Sentenza 13 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2003, n. 4039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4039 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/11/2003
1. Dott. BARDOVAGNI OL - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 1079
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 011001/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI AN, N. IL 12/02/1962;
2) CI FA, N. IL 04/01/1932;
3) IN CO, N. IL 28/02/1952;
4) ZE CE LO, N. IL 26/05/1957;
5) LI NO, N. IL 27/06/1958;
avverso SENTENZA del 20/09/2002 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GIORDANO UMBERTO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MARTUSCIELLO che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi dell'AN e del GA e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi i difensori Avv. DI BENEDETTO, FABBRI, GIANZI, TAMBURELLO e ZAMPARDI;
OSSERVA
I cinque attuali ricorrenti sono stati rinviati a giudizio per rispondere di concorso nell'omicidio volontario premeditato di ES IU, avvenuto in Palermo poco prima delle ore 11 del 30/5/86, e in strumentali violazioni delle leggi sulle armi per avere, quali appartenenti al "mandamento" mafioso della Noce di "Cosa nostra", GA EL, capo di tale sodalizio criminoso, dato incarico di eseguire il delitto, AN NC OL, sotto/capo del "mandamento", fornito le pistole e il motoveicolo usati per l'azione, GU DO attinto con tre colpi di pistola la vittima che era appena risalita sulla sua autovettura dopo essere stata in banca e GA FA e GA NO, rispettivamente figlio e nipote del GA EL, partecipato alle fasi preparatoria ed esecutiva del crimine con compiti di pedinamento della vittima e di appoggio all'autore materiale.
Ciò sulla base delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dall'AN e dal GA, divenuti collaboratori di giustizia, il primo nel luglio 1996 e il secondo nell'ottobre di quell'anno, dichiarazioni che avevano confermato la matrice mafiosa dell'omicidio già intuita dagli inquirenti, benché da quanto aveva riferito l'autista dell'ES AF NO lo sparatore (che aveva agito a volto scoperto) avesse fatto mostra di agire a scopo di rapina, per l'appartenenza della vittima alla fazione di "Cosa nostra" che era risultata perdente nella guerra che qualche anno prima aveva visto prevalere quella detta dei "corleonesi". In esito al giudizio di primo grado - in cui alle dichiarazioni dell'AN e del GA si sono aggiunte, come elemento di accusa, quelle di GA GE, altro figlio del GA EL, il quale, lui pure divenuto collaboratore di giustizia, già nel settembre 1996 aveva parlato dell'episodio - con sentenza in data 4/4/01 gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dei reati loro ascritti e, ritenuta la continuazione, riconosciuta a tutti la diminuente di cui all'art. 442 C.P.P. avendo chiesto che il processo venisse definito allo stato degli atti ai sensi dell'art.
4-ter D.L. 7/4/00 n. 82 e riconosciuta all'AN e al GA l'attenuante premiale di cui all'art. 8 legge 12/7/91 n. 203, sono stati condannati il GA FA, il GA EL e il GU all'ergastolo, l'AN a 9 anni di reclusione e il GA a 10 anni di reclusione.
La decisione è stata integralmente confermata dalla locale Corte di assise di appello con sentenza in data 20/9/02 che ha respinto i gravami degli imputati.
Contro tale pronuncia i difensori dei prevenuti hanno proposto ricorso per Cassazione.
Per il GA FA e per il GU - raggiunti dalla chiamata in correità diretta del GA, dalle accuse in parte dirette e in parte de relato dell'AN e da quelle de relato del GA GE - si deducono vizi di motivazione sia in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori sia in ordine alla idoneità delle stesse a reciprocamente riscontrarsi, sull'assunto che le divergenze con i dati oggettivi e quelle tra di esse ravvisabili non sarebbero logicamente componibili. Per il GU si deduce inoltre violazione di legge e vizio di motivazione per essergli stato irrogato l'ergastolo, ai sensi dell'art. 442 comma 2 C.P.P. come modificato dal D.L. 24/11/00 n. 341 conv. in legge 19/1/01 n. 4, mentre avrebbe dovuto trovare applicazione il testo anteriore della norma vigente quando era stato chiesto il rito abbreviato e si sostiene che comunque l'aumento di pena fissato per i reati c.d. satelliti, tale da comportare l'isolamento diurno, non appare giustificato.
Per il GA EL si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sull'assunto che sarebbero state travisate le peraltro per il resto inconciliabili dichiarazioni dell'AN e del GA in punto conferimento di un mandato a uccidere da parte del suddetto imputato. Per l'AN si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il più grave addebito di concorso in omicidio, sull'assunto che dalle sue dichiarazioni e da quelle degli altri collaboratori non emergerebbe affatto l'esistenza di nesso causale tra la dazione delle armi, che tra l'altro non risulta siano state usate, e del motoveicolo e l'evento, posto che egli, essendo solo custode per conto del sodalizio criminoso, non poteva rifiutarne la consegna e che gli esecutori materiali erano comunque decisi ad agire.
Per l'AN e il GA si criticano infine le ragioni per cui è stata negata la concessione delle attenuanti generiche. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le conseguenze previste dall'art. 616 C.P.P., contenendo solo critiche di puro merito o manifestamente prive di fondamento alla esauriente e corretta motivazione del giudice di secondo grado.
Va detto anzitutto, per quanto attiene alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'AN, dal GA e dal GA GE nei confronti del GA EL, del GA FA e del GU, che i giudici di primo e di secondo grado si sono pienamente adeguati alla ormai copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia di criteri per l'applicazione della regola di giudizio stabilita dall'art. 192 comma 3 C.P.P. senza trascurare alcuno dei fondamentali passaggi - puntualizzati nella sentenza delle sezioni unite 21/10/92, NO e altri - in cui il controllo di attendibilità delle chiamate in correità e in reità si deve articolare.
In tale situazione al giudice di legittimità compete solamente verificare se di detti criteri i giudici del merito abbiano fatto corretta applicazione in aderenza alle risultanze processuali - come dagli stessi giudici, purché con apparato argomentativo immune da vizi di manifesta illogicità, interpretate - e se sia stata data risposta a tutte le critiche e obiezioni difensive.
L'esito di tale verifica è nel caso di specie senz'altro positivo, poiché il percorso argomentativo che ha portato all'affermazione di responsabilità del GA EL, del GA FA e del GU risulta nell'analitica esposizione della Corte di assise di appello puntuale, coerente e completo.
Il giudice di secondo grado ha invero attribuito ai tre collaboratori di giustizia un elevato grado di credibilità soggettiva per precise e sostanziose ragioni rappresentate dalla posizione apicale nell'organizzazione criminosa occupata dall'AN, dalla diretta conoscenza che costui e il GA avevano dell'episodio delittuoso essendone stati protagonisti e dall'avere il GA GE appreso quanto ha riferito da suoi prossimi congiunti in tale episodio coinvolti.
Ha quindi riconosciuto piena attendibilità intrinseca alle dichiarazioni dell'AN, ritenute solido fondamento di tutti gli addebiti, stante la piena sintonia con quanto emerso aliunde sulla collocazione e le vicende mafiose dell'ES e con le altre risultanze.
Ha evidenziato in particolare la Corte di assise di appello come l'AN avesse riferito, con narrazione spontanea, precisa e verosimile per l'aderenza alle emergenze di contesto e frutto nelle parti più significative di percezione diretta: che la condanna a morte dell'ES era stata già da tempo decretata dai vertici dell'organizzazione perché ritenuto persona inaffidabile;
che prima del fatto egli era stato informato dal GA EL della decisione presa di passare all'azione, che doveva avvenire nel loro "mandamento"; che improvvisamente erano venuti da lui il GA FA, il GU e il GA i quali gli avevano comunicato che erano a conoscenza dei movimenti che quel giorno avrebbe fatto l'ES e, in assenza del GA EL che si era recato a Castelvetrano, avevano chiesto a lui di fornire le armi di cui disponeva e un motomezzo;
che la sua offerta di partecipare all'azione era stata respinta e si era quindi limitato a dare loro due o tre pistole cal. 38 o 357 e una vespa;
e che i tre si erano quindi allontanati, il GA FA sul motoveicolo e gli altri su un'autovettura, ed erano tornati poco dopo relazionandolo di ciò che era accaduto, così che aveva appreso che a sparare era stato il GU non conosciuto dalla vittima.
Ha ritenuto ancora il giudice di secondo grado che queste dichiarazioni avessero trovato, nella parte essenziale, i necessari riscontri di carattere individualizzante in quelle autonomamente rese dal GA il quale, pur negando, in chiave riduttiva del proprio apporto concorsuale, di essersi prima del fatto recato insieme agli altri dall'AN e sostenendo in modo poco credibile di essersi venuto a trovare nel luogo dell'omicidio solo casualmente, aveva però ammesso di avere partecipato, così come il GA FA, alla fase preparatoria provvedendo per incarico del GA EL a pedinare la vittima, compito svolto anche dal GA FA, e aveva altresì riferito di avere poi avuto modo di vedere che ad aggredire l'ES era stato il GU e che sul posto a bordo di un motomezzo si trovava anche lo stesso GA FA;
e che ulteriore riscontro avessero trovato nelle dichiarazioni del GA GE, il quale aveva riferito quanto dettogli dal padre e dal fratello sulla parte che costoro e il GU avevano avuto nella vicenda. La Corte di assise di appello ha escluso, dando puntuale risposta alle critiche difensive, che vi fosse qualche insanabile contrasto tra la ricostruzione operata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori e quanto emerso dalle indagini di polizia giudiziaria o dalle deduzioni difensive, rilevando in particolare: che alcune delle divergenze e inverosimiglianze evidenziate nei motivi di appello, come quelle relative alla compatibilità della durata dell'operazione e dei movimenti degli esecutori del crimine con il tempo in cui l'ES si era trattenuto in banca, in realtà non esistevano derivando da una interpretazione forzata delle risultanze processuali;
che non poteva darsi importanza alla non corrispondenza delle fattezze del GU alla descrizione, incerta e condizionata dalla forte emozione, che lo AF aveva dato dello sparatore;
che non era affidabile l'affermazione fatta a tre mesi di distanza da EL IU, un metronotte che poco prima dell'omicidio aveva notato davanti alla banca la presenza di una persona sospetta poi vista fuggire dopo gli spari, di avere ravvisato caratteristiche analoghe a quelle della suddetta persona nella fotografia di tale MP IU, un pregiudicato per furto che era stato ucciso il 26/8/86; che la circostanza che sul luogo del fatto fossero stati reperiti un proiettile e due bossoli cal. 9, mentre l'AN ha dichiarato di avere consegnato al GU e agli altri pistole di calibro diverso, poteva trovare spiegazione nel possesso da parte di qualche componente del gruppo di fuoco di altra arma, tanto più che proprio il GU risultava secondo il GA GE averne avute in custodia;
e che l'epilessia da cui il GA FA è affetto non poteva costituire, secondo quanto riferito dallo stesso GA GE, apprezzabile impedimento alla sua partecipazione alle fasi preparatoria ed esecutiva dell'omicidio. Non ha ritenuto infine la Corte territoriale pregiudizievoli della attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori alcune differenze ravvisabili tra le loro versioni (anche con riguardo alla pluralità di indicazioni, peraltro non incompatibili, sulle ragioni che avevano reso urgente l'eliminazione dell'ES) perché non incidenti sul nucleo essenziale delle accuse e perché attribuibili alle incertezze mnemoniche conseguenti al lungo tempo trascorso, al possesso che ciascuno di essi aveva di una parte soltanto delle informazioni relative alla vicenda in esame e all'atteggiamento riduttivo del suo personale ruolo tenuto, pur nell'ambito di dichiarazioni confessorie, dal GA.
È questo delle incongruenze ravvisabili nella versione del GA un punto cruciale, su cui soprattutto si insiste nei motivi di ricorso, ma che la Corte di assise di appello ha affrontato e risolto in modo che non può ritenersi manifestamente illogico, avendo evidenziato come il predetto non avesse comunque in definitiva negato la propria corresponsabilità nell'omicidio e soprattutto come, anche nelle parti del suo racconto meno convincenti, avesse riferito una serie di particolari tali da non consentire di mettere in dubbio che avesse davvero assistito alla fase esecutiva e agli altri momenti significativi dell'impresa criminosa.
Ritenuto dunque il giudizio di attendibilità espresso dalla Corte territoriale in ordine alle dichiarazioni accusatorie dell'AN, ed a quelle cui è stato riconosciuto valore di riscontro del GA e del GA GE, immune da vizi sindacabili in questa sede, appare senz'altro manifestamente privo di fondamento l'assunto della difesa del GA EL secondo cui anche alla stregua di tali dichiarazioni non risulterebbe che da parte di questo imputato sia stato dato un vero e proprio mandato a uccidere, ciò essendo invece stato affermato in modo esplicito sia dal GA, il quale ha addirittura parlato dell'ordine che il predetto aveva dato di simulare una rapina, sia dal GA GE e dovendosi logicamente desumere anche dalle dichiarazioni dell'AN.
Altrettanto deve dirsi per l'assunto della difesa dell'AN secondo cui non sarebbe configurabile un concorso di questo imputato nell'omicidio malgrado il contributo materiale, puntualmente evidenziato dalla Corte di assise di appello, dallo stesso dato all'azione fornendo gli esecutori dell'armamento necessario per accingersi a una simile impresa criminosa, senza che abbia importanza sotto questo profilo che sia poi stato o meno effettivamente utilizzato, e malgrado la parimenti evidenziata rilevanza, sul piano psichico, del suo assenso alla immediata esecuzione del programmato delitto tenuto conto che, in precaria assenza del GA EL, era, nel momento in cui gli esecutori materiali si rivolsero a lui, l'esponente del "mandamento" mafioso della Noce di livello più elevato.
Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con cui si contesta l'irrogazione al GU della pena dell'ergastolo prevista dalla legge per il reato più grave, l'omicidio premeditato, tra quelli unificati nel vincolo della continuazione di cui è stato ritenuto colpevole.
Premesso che la determinazione della pena per i reati c.d. satelliti di violazione delle leggi sulle armi in misura tale da comportare l'isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 comma 2 C.P. non è censurabile in questa sede, in quanto adeguatamente giustificata con la gravità sostanziale degli stessi e la negativa personalità del prevenuto, la pretesa che nel caso di specie dovesse trovare nei suoi confronti applicazione non l'art. 442 comma 2 C.P.P. come modificato dall'art. 7 comma 2 del D.L. 24/11/00 n. 341 conv. in legge 19/1/01 n. 4, secondo cui alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno è
sostituita nei casi di concorso di reati e di reato continuato appunto quella dell'ergastolo, bensì il testo precedente della norma, che prevedeva solo la sostituzione della pena dell'ergastolo (da intendersi peraltro, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 7, come ergastolo senza isolamento diurno) con quella della reclusione per anni trenta, si pone invero in radicale contrasto con quanto dalla giurisprudenza di questa Corte sempre costantemente affermato - a partire dalla sentenza di questa Sezione 9/7/01, P.M. in proc. Carelli, rv.220.038, in cui sono stati per la prima volta affrontati i problemi di diritto intertemporale cui ha dato luogo, sotto il profilo sanzionatorio, il ripristino della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato anche per i reati punibili con l'ergastolo - circa il reale valore di mera interpretazione autentica della precedente formulazione dell'art. 442 comma 2 C.P.P. che deve essere riconosciuto al citato art. 7 del D.L. 341/2000. Si è rilevato nella menzionata condivisibile decisione - alla cui stregua si deve escludere che si versi in un caso di successione di norme, con abrogazione di fatto di quella precedente, in cui potrebbe porsi, come si vorrebbe nel ricorso, la questione dell'applicabilità di quella più favorevole - come non possa negarsi a quest'ultima disposizione tale natura, in quanto si trattava per il legislatore di chiarire dubbi che, secondo quanto risulta dalla relazione governativa al D.L. 341/2000, erano sin dall'inizio emersi in merito alla applicabilità della disciplina del giudizio abbreviato nei casi in cui, in presenza di condanna anche per altri reati, alla pena dell'ergastolo si dovesse aggiungere anche l'isolamento diurno, che è considerato dalla giurisprudenza di questa Corte non già una modalità esecutiva della pena perpetua ma una sanzione penale a sè stante (cfr. in proposito, tra le molte, Sez. 1^ 24/2/93, Asero - rv. 193.664; Sez. 1^ 28/2/80, D'Angelo - rv. 144.948); e si è ancora rilevato come la scelta di interpretazione autentica operata non potesse considerarsi irragionevole, consentendo anzi di evitare una ingiustificata equiparazione della posizione dell'imputato condannato per un solo delitto punibile con l'ergastolo e di quella dell'imputato condannato anche per altri delitti in concorso o unificati a quello punibile con l'ergastolo.
Sono infine di puro merito, e non possono pertanto trovare ingresso in questa sede, i motivi di ricorso con cui si lamenta il diniego all'AN e al GA delle invocate attenuanti generiche, dalla Corte di assise di appello ribadito con adeguata e corretta motivazione in cui si evidenzia come, pur essendo in via astratta possibile il concorso di dette attenuanti con quella di carattere premiale di cui all'art. 8 legge 203/1991 che è stata riconosciuta ai predetti, rispetto all'elemento positivo rappresentato dal loro comportamento processuale si dovesse dare preminenza, nella valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis C.P., alle connotazioni fortemente negative desumibili per entrambi dalla estrema gravità sostanziale, in relazione anche alla matrice mafiosa, del fatto commesso e per l'AN inoltre dalla lunga e qualificata militanza nell'organizzazione criminale di "Cosa nostra".
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di cinquecento euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004