Sentenza 4 giugno 1998
Massime • 1
Il reato di omesso deposito del bilancio costituisce reato omissivo proprio a carattere permanente, la cui consumazione si protrae sino al tardivo adempimento dell'obbligo, o alla presentazione del bilancio da parte del curatore a norma dell'art. 89 secondo comma Legge Fall., o all'emanazione di sentenza anche non irrevocabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/1998, n. 9395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9395 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Alfonso MALINCONICO Presidente del 4.6.98
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Lucio TOTH " N. 1175
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Mario ROTELLA " N. 3116/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da ZI FO, n. Terzigno il 19.10.52 Avverso sentenza 19.11.97 C.A. NAPOLI Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA udito il Pubblico Ministero nella persona del s.p.g. di A. AL che ha concluso per inammissibilità
- ritenuto -
1 - ZI FO, dichiarato fallito con sentenza 25.7.90, è stato condannato dal pretore di Napoli, con sentenza 25.10.96 a m.7 rec. per i reati di cui agli art. a).217/2 L.F. (omessa tenuta di libri e scritture) e b) 220 L.F., omesso deposito del bilancio della società IFIN di cui era amministratore. Con sentenza 19.11.97, la C.A. ha dichiarato estinto il reato sub a, per prescrizione e rideterminato la pena per il reato sub b, con generiche, in m.4 di reclusione, perché di natura permanente, avendo dichiarato il curatore in giudizio che l'imputato non aveva depositato i bilanci ne' nei termini stabiliti, ne' successivamente. Ricorre, implicitamente per violazione di legge, sostenendo che, notificata la sentenza dichiarativa di fallimento, decorre un termine, trascorso il quale, scatta la contestazione di cui all'art. 220 L.F. e che pertanto deve ritenersi estinto per prescrizione anche il reato sub b.
2 - Il ricorso è infondato. Per costante giurisprudenza di questa corte (cfr. già sez.V, 12.3.84, 2310, preceduta da idem 23.11.81, n. 10515 idem, 26.3.1980, 4161 idem, 20.3.80, 3901 idem, 6.6.84, 5265 e seguita da ultimo da idem, 23.5.95, Gatti, CED rv. 201341), il reato di omesso deposito del bilancio costituisce reato omissivo proprio a carattere permanente, la cui consumazione si protrae sino al tardivo adempimento dell'obbligo, o alla presentazione del bilancio da parte del curatore a norma dell'art. 89/2 L. F., o all'emanazione di sentenza anche non irrevocabile (come nella specie), fatti che determinano la cessazione della permanenza. La ratio di questa interpretazione è nella palese dannosità del protrarsi del comportamento omissivo ai fini della procedura fallimentare.
Pertanto il reato in discorso è lungi dall'essere prescritto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998