CA
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5687 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3089/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, iscritto al n. 1091/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA l' (c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vanorio (cf.
) e (c.f. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE
E la (c.f.: con sede in Capua (CE), alla via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Maria Capua Vetere, n 93/95-105, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RE ER (c.f.
) e CE IR (c.f. , C.F._3 C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Controparte_1
Tribunale di S. Maria Capua Vetere al fine di ottenere dall' la somma Parte_3
indicata nella fattura azionata n. 9 del 2.10.2018, pari a € 61.632,73, “oltre interessi REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 come per legge”, dovuti a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per prestazioni di Radiologia eseguite dal 2010 al 2016 dalla in Controparte_1
regime di accreditamento con l' ed in virtù dei rispettivi contratti annuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1808/2019 l'adito Tribunale ordinava all' di corrispondere alla la somma di € 61.632,73, “oltre gli interessi Controparte_1
al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione al periodo di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione”.
3. Ricevutane la notificazione il 3 settembre 2019, l' proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2019, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: a) l'ingiunzione prevedeva il pagamento di interessi moratori su interessi moratori, sebbene “una volta intervenuto il pagamento dell'originaria sorta capitale si arresta(va) la maturazione degli interessi di mora”, con la conseguenza che, successivamente al pagamento dell'originaria fattura, “si capitalizzano gli interessi alla data del pagamento, che produrranno solo ulteriori interessi legali” ; 2); b) il calcolo adottato per la determinazione degli interessi era a suo giudizio erroneo, atteso che “il termine di decorrenza preso in esame risali(va) ad un'epoca antecedente rispetto a quello effettivo di pagamento delle fatture e non rispetta(va) il termine contrattualizzato per il pagamento”
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 gennaio 2020 la replicava alle difese avversarie affermando: a1) l'infondatezza Controparte_1
della contestazione relativa alla maturazione di interessi moratori su interessi moratori “desumibile dalla disposizione rinvenibile nell'art. 1284, IV e V comma, cod. civ., secondo cui dal momento della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ovvero dal D. Lgs. n°231/2002, come successivamente modificato dal D. Lgs. n°192/2012”; b1) la genericità della contestazione sul quantum richiesto, in quanto non era accompagnata da nessun conteggio alternativo, né era sostenuta da alcuna prova.
5. Con la sentenza n. 3953/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna delle spese a carico dell' ritenendo che nella
Pag. 2 di 7 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
fattispecie in esame sussistevano gli interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002, per cui non vi era necessità di messa in mora. Inoltre, in riferimento al quantum, specificava che l' a fronte della documentazione allegata dalla CP_1
circa le singole prestazioni eseguite e il momento dell'avvenuto pagamento,
[...]
non aveva formulato una specifica contestazione, né aveva depositato
“documentazione volta ad offrire adeguata e sufficiente prova in grado di contrastare le deduzioni della controparte”.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' che, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2022, si è sostanzialmente lamentata del fatto che il Tribunale abbia approfondito solo la questione dell'applicabilità alla specie del d.lgs n.
231/2002, senza esaminare le specifiche doglianze da essa proposte nell'atto di opposizione e relative:
a) alla duplicazione attuata dal giudice del monitorio e confermata dal
Tribunale in sede d'opposizione, consistente nella sua condanna al pagamento di
“ulteriori interessi moratori” in aggiunta a quelli già conteggiati e liquidati dal Centro nell'importo di 61.632,73 €, già riferiti alla sorte capitale delle prestazioni rese dal
2000 al 2006, sicché facendo riferimento l'ingiunzione al pagamento in aggiunta
“oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione al periodo di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione” avrebbe attuato una ingiusta duplicazione dei medesimi interessi di mora semplici;
b) all'erroneo calcolo degli interessi moratori effettuati dal , che, Pt_5
peraltro, né nel ricorso monitorio, né nella sua comparsa di costituzione in sede d'opposizione, come specificamente contestato dall' avrebbe indicato i fatti costitutivi del suo credito, tra cui il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, la scadenza delle fatture, la data degli intervenuti pagamenti della sorta capitale, i tassi applicati.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di: “1) nel merito, accertare e dichiarare la non debenza, l'inesistenza e comunque
l'inesigibilità del credito azionato, come specificato nei motivi d'appello e nelle eccezioni promosse in primo grado, con ogni conseguenza di legge ivi inclusa la revoca espressa del decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso, accogliere tutte le eccezioni formulate nell'interesse dell' in primo grado che si intendono tutte formalmente riproposte nel presente atto, col rigetto di ogni avversa pretesa ovvero
c. Pag. 3 di 7 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
in subordine la decurtazione delle avverse richieste e, comunque, con la revoca del
D.I. opposto;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali accessori di legge ed oneri riflessi in favore dell' .” Parte_3
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 nel giudizio di gravame, la ha resistito all'appello, domandando a Controparte_1
questa Corte di: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste;
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 345, comma II, c.p.c., le eccezioni nuove proposte in appello;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°3089/2021, resa dal Tribunale Ordinario di
Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 20.9.2021; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
8. Alla prima udienza del 18 aprile 2023 il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 15 luglio 2025, in cui la Corte ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345, co. 2, c.p.c., per avere l' ntrodotto, per la prima volta in appello, eccezioni nuove relative al divieto di produzione di interessi moratori su interessi moratori.
Al riguardo, va infatti, precisato che, col suo atto di opposizione, l' i era già lamentata della contestata duplicazione, sebbene non riferita- come eccepito dal
- all'importo della fattura n. 9 del 2008 di 61.632,73 €, ma al fatto che la Pt_5
condanna contenuta nel decreto ingiuntivo era relativa al pagamento sia del citato importo, sia degli ulteriori interessi di mora ex art. 5 co. 1 del d.lgs 231/2002, riferiti alle fatture per le prestazioni rese dal 2000 al 2006, così determinando
Pag. 4 di 7 Parte_4 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
effettivamente una duplicazione dei citati interessi, che, viceversa, a suo dire, si sarebbero cristallizzati (nel senso di essere determinati in via definitiva) con il pagamento della sorta capitale delle singole prestazioni, decorrendo i soli interessi moratori indicati nella citata fattura.
Sicché non vi è stata nessuna violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.
II. Nel merito, l'appello dell' è fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Innanzitutto, quanto alla seconda lamentela dell' relativa alla mancata indicazione del fatto costitutivo del credito del ed all'erroneo Pt_5
calcolo degli interessi, è vero che il primo Giudice nulla ha detto sull'eccezione formulata dall' in primo grado e relativa al fatto che il primo non avrebbe indicato, nella sua comparsa di costituzione, in sede d'opposizione, ed ancor prima, nel ricorso per decreto ingiuntivo, i fatti costitutivi del proprio credito di
61.632,73 €, non individuando, come era suo onere quale creditore della detta somma, la scadenza delle singole fatture, la data dei pagamenti, i tassi applicati ed il die a quo di decorrenza degli interessi moratori.
Tuttavia, secondo questa Corte, tale eccezione, riproposta dall' n appello, deve ritenersi infondata, con la conseguenza che la motivazione della sentenza di primo grado va in parte qua integrata sulla base della seguente motivazione.
Infatti, il Centro, dopo aver specificato che la fattura azionata si riferiva agli interessi moratori, aveva anche allegato alla sua comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione, il file denominato “1.Conteggio_interessi.pdf.p7m”, in cui riportava i “conteggi allegati, analiticamente sviluppati ed indicati nel prospetto per ciascuna fattura emessa nel periodo interessato (febbraio 2010 – novembre 2016)”, contenente appunto il calcolo degli interessi moratori richiesti con la citata fattura n. 9/2008, con indicazione, per ciascuna fattura emessa per le prestazioni di radiologia erogate dal Centro dal 2000 al 2006, della data di decorrenza degli interessi rispetto al termine per il pagamento, del richiamo agli interessi legali moratori del d.lgs n. 231/2002, sicché, la critica dell' ella mancata indicazione dei fatti costitutivi del credito si rivela infondata.
Né l' nella qualità di debitore, ha specificamente contestato, come era suo onere, i dati contenuti nel citato file, non depositando memorie istruttorie, né proponendo un calcolo alternativo a quello fornito dal . Pt_5
II.2. È, invece, fondata l'altra doglianza dell' relativa alla duplicazione degli interessi di mora ex d.lgs 231/2002, effettuata dal giudice del monitorio con c. Pag. 5 di 7 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
l'indicata condanna contenuta nel decreto ingiuntivo. L' al riguardo, sostiene che gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 non possono produrre ulteriori interessi al medesimo tasso maggiorato, ma solo interessi al tasso legale.
La tesi è corretta. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura,…, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art.
1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.” (così Cass.
31468/2018; Cass. 18438/2013).
Ne consegue che al Centro non possono spettare, sugli interessi moratori richiesti, ulteriori interessi moratori, ma semmai - secondo quanto prescritto dall'art. 1283 c.c. - solo gli interessi legali, non avendo peraltro esso specificamente richiesto gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., citati solo come prova della possibilità di cumulare, agli interessi moratori originari - secondo quanto prescritto da tale ultima norma - ulteriori interessi moratori, non come fatto costitutivo del proprio credito.
A conferma del fatto che il non ha chiesto tali interessi, vi è poi il fatto Pt_5
che il Tribunale in sede di condanna, su richiesta del primo, aveva fatto decorrere tali ulteriori interessi moratori dalla scadenza dei termini di pagamento delle singole fatture originarie (dal 2000 al 2006), non dalla domanda giudiziale, come prescritto dall'art. 1284, co. 4, c.c., sicché deve ritenersi che la non CP_1
li abbia espressamente richiesti né il Giudice li ha riconosciuti in sede di condanna
(cfr., da ult., Cass. 3499/2025, secondo cui “gli interessi al saggio maggiorato ex art.
1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc”).
III. In conclusione, l'appello dell' sul punto va accolto e la sentenza di primo grado, che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, va riformata, previa revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna dell' al solo pagamento sulla somma capitale di cui alla fattura n. 9 del 2 ottobre 2018, degli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., decorrenti, in assenza di prova di una c. Pag. 6 di 7 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
formale costituzione in mora notificata all' dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 3 settembre 2019, sino all'integrale pagamento.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, segue la condanna dell' al pagamento a favore dell'appellata, delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi – in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
52.000,01 € 260.000,00 € – in 8.109,22 € per il primo grado del giudizio, di cui
7.051,50 € per compensi al minimo tariffario e 1.057,72 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché 8.232,27 € per il secondo grado del giudizio, di cui 7.158,50 € per compensi al minimo tariffario e
1.073,77 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al solo avv. CE IR per il primo grado ed agli avv.
RE ER e CE IR, per il secondo grado (ciascuno nella misura del
50%), difensori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3089/2021, pubblicata il 21 settembre
2021, proposto dall' con citazione notificata alla Parte_1
il 14 marzo 2022: Controparte_1
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma la sentenza di primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l' al pagamento della somma di 61.632,73 €, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. decorrenti dal 3 settembre 2019 sino al soddisfo;
B) condanna l' l pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano per il primo grado in 8.109,22 €, di cui 7.051,50 € per compensi al minimo tariffario e 1.057,72 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché 8.232,27 € per il secondo grado del giudizio, di cui 7.158,50 € per compensi al minimo tariffario e 1.073,77 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al solo avv. CE IR per il primo grado ed agli avv. RE ER e CE
IR, per il secondo grado (ciascuno nella misura del 50%), difensori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
c. Pag. 7 di 7 Parte_3 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - ha deliberato di pronunziare la presente
S E NT E NZA nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3089/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, iscritto al n. 1091/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA l' (c.f. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
alla via Unità Italiana n. 28, in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vanorio (cf.
) e (c.f. ) C.F._1 Parte_2 C.F._2
APPELLANTE
E la (c.f.: con sede in Capua (CE), alla via Santa Controparte_1 P.IVA_2
Maria Capua Vetere, n 93/95-105, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti RE ER (c.f.
) e CE IR (c.f. , C.F._3 C.F._4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con un ricorso per decreto ingiuntivo la adiva il Controparte_1
Tribunale di S. Maria Capua Vetere al fine di ottenere dall' la somma Parte_3
indicata nella fattura azionata n. 9 del 2.10.2018, pari a € 61.632,73, “oltre interessi REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02 come per legge”, dovuti a titolo di interessi moratori maturati per il ritardato pagamento delle fatture emesse per prestazioni di Radiologia eseguite dal 2010 al 2016 dalla in Controparte_1
regime di accreditamento con l' ed in virtù dei rispettivi contratti annuali stipulati ai sensi dell'art. 8-quinquies del d. lgs. 502/1992.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1808/2019 l'adito Tribunale ordinava all' di corrispondere alla la somma di € 61.632,73, “oltre gli interessi Controparte_1
al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231
a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione al periodo di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione”.
3. Ricevutane la notificazione il 3 settembre 2019, l' proponeva opposizione con atto di citazione notificato il 10 ottobre 2019, deducendo, per quanto è d'interesse in questa sede, che: a) l'ingiunzione prevedeva il pagamento di interessi moratori su interessi moratori, sebbene “una volta intervenuto il pagamento dell'originaria sorta capitale si arresta(va) la maturazione degli interessi di mora”, con la conseguenza che, successivamente al pagamento dell'originaria fattura, “si capitalizzano gli interessi alla data del pagamento, che produrranno solo ulteriori interessi legali” ; 2); b) il calcolo adottato per la determinazione degli interessi era a suo giudizio erroneo, atteso che “il termine di decorrenza preso in esame risali(va) ad un'epoca antecedente rispetto a quello effettivo di pagamento delle fatture e non rispetta(va) il termine contrattualizzato per il pagamento”
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17 gennaio 2020 la replicava alle difese avversarie affermando: a1) l'infondatezza Controparte_1
della contestazione relativa alla maturazione di interessi moratori su interessi moratori “desumibile dalla disposizione rinvenibile nell'art. 1284, IV e V comma, cod. civ., secondo cui dal momento della domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ovvero dal D. Lgs. n°231/2002, come successivamente modificato dal D. Lgs. n°192/2012”; b1) la genericità della contestazione sul quantum richiesto, in quanto non era accompagnata da nessun conteggio alternativo, né era sostenuta da alcuna prova.
5. Con la sentenza n. 3953/2021, pubblicata il 21 settembre 2021, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna delle spese a carico dell' ritenendo che nella
Pag. 2 di 7 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
fattispecie in esame sussistevano gli interessi moratori di cui al d. Lgs. 231/2002, per cui non vi era necessità di messa in mora. Inoltre, in riferimento al quantum, specificava che l' a fronte della documentazione allegata dalla CP_1
circa le singole prestazioni eseguite e il momento dell'avvenuto pagamento,
[...]
non aveva formulato una specifica contestazione, né aveva depositato
“documentazione volta ad offrire adeguata e sufficiente prova in grado di contrastare le deduzioni della controparte”.
6. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' che, con atto di citazione notificato il 14 marzo 2022, si è sostanzialmente lamentata del fatto che il Tribunale abbia approfondito solo la questione dell'applicabilità alla specie del d.lgs n.
231/2002, senza esaminare le specifiche doglianze da essa proposte nell'atto di opposizione e relative:
a) alla duplicazione attuata dal giudice del monitorio e confermata dal
Tribunale in sede d'opposizione, consistente nella sua condanna al pagamento di
“ulteriori interessi moratori” in aggiunta a quelli già conteggiati e liquidati dal Centro nell'importo di 61.632,73 €, già riferiti alla sorte capitale delle prestazioni rese dal
2000 al 2006, sicché facendo riferimento l'ingiunzione al pagamento in aggiunta
“oltre gli interessi al tasso previsto dall'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 a partire dal trentesimo giorno successivo ai termini convenzionali di pagamento come dedotti in contratto in relazione al periodo di emissione delle fatture e fino all'effettiva corresponsione” avrebbe attuato una ingiusta duplicazione dei medesimi interessi di mora semplici;
b) all'erroneo calcolo degli interessi moratori effettuati dal , che, Pt_5
peraltro, né nel ricorso monitorio, né nella sua comparsa di costituzione in sede d'opposizione, come specificamente contestato dall' avrebbe indicato i fatti costitutivi del suo credito, tra cui il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori, la scadenza delle fatture, la data degli intervenuti pagamenti della sorta capitale, i tassi applicati.
Pertanto, nelle sue conclusioni, ha domandato a questa Corte di: “1) nel merito, accertare e dichiarare la non debenza, l'inesistenza e comunque
l'inesigibilità del credito azionato, come specificato nei motivi d'appello e nelle eccezioni promosse in primo grado, con ogni conseguenza di legge ivi inclusa la revoca espressa del decreto ingiuntivo opposto;
2) In ogni caso, accogliere tutte le eccezioni formulate nell'interesse dell' in primo grado che si intendono tutte formalmente riproposte nel presente atto, col rigetto di ogni avversa pretesa ovvero
c. Pag. 3 di 7 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
in subordine la decurtazione delle avverse richieste e, comunque, con la revoca del
D.I. opposto;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali accessori di legge ed oneri riflessi in favore dell' .” Parte_3
7. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 26 luglio 2022 nel giudizio di gravame, la ha resistito all'appello, domandando a Controparte_1
questa Corte di: “in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434, comma I, c.p.c., in quanto privo dei requisiti e delle indicazioni ivi previste;
- in via preliminare, ai sensi dell'art. 348bis c.p.c., dichiarare inammissibile l'appello, in quanto palesemente sprovvisto di elementi di plausibile fondatezza;
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibili, ai sensi dell'art. 345, comma II, c.p.c., le eccezioni nuove proposte in appello;
- in via principale e nel merito, per le causali sopra esposte, rigettare integralmente l'appello proposto e, per l'effetto, confermare la sentenza n°3089/2021, resa dal Tribunale Ordinario di
Santa Maria Capua Vetere e pubblicata il 20.9.2021; − di conseguenza, porre a carico dell'appellante spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
8. Alla prima udienza del 18 aprile 2023 il giudizio è stato rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni, poi tenutasi il 15 luglio 2025, in cui la Corte ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di ius novorum di cui all'art. 345, co. 2, c.p.c., per avere l' ntrodotto, per la prima volta in appello, eccezioni nuove relative al divieto di produzione di interessi moratori su interessi moratori.
Al riguardo, va infatti, precisato che, col suo atto di opposizione, l' i era già lamentata della contestata duplicazione, sebbene non riferita- come eccepito dal
- all'importo della fattura n. 9 del 2008 di 61.632,73 €, ma al fatto che la Pt_5
condanna contenuta nel decreto ingiuntivo era relativa al pagamento sia del citato importo, sia degli ulteriori interessi di mora ex art. 5 co. 1 del d.lgs 231/2002, riferiti alle fatture per le prestazioni rese dal 2000 al 2006, così determinando
Pag. 4 di 7 Parte_4 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
effettivamente una duplicazione dei citati interessi, che, viceversa, a suo dire, si sarebbero cristallizzati (nel senso di essere determinati in via definitiva) con il pagamento della sorta capitale delle singole prestazioni, decorrendo i soli interessi moratori indicati nella citata fattura.
Sicché non vi è stata nessuna violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.
II. Nel merito, l'appello dell' è fondato sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Innanzitutto, quanto alla seconda lamentela dell' relativa alla mancata indicazione del fatto costitutivo del credito del ed all'erroneo Pt_5
calcolo degli interessi, è vero che il primo Giudice nulla ha detto sull'eccezione formulata dall' in primo grado e relativa al fatto che il primo non avrebbe indicato, nella sua comparsa di costituzione, in sede d'opposizione, ed ancor prima, nel ricorso per decreto ingiuntivo, i fatti costitutivi del proprio credito di
61.632,73 €, non individuando, come era suo onere quale creditore della detta somma, la scadenza delle singole fatture, la data dei pagamenti, i tassi applicati ed il die a quo di decorrenza degli interessi moratori.
Tuttavia, secondo questa Corte, tale eccezione, riproposta dall' n appello, deve ritenersi infondata, con la conseguenza che la motivazione della sentenza di primo grado va in parte qua integrata sulla base della seguente motivazione.
Infatti, il Centro, dopo aver specificato che la fattura azionata si riferiva agli interessi moratori, aveva anche allegato alla sua comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione, il file denominato “1.Conteggio_interessi.pdf.p7m”, in cui riportava i “conteggi allegati, analiticamente sviluppati ed indicati nel prospetto per ciascuna fattura emessa nel periodo interessato (febbraio 2010 – novembre 2016)”, contenente appunto il calcolo degli interessi moratori richiesti con la citata fattura n. 9/2008, con indicazione, per ciascuna fattura emessa per le prestazioni di radiologia erogate dal Centro dal 2000 al 2006, della data di decorrenza degli interessi rispetto al termine per il pagamento, del richiamo agli interessi legali moratori del d.lgs n. 231/2002, sicché, la critica dell' ella mancata indicazione dei fatti costitutivi del credito si rivela infondata.
Né l' nella qualità di debitore, ha specificamente contestato, come era suo onere, i dati contenuti nel citato file, non depositando memorie istruttorie, né proponendo un calcolo alternativo a quello fornito dal . Pt_5
II.2. È, invece, fondata l'altra doglianza dell' relativa alla duplicazione degli interessi di mora ex d.lgs 231/2002, effettuata dal giudice del monitorio con c. Pag. 5 di 7 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
l'indicata condanna contenuta nel decreto ingiuntivo. L' al riguardo, sostiene che gli interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 non possono produrre ulteriori interessi al medesimo tasso maggiorato, ma solo interessi al tasso legale.
La tesi è corretta. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza della
Suprema Corte “a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura,…, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo dettata dall'art.
1283 c.c., dovendo escludersi che il debito per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.” (così Cass.
31468/2018; Cass. 18438/2013).
Ne consegue che al Centro non possono spettare, sugli interessi moratori richiesti, ulteriori interessi moratori, ma semmai - secondo quanto prescritto dall'art. 1283 c.c. - solo gli interessi legali, non avendo peraltro esso specificamente richiesto gli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c., citati solo come prova della possibilità di cumulare, agli interessi moratori originari - secondo quanto prescritto da tale ultima norma - ulteriori interessi moratori, non come fatto costitutivo del proprio credito.
A conferma del fatto che il non ha chiesto tali interessi, vi è poi il fatto Pt_5
che il Tribunale in sede di condanna, su richiesta del primo, aveva fatto decorrere tali ulteriori interessi moratori dalla scadenza dei termini di pagamento delle singole fatture originarie (dal 2000 al 2006), non dalla domanda giudiziale, come prescritto dall'art. 1284, co. 4, c.c., sicché deve ritenersi che la non CP_1
li abbia espressamente richiesti né il Giudice li ha riconosciuti in sede di condanna
(cfr., da ult., Cass. 3499/2025, secondo cui “gli interessi al saggio maggiorato ex art.
1284, quarto comma, c.c., richiedono un accertamento;
se richiedono un accertamento non sono un effetto legale della fattispecie;
se non sono un effetto legale in tanto possono essere pretesi, in quanto il titolo esecutivo contenga una pronuncia ad hoc”).
III. In conclusione, l'appello dell' sul punto va accolto e la sentenza di primo grado, che aveva confermato il decreto ingiuntivo opposto, va riformata, previa revoca del decreto ingiuntivo, con conseguente condanna dell' al solo pagamento sulla somma capitale di cui alla fattura n. 9 del 2 ottobre 2018, degli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., decorrenti, in assenza di prova di una c. Pag. 6 di 7 Parte_3 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
formale costituzione in mora notificata all' dalla data di notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuta il 3 settembre 2019, sino all'integrale pagamento.
IV. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, segue la condanna dell' al pagamento a favore dell'appellata, delle spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi – in base ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. Giustizia
55/2014 (come modificato con d.m. 147/2022) per i giudizi di valore compreso tra
52.000,01 € 260.000,00 € – in 8.109,22 € per il primo grado del giudizio, di cui
7.051,50 € per compensi al minimo tariffario e 1.057,72 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché 8.232,27 € per il secondo grado del giudizio, di cui 7.158,50 € per compensi al minimo tariffario e
1.073,77 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al solo avv. CE IR per il primo grado ed agli avv.
RE ER e CE IR, per il secondo grado (ciascuno nella misura del
50%), difensori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3089/2021, pubblicata il 21 settembre
2021, proposto dall' con citazione notificata alla Parte_1
il 14 marzo 2022: Controparte_1
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma la sentenza di primo grado, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna l' al pagamento della somma di 61.632,73 €, oltre interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. decorrenti dal 3 settembre 2019 sino al soddisfo;
B) condanna l' l pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, che si liquidano per il primo grado in 8.109,22 €, di cui 7.051,50 € per compensi al minimo tariffario e 1.057,72 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, nonché 8.232,27 € per il secondo grado del giudizio, di cui 7.158,50 € per compensi al minimo tariffario e 1.073,77 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori, con attribuzione al solo avv. CE IR per il primo grado ed agli avv. RE ER e CE
IR, per il secondo grado (ciascuno nella misura del 50%), difensori dell'appellata, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli, l'11 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
c. Pag. 7 di 7 Parte_3 Controparte_1