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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2800/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA RA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17001/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola 5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Snc 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064266570057 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2657/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 02820250046708846000 notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui atto prodromico risulta essere l'avviso di accertamento n. 064266570057 per ruolo n. 2025/001260, inerente a Tassa automobilistica anno 2020, emesso dalla Regione Campania.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento. N. 064266570057 anno di imposta 2020 che da cartella risulta notificato il 29.08.2023) e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Si è costituita ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità dell'attività di sua competenza.
Si è costituita la Regione Campania che ha depositato copia dell'Avviso di accertamento n. 064266570057
e relativa ricevuta di notifica, con tracciamento postale.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania risulta che, in relazione alla Tassa auto anno 2020 di cui al ruolo 2025 001260, è stata notificato l'avviso di accertamento. N. 064266570057 in data
29.08.2023.
Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006),
e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
Tale termine non risulta pertanto maturato alla data del 4.10.2025 di notifica della cartella di pagamento n.
02820250046708846000 oggetto di impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE RA RA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17001/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola 5 80143 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Snc 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 064266570057 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2657/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, la ricorrente, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 02820250046708846000 notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, il cui atto prodromico risulta essere l'avviso di accertamento n. 064266570057 per ruolo n. 2025/001260, inerente a Tassa automobilistica anno 2020, emesso dalla Regione Campania.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento. N. 064266570057 anno di imposta 2020 che da cartella risulta notificato il 29.08.2023) e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria.
Si è costituita ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità dell'attività di sua competenza.
Si è costituita la Regione Campania che ha depositato copia dell'Avviso di accertamento n. 064266570057
e relativa ricevuta di notifica, con tracciamento postale.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla Regione Campania risulta che, in relazione alla Tassa auto anno 2020 di cui al ruolo 2025 001260, è stata notificato l'avviso di accertamento. N. 064266570057 in data
29.08.2023.
Per la tassa automobilistica, il termine di prescrizione è fissato in 3 anni (art. 1, comma 163, L. n. 296/2006),
e decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto.
Tale termine non risulta pertanto maturato alla data del 4.10.2025 di notifica della cartella di pagamento n.
02820250046708846000 oggetto di impugnativa.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00