CASS
Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16823 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IN UL nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16823 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di OR UL CO volte ad ottenere le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore, che, con un solo motivo, censura l'illegittimità dell'ordinanza e dei provvedimenti ad essa antecedenti e successivi, rilevando che l'interessato non aveva avuto conoscenza dell'avviso di cui all'art. 656 cod. proc. pen. e degli atti connessi. 3.11 Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, dalla certificazione del DAP in atti, risulta che il ricorrente è stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, oggetto della sua richiesta principale, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza in data 12 ottobre 2022, ossia in pendenza del presente giudizio. 2. L'inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non comporta, come noto, la condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. 1, n. 11302 del 19 settembre 2017, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
lette le conclusioni del PG KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16823 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 20/12/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava le istanze di OR UL CO volte ad ottenere le misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore, che, con un solo motivo, censura l'illegittimità dell'ordinanza e dei provvedimenti ad essa antecedenti e successivi, rilevando che l'interessato non aveva avuto conoscenza dell'avviso di cui all'art. 656 cod. proc. pen. e degli atti connessi. 3.11 Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L'impugnazione va dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, dalla certificazione del DAP in atti, risulta che il ricorrente è stato ammesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, oggetto della sua richiesta principale, con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Potenza in data 12 ottobre 2022, ossia in pendenza del presente giudizio. 2. L'inammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non comporta, come noto, la condanna alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto non configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. 1, n. 11302 del 19 settembre 2017, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022