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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0052090 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1467/22 Ricorrente_7 La società “ S.P.A” in persona del direttore generale Rappresentante_1 Ricorrente_5 Ricorrente_6 Ricorrente_4sig. , e, i sigg. , , Ricorrente_1 Ricorrente_3 Ricorrente_2, , e , tutti a Difensore_2 Difensore_1mezzo dei, dott.ri e , impugnavano avviso di accertamento catastale n.2022FG0052090 notificato il dì 08/04/2022 dall'Agenzia Entrate di Foggia - Territorio, in rettifica Luogo_1della rendita catastale per la costituzione di n.8 aerogeneratori in agro di Foggia, ” in Cat. “D/1.
Motivi ricorso
Premesso che la controversia instaurata, consegue alla norma introdotta dall'art.1 c.22 Legge n.208/2015, c.d. “Decreto imbullonati” e attiene alla nuova dichiarazione in catasto, di unità immobiliari preesistenti, comportante lo scorporo, secondo i dettami legislativi, di impianti, attrezzature, macchinari e congegni funzionali allo specifico processo produttivo;
che tale rettifica rinviene solo da atti interni all'Amministrazione, Circolari e Risoluzioni e non certo da fonti normative, così da non poter legittimarne l'operato; offre a conforto della tesi esposta plurime sentenze espresse dalla Suprema Corte di Cassazione, quali Ordinanze nn. 7920/2022, 7921/2022, 7922/2022; Ordinanze nn. 8141/2022 e 8142/2022; i Giudici di legittimità, chiamati ad esprimersi su una vicenda esattamente analoga a quella di causa, hanno ampiamente dissertando sul rinnovato dettato normativo di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015 ed hanno integralmente accolto le doglianze della società contribuente con Sentenza n.37916/2021 per contenzioso tra le stesse parti;
rappresenta in particolare,
• Illegittimità della rettifica per violazione della ratio portata dalla normativa e per falsa applicazione dei dettami dell'art.1 cc. 21 e 22 Legge n.208/2015, norma nata per deflazionare il contenzioso, che ha invece ingenerato altro filone di contenzioso, per falsa interpretazione dei criteri applicativi della categoria di componenti impiantistici, contravvenendo anche alla prassi della stessa agenzia con Circolare n.6/2012 che prevede soggette ad accatastamento << tutte quelle componenti che
….., contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare specifica autonomia funzionale e reddituale.>>
• Illegittimità per violazione dell'art.7 Legge n.212/2000, poiché l'Ufficio invece di procedere alla stima diretta, richiama impropriamente la motivazione di precedenti valori, in violazione dei principi che regolano la materia, con l'inclusione nella determinazione del capitale fondiario, anche post decreto imbullonati, della torre dell'impianto, in quanto parte della componente impiantistica e quindi da escludere dal calcolo;
Chiede pertanto, la nullità/illegittimità dell'avviso, per le motivazioni addotte, con vittoria di spese. L'Agenzia Entrate - Territorio costituita con memorie depositate in Commissione, deduce la corretta motivazione, così come disposto dall'art.65 c.2 DPR n.1142/1949 oltre al fatto che, trattandosi di immobili in categoria speciale “D”, la rendita è calcolata mediante stima diretta al biennio 1998/99, come dai valori indicati nell'elenco allegato all'atto di rettifica;
rileva inoltre in via preliminare che la rettifica dell'accertamento in autotutela non rientra nei casi di riapertura dei termini di legge e quindi ha effetto ex tunc, cioè retroattivo, anche perché sostanzialmente l'Ufficio procedeva alla correzione di un errore materiale con riferimento alla sentenza della CTP n.154/2016;
In punto di diritto - che, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, ex multis, con sentenza n.1060 del 21/01/2010, trattandosi di attribuzione di rendita ai sensi del D.M. 701/94 (procedura di accatastamento Docfa) e per stima diretta, per gli immobili in Cat. “D”, gli obblighi motivazionali sono conosciuti e facilmente conoscibili dal contribuente poiché posti in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, e quindi la mancata allegazione non costituisce difetto di motivazione, anche in relazione alla chiara indicazione delle norme cui l'Ufficio ha ottemperato per la determinazione della rendita;
precisa che la prevista “stima diretta” non è da intendere con sopralluogo, anche in ragione del fatto che l'Ufficio opera su dati descrittivi, dimensionali e grafici del Docfa. Rappresenta quindi, che i procedimenti avverso la rendita catastale, ai sensi del 3° comma dell'art.2 D.Lgs. n.546/92 attengono a controversie inerenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale>; che, operando nel rispetto delle vigenti norme catastali, al capitale fondiario così determinato per la destinazione in Categoria "D1" è applicato il saggio d'interesse o fruttuosità saggio che trova riscontro nel 2%, determinato attraverso il mercato e investimenti concorrenti con quello edilizio;
Nel merito - Premesso che l'oggetto di ricorso è una torre eolica, soggetto al riaccatastamento, con la rideterminazione della rendita catastale in base alla novella di cui all'art.1 c. 21 e seguenti Legge di stabilità n.208/2015 (cd. legge sugli imbullonati), la società ricorrente proponeva per l'immobile in questione un valore complessivo del capitale fondiario non pertinente con i dettami di legge.
Con particolare riferimento alle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, quanto rappresentato da parte ricorrente (concordato con il prontuario), nuove fonti interpretative, la Circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, “...non sono più oggetto di stima [...] gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter ”; la successiva nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare ha evidenziato che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentano opere annoverabili nel genere delle “costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta delle centrali eoliche;
a ulteriore conferma, la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, sull'argomento, precisava che “.Le caratteristiche tipologico - costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. ”
Evidenzia attraverso dei calcoli riferiti ad analoghi progetti di parchi eolici il costo ritraibile della pala, costi ancorché comunicati dalla stessa società in precedenti attività che attraverso coefficienti Istat (2004) ridotti al biennio 1988/89 rideterminano il valore di ciascun aerogeneratore in
€480.000/Mw; valori similari proposti da altre società del settore e in linea con sentenza della CTR Puglia sez. staccata di Foggia n.1541/2017. La stessa giurisprudenza di merito della CTR Puglia sez. stacc. di Foggia, con Sentenza n.1994//15, nel confermare la sentenza della CTP di Foggia n.1372/14, nel caso di un'antenna di altezza pari a mt.24,00, riteneva che tali manufatti erano soggetti ad accatastamento (Sentenza allegata).
Alla luce di quanto detto, la stima della rendita catastale è stata effettuata con riferimento ai nuovi criteri di cui all'art.1 c.21 della Legge 208/2015 scorporando dalla stima solo i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
La percentuale complessiva delle suddette componenti, così dimostrato e portato a conoscenza del contribuente con l'allegato alla notifica, è complessivamente pari al 38,9 % della valutazione precedente già in atti, tenendo conto della rendita previgente.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente con successive note depositate sul PTT richiede la cessata materia del contendere, sulla scorta della intervenuta Conciliazione giudiziale con la parte ricorrente, n.500041/2025 prot.161835 del 30/09/2025, con la conseguente cessazione della materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte resistente, dell'accordo Conciliativo n.500041/2025 prot.161835 del 30/09/2025, depositando comunicazione in merito sul PTT, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione giudiziale. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 15/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente GRANIERI GIORGIO, Relatore SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 15/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1467/2022 depositato il 07/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 P.IVA_1 S.p.a. -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2022FG0052090 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1467/22 Ricorrente_7 La società “ S.P.A” in persona del direttore generale Rappresentante_1 Ricorrente_5 Ricorrente_6 Ricorrente_4sig. , e, i sigg. , , Ricorrente_1 Ricorrente_3 Ricorrente_2, , e , tutti a Difensore_2 Difensore_1mezzo dei, dott.ri e , impugnavano avviso di accertamento catastale n.2022FG0052090 notificato il dì 08/04/2022 dall'Agenzia Entrate di Foggia - Territorio, in rettifica Luogo_1della rendita catastale per la costituzione di n.8 aerogeneratori in agro di Foggia, ” in Cat. “D/1.
Motivi ricorso
Premesso che la controversia instaurata, consegue alla norma introdotta dall'art.1 c.22 Legge n.208/2015, c.d. “Decreto imbullonati” e attiene alla nuova dichiarazione in catasto, di unità immobiliari preesistenti, comportante lo scorporo, secondo i dettami legislativi, di impianti, attrezzature, macchinari e congegni funzionali allo specifico processo produttivo;
che tale rettifica rinviene solo da atti interni all'Amministrazione, Circolari e Risoluzioni e non certo da fonti normative, così da non poter legittimarne l'operato; offre a conforto della tesi esposta plurime sentenze espresse dalla Suprema Corte di Cassazione, quali Ordinanze nn. 7920/2022, 7921/2022, 7922/2022; Ordinanze nn. 8141/2022 e 8142/2022; i Giudici di legittimità, chiamati ad esprimersi su una vicenda esattamente analoga a quella di causa, hanno ampiamente dissertando sul rinnovato dettato normativo di cui all'art. 1, comma 21, L. 208/2015 ed hanno integralmente accolto le doglianze della società contribuente con Sentenza n.37916/2021 per contenzioso tra le stesse parti;
rappresenta in particolare,
• Illegittimità della rettifica per violazione della ratio portata dalla normativa e per falsa applicazione dei dettami dell'art.1 cc. 21 e 22 Legge n.208/2015, norma nata per deflazionare il contenzioso, che ha invece ingenerato altro filone di contenzioso, per falsa interpretazione dei criteri applicativi della categoria di componenti impiantistici, contravvenendo anche alla prassi della stessa agenzia con Circolare n.6/2012 che prevede soggette ad accatastamento << tutte quelle componenti che
….., contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare specifica autonomia funzionale e reddituale.>>
• Illegittimità per violazione dell'art.7 Legge n.212/2000, poiché l'Ufficio invece di procedere alla stima diretta, richiama impropriamente la motivazione di precedenti valori, in violazione dei principi che regolano la materia, con l'inclusione nella determinazione del capitale fondiario, anche post decreto imbullonati, della torre dell'impianto, in quanto parte della componente impiantistica e quindi da escludere dal calcolo;
Chiede pertanto, la nullità/illegittimità dell'avviso, per le motivazioni addotte, con vittoria di spese. L'Agenzia Entrate - Territorio costituita con memorie depositate in Commissione, deduce la corretta motivazione, così come disposto dall'art.65 c.2 DPR n.1142/1949 oltre al fatto che, trattandosi di immobili in categoria speciale “D”, la rendita è calcolata mediante stima diretta al biennio 1998/99, come dai valori indicati nell'elenco allegato all'atto di rettifica;
rileva inoltre in via preliminare che la rettifica dell'accertamento in autotutela non rientra nei casi di riapertura dei termini di legge e quindi ha effetto ex tunc, cioè retroattivo, anche perché sostanzialmente l'Ufficio procedeva alla correzione di un errore materiale con riferimento alla sentenza della CTP n.154/2016;
In punto di diritto - che, secondo quanto sancito dalla Corte di Cassazione, ex multis, con sentenza n.1060 del 21/01/2010, trattandosi di attribuzione di rendita ai sensi del D.M. 701/94 (procedura di accatastamento Docfa) e per stima diretta, per gli immobili in Cat. “D”, gli obblighi motivazionali sono conosciuti e facilmente conoscibili dal contribuente poiché posti in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, e quindi la mancata allegazione non costituisce difetto di motivazione, anche in relazione alla chiara indicazione delle norme cui l'Ufficio ha ottemperato per la determinazione della rendita;
precisa che la prevista “stima diretta” non è da intendere con sopralluogo, anche in ragione del fatto che l'Ufficio opera su dati descrittivi, dimensionali e grafici del Docfa. Rappresenta quindi, che i procedimenti avverso la rendita catastale, ai sensi del 3° comma dell'art.2 D.Lgs. n.546/92 attengono a controversie inerenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale>; che, operando nel rispetto delle vigenti norme catastali, al capitale fondiario così determinato per la destinazione in Categoria "D1" è applicato il saggio d'interesse o fruttuosità saggio che trova riscontro nel 2%, determinato attraverso il mercato e investimenti concorrenti con quello edilizio;
Nel merito - Premesso che l'oggetto di ricorso è una torre eolica, soggetto al riaccatastamento, con la rideterminazione della rendita catastale in base alla novella di cui all'art.1 c. 21 e seguenti Legge di stabilità n.208/2015 (cd. legge sugli imbullonati), la società ricorrente proponeva per l'immobile in questione un valore complessivo del capitale fondiario non pertinente con i dettami di legge.
Con particolare riferimento alle unità immobiliari destinate a centrali eoliche, quanto rappresentato da parte ricorrente (concordato con il prontuario), nuove fonti interpretative, la Circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 ha precisato che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, “...non sono più oggetto di stima [...] gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter ”; la successiva nota prot. n. 60244 del 27 aprile 2016, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliare ha evidenziato che le torri su cui sono installati gli aerogeneratori (rotori e navicelle), unitamente alle relative opere di fondazione, rappresentano opere annoverabili nel genere delle “costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta delle centrali eoliche;
a ulteriore conferma, la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016, sull'argomento, precisava che “.Le caratteristiche tipologico - costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica. ”
Evidenzia attraverso dei calcoli riferiti ad analoghi progetti di parchi eolici il costo ritraibile della pala, costi ancorché comunicati dalla stessa società in precedenti attività che attraverso coefficienti Istat (2004) ridotti al biennio 1988/89 rideterminano il valore di ciascun aerogeneratore in
€480.000/Mw; valori similari proposti da altre società del settore e in linea con sentenza della CTR Puglia sez. staccata di Foggia n.1541/2017. La stessa giurisprudenza di merito della CTR Puglia sez. stacc. di Foggia, con Sentenza n.1994//15, nel confermare la sentenza della CTP di Foggia n.1372/14, nel caso di un'antenna di altezza pari a mt.24,00, riteneva che tali manufatti erano soggetti ad accatastamento (Sentenza allegata).
Alla luce di quanto detto, la stima della rendita catastale è stata effettuata con riferimento ai nuovi criteri di cui all'art.1 c.21 della Legge 208/2015 scorporando dalla stima solo i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
La percentuale complessiva delle suddette componenti, così dimostrato e portato a conoscenza del contribuente con l'allegato alla notifica, è complessivamente pari al 38,9 % della valutazione precedente già in atti, tenendo conto della rendita previgente.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
Parte resistente con successive note depositate sul PTT richiede la cessata materia del contendere, sulla scorta della intervenuta Conciliazione giudiziale con la parte ricorrente, n.500041/2025 prot.161835 del 30/09/2025, con la conseguente cessazione della materia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che la causa può essere decisa in ragione della comunicazione di parte resistente, dell'accordo Conciliativo n.500041/2025 prot.161835 del 30/09/2025, depositando comunicazione in merito sul PTT, così da dichiarare la cessata materia del contendere del ricorso, con la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per conciliazione giudiziale. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 15 ottobre 2025