Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
L'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, legge 3 maggio 1982, n.203, sussiste esclusivamente a carico di chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari, la quale ultima non si rende configurabile nella ipotesi in cui l'attore prospetti che il fondo, di cui chiede il rilascio, è detenuto dalla controparte senza titolo( nella specie, contratto di comodato scaduto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PO NA, PO AR, PO UC, PO ON;
PO ME e PO EN, quali eredi di PO EL, elettivamente domiciliati in Roma, via Banco di Santo Spirito n. 48, presso l'avv. Giulio Ritarossi (studio D'Ottavi) che li e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IR IO, IR LF IA, IR EN, IR LI, IR TI e RA EN, quali eredi di IR DO, elettivamente domiciliato in Roma, via Baglivi n. 5/d, presso l'avv. Giuseppe Felici, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, sezione specializzata agraria, n. 3287/98 del 6 novembre - 15 dicembre 1998 (R.G. 2869/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 23 settembre 1982 EL NA, AR, UC, ON, ME e PO EN convenivano in giudizio, innanzi al pretore di Alatri, IR DO: premesso che costui senza titolo alcuno era nel godimento di un loro fondo estero are 24.48 gli attori chiedevano la condanna del convenuto al rilascio del fondo in discussione.
Costituitosi in giudizio il convenuto eccepiva, in limine, l'incompetenza per materia dell'adito giudice a conoscere della controversia, per essere competente la sezione specializzata agraria presso il tribunale di Frosinone.
Riassunto il giudizio innanzi al giudice indicato come competente e svoltasi l'istruttoria del caso la sezione adita, con sentenza 30 dicembre 1997 accoglieva la domanda attrice. Gravata tale pronunzia da IR IO, LF, IA, EN, LI, TI ed EN, quali eredi di IR DO, la corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, con sentenza 6 novembre - 15 dicembre 1998, in totale riforma della decisione dei primi giudici, dichiarava improcedibile la domanda dei PO, atteso che costoro non avevano adempiuto, prima della riassunzione della causa innanzi alla sezione specializzata agraria, all'onere del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo, illustrato da memoria, PO NA, AR, UC, ON, ME e EN, quali eredi di PO EL. Resistono, con controricorso, IR IO, LF IA, EN, LI e TI, nonché RA EN, quali eredi di IR DO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come osservato in parte espositiva il presente giudizio, è stato instaurato da EL NA, AR, UC, ON, ME nonché da CA EN
contro
IR DO sul rilievo che quest'ultimo si era immesso senza titolo in un fondo di loro proprietà di are 24,48 ed è diretto all'accertamento, da un lato, che tale detenzione è priva di qualsiasi titolo giustificativo, dall'altro, a sentir condannare il IR al rilascio del fondo. I giudici di secondo grado hanno dichiarato la
"improcedibilità" della domanda attrice perché "la riconosciuta competenza della sezione agraria a dirimere la controversia, avente ad oggetto il rilascio del fondo, comporta l'esigenza che sia promosso, da chi agisce in giudizio, il preventivo esperimento della procedura conciliativa (prevista dall'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203)" e "a tale onere gli attori non hanno adempiuto" per cui "la loro domanda è improponibile".
2. Con l'unico motivo i ricorrenti, denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, in relazione agli artt. 360 nn. 3 e 5 c.p.c." censurano la sentenza gravata atteso che erroneamente i giudici del merito, a seguito della adesione dell'attore alla eccepita incompetenza del giudice ordinario, hanno ritenuto l'adesione, da parte sua, anche all'affermazione - sempre contestata - che tra le parti fosse in corso un rapporto di affitto agrario.
In ogni caso, proseguono i ricorrenti, sussiste l'obbligo del tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 46 della legge n. 203 del 1982, esclusivamente qualora di deduca in giudizio una domanda relativa a controversia agraria e non quando l'attore agisce per ottenere il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto senza titolo.
3. Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.
A prescindere dalla circostanza che la sentenza gravata pur avendo, nel dispositivo (letto in udienza) dichiarato la "improcedibilità" della domanda, in parte motiva, afferma che la domanda attrice è "improponibile", si osserva che la conclusione fatta propria nella specie dalla corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, è in contrasto, vuoi con la non equivoca lettera della legge, vuoi con l'interpretazione che di questa da oltre tre lustri dà questa Corte regolatrice.
3.1. "Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari - dispone l'art. 46, comma 1, della l. 3 maggio 1982, n. 203 - è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio".
"Il capo dell'ispettorato - prevede il comma 2 della stessa disposizione - entro venti giorni dalla comunicazione ... convoca le parti ... per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza". Pacifico quanto sopra è palese l'errore - di diritto - in cui sono incorsi i giudici a quibus allorché hanno ritenuto che è sufficiente, perché sorga a carico dell'attore (nonché, per le eventuali domande riconvenzionali, del convenuto) l'onere previsto dalle disposizioni sopra richiamate, la proposizione di una domanda devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria. Facendo la norma positiva, in termini non equivoci, riferimento a "domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari" è di palmare evidenza che la stessa lungi dal prevedere la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione in presenza di qualsiasi controversia devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria (come del tutto immotivatamente affermato dalla sentenza ora gravata) richiede un requisito "diverso" e, cioè, che la controversia che si intende proporre riguardi una controversia in materia di contratti agrari.
Certo quanto sopra, allorché l'attore - come nel caso di specie - deduca che si è a fronte a una abusiva occupazione del suo immobile da parte del convenuto, è palese che lo stesso non fa valere una domanda relativa a controversia in materia di contratti agrari.
Nè, la conclusione muta, qualora, per effetto delle difese del convenuto, la controversia diviene di competenza della sezione specializzata agraria.
Stricto iure è palese che in una tale evenienza mentre non è soggetta al previo tentativo di conciliazione ne' la deduzione dell'attore che il convenuto detiene senza titolo il fondo, ne' la mera eccezione - svolta, cioè, al solo fine di paralizzare la domanda attrice - del convenuto che si è, in realtà, a fronte di un contratto agrario, sarebbe onere della parte convenuta, sollecitare il tentativo di conciliazione in parola ogniqualvolta formuli domande riconvenzionali dirette all'accertamento, di un rapporto di affitto agrario, o di diritti da questo derivanti.
3.2. Quanto precede, del resto, trova conforto - come sopra anticipato - in una giurisprudenza, assolutamente pacifica, di questa Corte regolatrice, da cui senza alcuna motivazione al riguardo, totalmente prescinde la pronunzia ora impugnata.
Nella prima occasione in cui questa Corte, a quel che risulti, ebbe ad affrontare lo specifico problema ora in esame, la stessa osservò, testualmente, che "la necessità del tentativo di conciliazione non può ritenersi così ampia da comprendere anche le controversie in cui non si discute dei vari profili del rapporto agrario, ma dell'esistenza stessa del contratto".
"Non si vede, infatti, quale reale apporto possano dare il capo dell'ispettorato agrario e i rappresentanti delle associazioni professionali, per risolvere in via transattiva una questione di tale portata, e, quindi, è ragionevole concludere che il legislatore ha inteso escludere il tentativo di conciliazione in questi casi". (Così, in termini, Cass. 26 luglio 1986, n. 4796, specie in motivazione).
La questione specifica è stata, successiva, esaminata, ex professo, da Cass. 19 agosto 1991, n. 8881 che sul punto specifico (in motivazione) ebbe ad osservare: "è evidente (stante la formulazione dell'art. 46, comma 1, n. 203 del 1982) che il presupposto per l'applicazione della norma è la domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari".
"Sicché quando l'attore agisce in giudizio per ottenere il rilascio di un fondo sostenendo che lo stesso è detenuto dal convenuto senza titolo propone in giudizio una domanda che non ha per oggetto una controversia relativa ad un contratto agrario, ché, anzi, questo è espressamente escluso dalla prospettazione della domanda".
"Che poi la controversia venga portata alla cognizione del giudice specializzato agrario in conseguenza della proposizione della domanda riconvenzionale da parte del convenuto il quale fa valere un presunto suo titolo, è circostanza che evidentemente non incide sulla natura dell'azione esperita dall'attore che rimane non relativa ad un rapporto agrario".
"Di conseguenza il tentativo di conciliazione non può essere ritenuto obbligatorio in siffatta fattispecie" (così, in particolare, Cass. 19 agosto 1991, n. 8881, cit.). Sempre in questa ottica, nella giurisprudenza successiva si è osservato che "l'art. 46 della legge n. 203 stabilisce l'obbligatorietà del previo tentativo di conciliazione per chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in materia di contratti agrari. Nella specie l'attrice, con la domanda introduttiva, propose una domanda di rilascio di un fondo detenuto in forza di contratto di comodato scaduto e, quindi, senza titolo. Non aveva perciò obbligo di osservare l'art. 46 suddetto. Nè tale obbligo poteva derivare dal fatto che il giudice adito, in conseguenza dell'eccezione del convenuto di essere titolare di un contratto agrario, dichiarò la propria incompetenza per materia in favore della sezione specializzata agraria".
"Invero nel caso di declaratoria di incompetenza del giudice adito la riassunzione del processo non comporta la instaurazione di un nuovo rapporto processuale ma costituisce la prosecuzione di quello promosso davanti al giudice dichiaratosi incompetente e si ricollega quindi all'originario atto introduttivo". "Per altro, poiché l'attore - nella fattispecie - nega l'esistenza di un contratto agrario, e quindi nega che si controverta in tale materia, sarebbe un controsenso obbligarlo ad esperire il tentativo di conciliazione" (così, in termini, Cass. 16 aprile 1993, n. 4534, specie in motivazione). I principi sopra trascritti sono stati, nel tempo, confermati, altresì, tra le altre, da Cass. 5 ottobre 1995, n. 10447, nonché da Cass. 22 maggio 1997, n. 4566, e da Cass. 16 luglio 1997, n. 6517;
Cass. 25 maggio 1998, n. 5196, che evidenzia - tra l'altro - come non sia affatto necessario, per potere adire la sezione agraria, il previo tentativo di conciliazione, spettando, poi a questa accertare se la domanda sottoposta al suo esame riguarda, o meno, una controversia in materia di contratti agrari, con conseguente operatività dell'art. 46, comma 1, n. 203 del 1982.
3.3. Nel resistere alle argomentazioni svolte dalla parte ricorrente i controricorrenti fanno presente che la tesi di controparte "farebbe sì che pur eccepita l'incompetenza del giudice adito e ancorché tale incompetenza fosse rilevata, con la conseguente riassunzione della causa di fronte alla sezione specializzata agraria, sia per ciò solo consentito disapplicare una norme che preveda, a pena di improcedibilità un tentativo di conciliazione".
"Se così fosse - proseguono i controricorrenti - non sarebbe più la legge a dettare la disciplina e la procedura applicabile a determinate controversie, ma la volontà di una sola parte, pur riconoscendosi formalmente all'altra la facoltà di eccepire una questione di competenza e permettendole di adire così il giudice competente per materia".
"Se fosse assecondato l'assunto di parte ricorrente - rilevano ancora i controricorrenti - non potrebbe non concludersi che l'art. 46 .. è sotto tale profilo incostituzionale per violazione del diritto di difesa e irrazionalità della previsione ex artt. 24 e 3 cost.", atteso che "mentre si riconosce alla parte convenuta la facoltà di rivolgersi al giudice competente per materia, nello stesso momento si devia dalla procedura ordinaria davanti a tale organo giudicante, ponendo la stessa parte nella posizione di colui alla quale quel titolo di possesso del fondo, ancor prima di provarlo, lo disconosce, tant'è vero che si prevede come inutile il tentativo di conciliazione altrimenti obbligatorio a causa della forma della tesi attrice e solo di quella".
L'assunto non coglie nel segno.
Come osservato sopra il "discrimine", tra "domande" la cui proposizione in giudizio deve essere preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, n. 203 del 1982 e domande che possono essere liberamente proposte senza il ricordato adempimento, non è - come reputa il giudice a quo e come invoca la difesa dei controricorrenti - la proposizione di una domanda di competenza della sezione specializzata agraria, ma la circostanza che sia stata, o meno, proposta, in sede giudiziaria, "una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari" (implicitamente in questo senso, altresì, C. cost. 21 gennaio 1988, n. 73, resa, appunto, con riguardo ad una controversia in materia di contratti agrari di competenza del pretore giudice del lavoro). Non controverso, alla luce delle considerazioni esposte sopra, che la domanda con la quale l'attore "prospetta" che il convenuto è detentore senza titolo di un certo fondo, per non essere mai esistito, tra le parti, un contratto di affitto, o per essere questo, cessato, non introduce una "una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari" è palese che la stessa non deve essere preceduta dal previo tentativo di conciliazione in questione non solo ove la domanda sia stata formulata innanzi al giudice ordinario e poi rimessa, in considerazione delle eccezioni della parte convenuta, alla sezione specializzata agraria, ma anche qualora sia proposta, ab origine, innanzi alla detta sezione specializzata agraria.
Ciò specie tenuto presente che l'art. 14 preleggi prevede espressamente che le leggi "che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
Certo che la disposizione di cui all'art. 46, n. 203 del 1982, con il prevedere l'onere di sollecitare il tentativo di conciliazione innanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, prima di adire il giudice, si pone come "eccezione" rispetto alla regola generale, e, contemporaneamente, realizza una attenuazione del diritto costituzionalmente garantito "di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi" (cfr. art. 24, comma 1, cost.) è palese che la disposizione stessa non può trovare applicazione "oltre i casi e i tempi in essa considerati".
4. La sentenza gravata, che non si è attenuta ai principi di diritto sopra espressi, in conclusione, deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Roma, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che, si atterrà al seguente principio di diritto: "l'onere del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, l. 3 maggio 1982, n. 203, sussiste esclusivamente a carico di chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari e non è tale la controversia nella quale l'attore prospetti che il fondo, di cui chiede il rilascio, è detenuto dalla controparte senza titolo".
Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 385 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla stessa sezione specializzata agraria presso la Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2002