Sentenza 10 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/2001, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2001 |
Testo completo
REPUB5325 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Beriki. Ponferra SEZIONE SECONDA CIVILE 42 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Contralt. Interpretatio Presidente R.G. N. 3931/99 Dott. Franco PONTORIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO 5493/99 11506 Consigliere Cron Dott. Olindo SCHETTINO . 1905 Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI Ud.13/02/01 ha pronunciato la seguente SEN TE NZA IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3005 ROMA VIA 10 APR. 2001 MAGON REMO, elettivamente domiciliato in FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell'avvocato GS 13000 PONTESILLI FABIO, che lo difende unitamente CELLERIA all'avvocato BASSO FULVIO, giusta delega in atti;
A ricorrente - 00674363
contro
BADERNA ANNETTA;
intimata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE °e sul 2° ricorso n 05493/99 proposto da: Rilasciata copia legale al Sig. NI elettivamente domiciliata in ROMABADERNA ANNETTA, per diritti L. 12,000+21 2001 P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato 1.9 GIU 2001- IL CANCELLIERE 263 NI FR, che la difende unitamente -1- all'avvocato RAGOGNA PIETRO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MAGON REMO;
- intimato avverso la sentenza n. 46/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 11/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica му | udienza del 13/02/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
Judito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale ed il ricorso principale. 155 1:3000 CELLERIA -2- Svolgimento del processo Il 15.12.1972 TT DE vendette a RE AG un terreno distinto al m.n.1446, foglio 28, del catasto di Aviano nell'atto si precisò che l'accesso ad esso era consentito lungo una strada larga quattro metri posta al lato nord dei confinanti m.n.82 e 83 A di proprietà della venditrice. Dicendosi materialmente impedito di accedere al fondo acquistato attraverso il transito costituito da detta strada, il AG citò avanti al PR la DE in confessoria servitutis. La convenuta non si opponeva. Il PR sulla scorta dei rilievi del consulente tecnico riteneva che al fondo oggetto della menzionata compravendita fra le parti si accedesse dalla via pubblica attraverso un cancello ad ovest largo m.2,73 e che la larghezza di m.4 del transito era ridotta da una siepe di lauro lunga 8 metri sulla sinistra per chi entra dal cancello e più avanti, sulla destra, dalla prosecuzione, per circa m. 1,25 di un muretto terminante con pilastrino che divide i mappali 83 A ed 82. Condannava quindi la DE a rimuovere dette siepe e prosecuzione del muretto. La pronuncia è stato oggetto d'impugnazione da parte della DE. Incidentalmente ha proposto appello anche il AG. Il Tribunale di Pordenone premetteva essere indubbia la costituzione del diritto di servitù di transito, perché altra finalità non poteva esser data alla clausola del contratto di compravendita avente ad oggetto il mappale 1446 F.28 appartenente dal 1972 all'allora convenuto. Venendosi esso a trovare intercluso dai mappali 82 e 83 A della venditrice, logica era la costituzione di un transito in suo favore lungo il lato nord di detti mappali "attraverso la esistente strada larga metri lineari quattro". La larghezza (m.4) della strada non era stata oggetto di una pattuizione specifica ma era solo indicativa della larghezza della strada così che, al più, concretava un limite di ampiezza del suo uso in favore del fondo dominante. Assodato che la siepe e l'intrusione del muretto di cui il PR ha ordinato la demolizione esistevano già nel 1972 quando fu stipulata la compravendita, non poteva esservi diritto alla loro rimozione in capo al AG il quale, fra l'altro, non ne aveva mai fatto oggetto di domanda specifica né nella menzionata compravendita alcuna pretesa aveva addotto al riguardo. In conseguenza non aveva fondamento l'appello incidentale non solo perché nemmeno del cancello aveva mai fatto menzione ma soprattutto perché esso, му come la siepe ed il muretto, si trovava sulla strada al momento della sua individuazione nella compravendita (nessuna contestazione ha mosso il AG a quanto in contrario affermato) così che la costituzione della servitù ebbe ad oggetto detta strada nello stato in cui era, con quelle particolari restrizioni alla larghezza massima consentita di quattro metri. Conseguentemente, con sentenza in data 21/1-11.20.98, rigettava l'appello incidentale accogliendo parzialmente quello principale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione ZO AG sulla base di un solo motivo;
resiste con controricorso la DE, proponendo altresì ricorso incidentale, sulla base di tre motivi. Motivi della decisione I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti entrambi avverso la medesima sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell'art.335 cpc. 2 Ragioni di priorità logica ed argomentativa suggeriscono di esaminare in primo luogo il primo motivo del ricorso incidentale, la cui valenza potrebbe risultare preminente. La DE lamenta omessa considerazione del motivo di impugnazione avente ad oggetto l'eccezione di giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Pordenone che nega l'esistenza della servitù di passaggio sull'unica stradina esistente e possibile data la conformazione dei luoghi, posta ad est dei mappali serventi, dell'ampiezza di mt.3; conseguente omessa motivazione sul punto decisivo della controversia. Ricostituito l'iter argomentativo seguito dal CTU nella sua relazione, e sottoposto a critica il metodo seguito nella specie, attesa per un verso la dizione riportata in contratto "attraverso la esistente stradina di mt.4 posta sul lato Nord" che faceva riferimento ad una ampiezza non riscontrabile nel passaggio a nord e, per altro verso, all'esistenza di altra stradina posta ad y est, larga mt.3, su cui si era formato giudicato in forza della citata sentenza del Tribunale di Pordenone, si lamentava che l'interpretazione della volontà contrattuale, peraltro ricostruita in base ad elementi che ne chiarivano comunque l'inesatta portata letterale, avesse, senza alcuna motivazione, completamente ignorata l'eccezione di giudicato esterno sollevata specificamente. Rileva questa Corte che, alla luce di una ricostruzione della volontà contrattuale comunque non del tutto aderente alla lettera dell'atto, la eccezione di giudicato, come formulata, andasse quanto meno esaminata, a prescindere da una astratta ipotesi di inconferenza (neppure espressa nella sentenza impugnata). Poiché nella motivazione a tanto non si fa cenno alcuno, va ravvisata una omessa pronunzia sullo specifico motivo di impugnazione al riguardo formulato, di potenziale valenza argomentativa se non sulla pattuizione, 3 quanto meno in ordine alla effettiva localizzazione della servitù come descritta in contratto. E' infatti indubbio che la stradina a nord non avesse, per tutta la sua estensione, la ampiezza precisata nello strumento, donde il dubbio che il contratto fosse infilciato da inesattezze, che, ipoteticamente, potevano anche investire l'effettiva dislocazione della servitù di passo. Poiché neppure le critiche rivolte all'operato del CTU e in parte correlate alla questione afferente al giudicato sono state oggetto di specifico esame nella sentenza impugnata, ne consegue che sussiste un rilevante vizio motivazionale sul punto che comporta la cassazione della sentenza sotto tale profilo. hooow Stante poi che sia il motivo su cui si basa il ricorso principale che gli altri 290000 due motivi del ricorso incidentale si articolano sulla situazione relativa alla stradina dislocata a Nord, gli stessi risultano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale, attesa l'anteriorità logica dello stesso. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Trieste, che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso incidentale;
assorbiti gli altri ed il ricorso principale;
cassa e rinvia alla Corte di appello di Trieste, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 13.2.2001 A Il Presidente Il Consigliere estensore Mus t followi IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Z. Co Roma 10 APR. 2001 Tolerico