, per tale via, la tutela delle parti in posizione di parità, e che consenta di evitare la frapposizione di ostacoli non giustificati da preminenti interessi pubblici rispetto alla funzione - assegnata al processo - di generale tutela di situazioni soggettive (vedansi, per la reiterata affermazione di simili concetti: Corte Cost., 3 luglio 1963, n. 113; Corte Cost., 9 luglio 1974, n. 214; Corte Cost., 20 aprile 1977, n. 63; Corte Cost., 6 dicembre 2002, n. 522); ostacoli destinati a culminare in irragionevoli sanzioni di inammissibilità (vedasi, al riguardo: Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 189). 4.3 Ne consegue che l’ente impositore si era regolarmente costituito nel giudizio di prime cure, essendo consentita per legge la spedizione delle controdeduzioni (con l’annessa documentazione) alla segreteria della commissione tributaria provinciale a mezzo del servizio postale. 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, giacché le parti vittoriose sono rimaste intimate. 12 7. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 novembre