Articolo 1 della Legge 24 maggio 1926, n. 898
Versione
7 giugno 1926
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtu' di delegazione di poteri legislativi.

Sono altresi' convalidati i Regi decreti, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea -

Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati -

Belluzzo - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 7 giugno 1926