Sentenza 16 aprile 2002
Massime • 1
Il decreto di convalida dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato disposta dal Prefetto integra gli estremi del provvedimento giurisdizionale (sostanzialmente) decisorio e (tendenzialmente) definitivo, sicché non è prevista (nè ipotizzabile) la facoltà dell'interessato di vistare in ogni momento, e senza vincoli di giudicato, per la modifica o la revoca di esso, ai sensi dell'art. 742 cod. proc. civ. (la S.C. ha così annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il tribunale aveva disposto, su istanza dell'espulso, la revoca del proprio, precedente decreto di convalida del provvedimento di espulsione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2002, n. 5462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5462 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno - Questura di Catania domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
OH IN
- intimata -
Avverso l'ordinanza 7.2.2001 del Tribunale di Agrigento Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.03.02 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Contestualmente al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Catania ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A) del D.Leg. 286/98, il Questore di Catania in data 18.1.2001 disponeva la misura del trattenimento presso il CPTA di Agrigento a carico della cittadina nigeriana HN IN. Il Tribunale di Agrigento con decreto 20.1.2001 convalidava la misura.
Con ricorso 25.1.2001 la OH sì opponeva al decreto di espulsione del Prefetto ed al decreto di trattenimento del Questore, del quale chiedeva la "revoca".
L'adito Giudice, con ordinanza 7.2.2001, rilevato che la misura di trattenimento non avrebbe trovato riscontro in alcun decreto di espulsione (non allegato ad essa ne' da essa nominativamente richiamato), revocava il decreto 20.1.2001 di convalida. Per la cassazione di tale provvedimento, l'Amministrazione dell'Interno - Questura di Catania ha proposto ricorso il 30.3.2001 articolando tre motivi. Nessuno si è costituito per l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'Amministrazione censura il provvedimento 7.2.2001 del Tribunale di Agrigento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del T.U. 286/98, per aver indebitamente affermato non essere stato dal Questore richiamato il decreto di espulsione, così trascurando il fatto che era stata la stessa OH IN ad impugnare il decreto di espulsione con lo stesso ricorso 25.1.2001 con il quale era stata chiesta la revoca del decreto di convalida ed in tal modo neanche pronunziando sulla espulsione stessa.
Con il secondo motivo viene denunziata violazione dell'art. 14 cit. per avere il Tribunale inopinatamente revocato un proprio decreto di convalida che, per legge, poteva solo essere impugnato per cassazione.
Con il terzo motivo, infine, si censurano in via subordinata le considerazioni del provvedimento formulate con riguardo alla individuazione in Agrigento del CPTA "più vicino" a quello dell'autorità adottante l'espulsione.
Ritiene il Collegio che, assolutamente fondate le censure esposte nei primi due motivi del ricorso ed assorbita restando la cognizione di quelle contenute nel terzo, il provvedimento 7.2.2001 debba essere cassato, con rinvio al Tribunale di Agrigento, per il necessario esame della sola opposizione alla espulsione e, senza rinvio, per quanto attiene alla legittimità della misura del trattenimento (irrevocabilmente decisa con il decreto 20.1.2001 di quello stesso Ufficio).
Sotto il primo profilo, infatti, coglie nel segno la censura formulata dalla ricorrente Amministrazione avverso un provvedimento che, inutilmente interrogatosi sulla ragione della assenza di un esplicito e nominativo richiamo, nella misura di trattenimento, del decreto di espulsione a carico della OH IN, non solo ha omesso di accertare - con i poteri a propria disposizione - esistenza e consistenza del decreto, ma ha radicalmente omesso di pronunziare sul punto, nonostante nel ricorso 25.1.2001 - bensì sollecitante una inammissibile revoca della già adottata convalida - fosse espressamente opposto proprio il decreto di espulsione. E sarebbe bastato considerare che, essendo opposto tale decreto, sarebbe stato onere della opponente allegare al proprio ricorso il provvedimento impugnato (ai sensi dell'art. 13 comma 9 del T.U. 286/98 come modificato dall'art. 13 del D.Leg. 113/99). Altrettanto fondata è la ulteriore censura mossa al provvedimento per la parte in cui, accogliendo l'istanza della OH, ha revocato il precedente decreto di convalida 20.1.2001: questa Corte, sin dalla prima decisione relativa alle controversie originate dalla espulsione di un cittadino extracomunitario, e regolate dalla legge 6.3.98 n. 40 (Cass. 1082/99), ha avuto modo di precisare che le decisioni dei Giudici "...sono misure sostanzialmente decisone e tendenzialmente definitive, non essendo prevista, ne' essendo minimamente ipotizzabile, la facoltà dell'interessato di istare in ogni momento, e senza vincoli di giudicato, per la modifica o revoca delle misure stesse ai sensi dell'art. 742 c.p.c. (facoltà correlata alla natura dell'interesse tutelato e costituente segno distintivo della volontaria giurisdizione: cfr. dalle note S.U. 6220/86 alle recenti..)". E se sin dalla previsione testuale dell'art. 12 comma 6 della L. 40/98 era espressamente dato ricorso per cassazione avverso i decreti pretorili di convalida della misura del restringimento, con l'art. 4 del D.Leg. 113/99 venne introdotto nel T.U. 286/98 l'art. 13 bis il cui comma 4^ prevede che i decreti emessi dal Primo Giudice (già il Pretore, quindi il Tribunale in composizione monocratica ex art. 244 comma 2 del D.leg. 51/98) su impugnazione del decreto prefettizio di espulsione non siano reclamabili ma ricorribili per cassazione. Con il ché appare di totale evidenza che il decreto del Tribunale che aveva convalidato la misura del trattenimento presso il CPTA e che si sarebbe potuto gravare di ricorso per cassazione, mai avrebbe potuto essere revocato (sussistendo la condizione di ontologica incompatibilità tra previsione di impugnazione in sede di legittimità e revoca/modifica del provvedimento più volte rammentata da questa Corte: ex multis vd. Cass. 6365/01 - 2517/01 - 1373/00 - 746/99).
E pertanto, se l'accoglimento del primo motivo comporta il rinvio al Tribunale di Agrigento affinché conosca della opposizione proposta il 25.1.2001 al decreto del Prefetto di Catania alla OH notificato il 18.1.2001 (come precisato nella stessa intestazione del ricorso), l'accoglimento del secondo motivo induce ad una cassazione senza rinvio, e pertanto in parte qua, dell'ordinanza di revoca posto che la domanda di revoca del decreto di convalida 20.1.2001 non si sarebbe potuta neanche proporre (art. 382 comma 3^ c.p.c.). E nell'effetto interamente demolitorio della emessa pronunzia resta quindi assorbita la cognizione del terzo motivo, afferente profili di legittimità della convalida stessa.
Spetterà al Giudice del rinvio regolare le spese del giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Accoglie primo e secondo motivo e dichiara assorbito il terzo;
cassa il provvedimento impugnato in relazione al primo motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Agrigento. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2002