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Sentenza 17 maggio 2026
Sentenza 17 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2026, n. 14580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14580 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21571/2025 R.G. proposto da: SA BE, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Cirino e Concetto Ferrarotto;
-ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocato Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 819/2025 depositata il 13/07/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026 dal Consigliere NI MA MO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LG NE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo;
uditi dagli avvocati Eduardo Cirino e Concetto Ferrarotto per la ricorrente, nonché l’Avv. Laura Paolucci, per la controricorrente. Civile Sent. Sez. L Num. 14580 Anno 2026 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA Data pubblicazione: 17/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. ER SA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 819/2025, pubblicata il 13 luglio 2025, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, l’ha riformata e ha rigettato l’originario ricorso della SA, diretto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento a lei intimato il 27 marzo 2024. 2. Il ricorso è affidato a sei motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo (in realtà, da intendersi quinto motivo). 3. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello motivato circa il vizio di tardività della verifica documentale e della contestazione disciplinare, dedotto con l’originaria impugnativa e riproposto in appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sempre sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare. 3. I primi due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi riguardano la stessa deduzione di tardività della contestazione disciplinare, sia pure riguardata sotto due diversi profili. Essi vanno disattesi. 3 3.1. Nel riformare la sentenza di primo grado e nel rigettare l’originaria impugnativa del licenziamento intimato alla SA, la Corte d’appello di Palermo ha ampiamente motivato sulla sussistenza del fatto che ha portato al licenziamento e sulla sua gravità, descrivendo analiticamente le modalità con cui la lavoratrice ha fornito il dato falso inerente al requisito previsto dal bando (possesso di un certo tipo di patente nautica) e i controlli che sono stati eseguiti per giungere alla contestazione. Sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare, fatta valere dalla SA sia in primo grado che in appello, come da puntuali indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, la Corte territoriale non si è invece pronunciata, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Nondimeno, i motivi non possono essere accolti, poiché la questione giuridica riguardante la tardività della contestazione disciplinare è infondata. Tale tardività è stata, nello specifico, sostenuta dalla SA sulla base di un termine indicato nel bando concorsuale - quello per cui i vincitori del concorso sono tenuti a depositare i documenti necessari per l’assunzione entro i trenta giorni antecedenti la data della stipulazione del contratto di lavoro – che non attiene al procedimento disciplinare e che quindi non poteva in alcun modo, come invece vorrebbe la ricorrente, vincolare l’Amministrazione a esaminare i documenti prima dell’assunzione e addirittura a muovere la contestazione disciplinare fondata sulla loro irregolarità prima della sua scadenza. La previsione di quel termine era evidentemente funzionale a consentire all’Amministrazione di non stipulare il contratto in caso di carenze o irregolarità dei documenti, ma non le impediva certo di avviare un procedimento disciplinare dopo l’assunzione, quando avesse avuto notizia della falsità della dichiarazione in un momento successivo. 4 Ciò naturalmente implicava comunque l’osservanza dei termini perentori posti dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 55 del 2001, che la SA non ha però censurato e che l’Agenzia controricorrente ha comunque dimostrato. 3.2. La non pertinenza del rilievo concernente la tardività della contestazione determina il rigetto dei primi due motivi. Occorre al riguardo ricordare l’indirizzo ormai costante di questa Corte, secondo il quale, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello o la carenza assoluta di motivazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (quanto all’omessa pronuncia si vedano Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; quanto al vizio di omessa motivazione in diritto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019). Nella specie, tanto l’eccezione non esaminata quanto la carenza di motivazione attengono a una questione strettamente giuridica, il cui esame non richiede ulteriori accertamenti di fatto e che non è fondata. 4. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, 1439, 1440, 2043, 2119 c.c., per avere 5 la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza di un’attestazione connotata da falsità dolosa. La ricorrente sostiene che la natura dolosa della sua condotta sarebbe esclusa dal fatto che, nel compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso, ella avrebbe indicato i dati veritieri della patente nautica posseduta. Benché tale patente non fosse effettivamente corrispondente a quella richiesta dal bando per accedere al posto di lavoro, il fatto di aver comunque indicato gli estremi di una patente effettivamente esistente, avrebbe facilitato la verifica di non corrispondenza da parte dell’Amministrazione e dunque dimostrerebbe l’assenza di volontà di immutatio veri. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, dietro lo schermo della violazione di legge, mira a rimettere in discussione l’apprezzamento della prova dell’elemento soggettivo compiuto dal giudice di merito. Il fatto che la SA, nel compilare la domanda telematica, abbia barrato per ben tre volte altrettante caselle in cui era richiesto il possesso di una specifica patente nautica che lei non possedeva denota, secondo la Corte territoriale, la piena consapevolezza di rendere dichiarazioni non veritiere. Tale apprezzamento, adeguatamente motivato, non può essere sindacato in sede di legittimità. Non mutano questa conclusione i numerosi richiami a disposizioni di legge che la sentenza impugnata avrebbe violato. 4.1.1. Per quanto riguarda la denunciata violazione degli artt. 1439, 1440, 2043, 2119 c.c., è sufficiente osservare che la loro enunciazione in rubrica non è seguita da alcuno sviluppo argomentativo nel corpo del motivo. 4.1.2. Quanto all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, il fugace cenno fatto a pag. 8 del ricorso, rigo 25, rende difficile al Collegio comprendere quale aspetto della norma richiamata sarebbe violata: anche a voler ritenere che la lettera d) del comma 1, nel fare riferimento alle falsità 6 documentali o dichiarative, presupponga che esse siano state commesse con dolo, è evidente che la sentenza impugnata, avendolo ravvisato e avendone stimata la gravità, ha comunque coerentemente applicato la norma contenuta nell’art. 55-quater che dalla commissione di tali condotte fa derivare il licenziamento disciplinare. 4.1.3. Resta l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La ricorrente sembra presupporre che la fattispecie che giustifica il licenziamento disciplinare in parola sia integrata solo quando la falsità della dichiarazione costituisca anche una falsa attestazione ai sensi appunto dell’art. 46 citato. In realtà, l’art. 55-quater non menziona l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dunque non esige, affinché la falsità possa dirsi integrata, che essa si sostanzi in una dichiarazione sostitutiva. L’art. 46 si limita a elencare le condizioni che possono essere autocertificate mediante appunto la dichiarazione sostitutiva, ma non costituisce un modello da esportare necessariamente in altri ambiti dell’ordinamento. 4.1.4. Quanto al concetto di falso innocuo, è agevole rilevare che esso ricorre non già quando manchi il dolo, bensì quando, pur in presenza del dolo, la falsa attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale: «in altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020, Sez. 5, Sentenza n. 47601 del 26/05/2014). Se dunque l’innocuità del falso può rendere inidonea l’azione e rilevare eventualmente ai fini di valutazione della gravità della condotta, incidendo sull’elemento oggettivo del falso, non esclude di per sé l’elemento 7 soggettivo che il giudice d’appello ha nella specie riscontrato in termini qui non sindacabili. 5. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 63 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, 2119 c.c., 3 Cost., 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello disapplicato il bando concorsuale nella parte concernente il requisito della patente nautica e per avere quindi ritenuto la dolosità e gravità della condotta della lavoratrice, nonché per motivazione viziata da insanabile contrasto. 5.1. Il motivo si articola in due distinte doglianze, entrambe infondate. 5.1. Con riferimento al bando e alla pretesa necessità di una sua disapplicazione, è indubbiamente vero che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, richiamato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, quando il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità; ed è altrettanto indubbio che il sindacato possa riguardare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento, incluso l’eccesso di potere (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018, Sez. 2, Ordinanza n. 21315 del 25/07/2025, Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 24/01/2013, Sez. L, Sentenza n. 14728 del 26/06/2006). Affinché il potere di disapplicazione sia esercitabile è tuttavia necessario che il vizio di legittimità dedotto sia come tale lesivo di diritti, abbia cioè di per sé un’incidenza sulla posizione giuridica di colui che se ne dolga (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018). Nel caso odierno, invece, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l’eventuale irragionevolezza del requisito indicato nel bando è irrilevante rispetto al diritto fatto valere in giudizio, ossia rispetto al diritto 8 della SA a non essere licenziata senza giusta causa, atteso che la lesione lamentata non è dipesa, nella stessa prospettazione della ricorrente, dalla clausola del bando, ma dall’atto di licenziamento, che a sua volta ha trovato origine nella condotta di falso da lei tenuta. 5.2. Con la seconda doglianza del quarto motivo, la SA lamenta una insanabile contraddizione che colpirebbe la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale avrebbe considerato non sostanzialmente necessario il requisito del possesso della patente nautica ai fini della disapplicazione, salvo poi giudicarlo essenziale per escludere l’innocuità del falso. Anche sotto questo aspetto il motivo va disatteso, perché la contraddizione evidenziata dalla ricorrente non sussiste. Nel primo passaggio della sentenza, a pag. 5, a essere considerato irrilevante non è il requisito del possesso di una certa patente nautica, ma l’eventuale irragionevolezza di tale requisito rispetto all’oggetto del giudizio e alla invocata disapplicazione;
nel secondo passaggio, a pag. 6, l’essenzialità del requisito è presa in considerazione e valutata alla luce del contenuto del bando, che includeva il possesso della patente nautica tra i titoli abilitativi. 6. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile la disciplina del licenziamento anziché l’istituto della decadenza. Sostiene la ricorrente che, tra licenziamento disciplinare e decadenza in caso di accesso all’impiego pubblico sulla base di documenti falsi, ricorre una distinzione che opera nei seguenti termini: nel caso «in cui la falsità riguardi requisiti sostanziali e decisivi già necessari alla data della domanda», è in astratto applicabile la decadenza automatica, salvo 9 verificare la decisività della falsità; nel caso poi «in cui la falsità non si riveli decisiva (ossia sanata prima dell’immissione in servizio): allora il rimedio non è necessariamente la destituzione automatica ma, ove sussiste illecito disciplinare, il giudizio deve valutare la proporzionalità e il dolo per l’eventuale licenziamento ex articolo 55-quater» (pag. 21 del ricorso). Nel caso in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto regolarsi nei termini seguenti: verificata l’innocuità della falsa dichiarazione, in astratto comportante la decadenza, avrebbe dovuto ritenerla sanata e neppure avviare il procedimento disciplinare. Il non averlo fatto determinerebbe, secondo la SA, l’illegittimità della sua condotta e giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata, la quale, a differenza del giudice di primo grado, ha giudicato legittimo il modus procedendi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 7. Si tratta di un’impostazione che non può essere condivisa, anche perché la ricorrente, nel richiamare a sostegno alcune sentenze di questa Corte, ne travisa portata e significato. In particolare, la sentenza n. 18699 del 2019 – citata anche nella sentenza impugnata, ma per trarne conseguenze opposte – ha bensì tracciato la linea di demarcazione tra decadenza e licenziamento disciplinare in caso di falsità documentali all’atto dell’instaurazione del rapporto, ma non nel senso di una rigida alternatività tra decadenza e licenziamento. La presentazione di documenti o dichiarazioni false all’atto dell’assunzione in servizio può in astratto determinare, all’indomani dell’introduzione dell’art. 55-quater nel d.lgs. n. 165 del 2001, la caducazione del rapporto attraverso l’adozione di una delle due misure, le quali operano tuttavia sulla base di presupposti diversi. Il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18699 del 2019 è stato il seguente: «[i]l determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente 10 nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti». Tale principio ha poi trovato nella motivazione un più ampio sviluppo allorché la Corte ha chiarito che le due normative (sulla decadenza e sul licenziamento) «sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo peraltro non incoerente. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico. Viceversa, la norma sul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque un rapporto è stato instaurato» (par. 7). L’indirizzo che è scaturito da questa pronuncia e che deve dirsi ormai consolidato (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020, Sez. L, Sentenza n. 5805 del 27/02/2023) non afferma dunque, come vorrebbe la ricorrente, che, in caso di falsità documentali riguardanti requisiti già necessari all’atto della presentazione della domanda, il licenziamento non possa mai trovare spazio e che debba essere necessariamente applicato 11 l’istituto della decadenza, salvo poi valutare la decisività dei requisiti ai fini dell’assunzione ed escluderne in concreto l’operare. In quanto misura tendenzialmente automatica, come tale più penalizzante per il lavoratore, la decadenza è istituto che opera solo quando la difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, osti senza incertezze all’instaurazione del rapporto e sia verificabile senza margini di apprezzamento. L’applicazione della decadenza in ipotesi di falsità documentali relative a requisiti non ostativi è dunque illegittima. Non è tuttavia vero l’inverso. In presenza di un requisito essenziale, che in astratto potrebbe giustificare la decadenza, il licenziamento disciplinare non è precluso all’Amministrazione, ben potendo essere disposto – naturalmente nel rispetto delle garanzie proprie del procedimento disciplinare – quando la condotta di falsità sia comunque connotata da gravità e in essa sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo. 8. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi, facendo corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale qui sintetizzato e andando perciò esente dalla censura mossa. 9. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese di primo e secondo grado, nonostante che il giudice di prime cure le avesse compensate. 10. Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “non motivo” (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso di accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che sono state invece già disattese. 12 11. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente (NI MA MO) (Caterina Marotta)
-ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avvocato Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 819/2025 depositata il 13/07/2025. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2026 dal Consigliere NI MA MO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LG NE, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo;
uditi dagli avvocati Eduardo Cirino e Concetto Ferrarotto per la ricorrente, nonché l’Avv. Laura Paolucci, per la controricorrente. Civile Sent. Sez. L Num. 14580 Anno 2026 Presidente: MAROTTA CATERINA Relatore: ARMONE GIOVANNI MARIA Data pubblicazione: 17/05/2026 2 FATTI DI CAUSA 1. ER SA ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 819/2025, pubblicata il 13 luglio 2025, che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, l’ha riformata e ha rigettato l’originario ricorso della SA, diretto a far dichiarare l’illegittimità del licenziamento a lei intimato il 27 marzo 2024. 2. Il ricorso è affidato a sei motivi, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato memoria con cui chiede l’accoglimento del ricorso in relazione al quarto motivo (in realtà, da intendersi quinto motivo). 3. Alla pubblica udienza del 22 aprile 2026, le parti hanno discusso oralmente la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello motivato circa il vizio di tardività della verifica documentale e della contestazione disciplinare, dedotto con l’originaria impugnativa e riproposto in appello. 2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte d’appello pronunciato sempre sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare. 3. I primi due motivi meritano di essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi riguardano la stessa deduzione di tardività della contestazione disciplinare, sia pure riguardata sotto due diversi profili. Essi vanno disattesi. 3 3.1. Nel riformare la sentenza di primo grado e nel rigettare l’originaria impugnativa del licenziamento intimato alla SA, la Corte d’appello di Palermo ha ampiamente motivato sulla sussistenza del fatto che ha portato al licenziamento e sulla sua gravità, descrivendo analiticamente le modalità con cui la lavoratrice ha fornito il dato falso inerente al requisito previsto dal bando (possesso di un certo tipo di patente nautica) e i controlli che sono stati eseguiti per giungere alla contestazione. Sull’eccezione di tardività della contestazione disciplinare, fatta valere dalla SA sia in primo grado che in appello, come da puntuali indicazioni contenute nel ricorso per cassazione, la Corte territoriale non si è invece pronunciata, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. Nondimeno, i motivi non possono essere accolti, poiché la questione giuridica riguardante la tardività della contestazione disciplinare è infondata. Tale tardività è stata, nello specifico, sostenuta dalla SA sulla base di un termine indicato nel bando concorsuale - quello per cui i vincitori del concorso sono tenuti a depositare i documenti necessari per l’assunzione entro i trenta giorni antecedenti la data della stipulazione del contratto di lavoro – che non attiene al procedimento disciplinare e che quindi non poteva in alcun modo, come invece vorrebbe la ricorrente, vincolare l’Amministrazione a esaminare i documenti prima dell’assunzione e addirittura a muovere la contestazione disciplinare fondata sulla loro irregolarità prima della sua scadenza. La previsione di quel termine era evidentemente funzionale a consentire all’Amministrazione di non stipulare il contratto in caso di carenze o irregolarità dei documenti, ma non le impediva certo di avviare un procedimento disciplinare dopo l’assunzione, quando avesse avuto notizia della falsità della dichiarazione in un momento successivo. 4 Ciò naturalmente implicava comunque l’osservanza dei termini perentori posti dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 55 del 2001, che la SA non ha però censurato e che l’Agenzia controricorrente ha comunque dimostrato. 3.2. La non pertinenza del rilievo concernente la tardività della contestazione determina il rigetto dei primi due motivi. Occorre al riguardo ricordare l’indirizzo ormai costante di questa Corte, secondo il quale, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello o la carenza assoluta di motivazione, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (quanto all’omessa pronuncia si vedano Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010, Sez. 3, Sentenza n. 15112 del 17/06/2013, Sez. 5, Sentenza n. 21968 del 28/10/2015, Sez. 3, Ordinanza n. 17416 del 16/06/2023; quanto al vizio di omessa motivazione in diritto, Cass., Sez. U, Sentenza n. 2731 del 02/02/2017, Sez. 1, Sentenza n. 28663 del 27/12/2013, Sez. L, Ordinanza n. 6145 del 01/03/2019). Nella specie, tanto l’eccezione non esaminata quanto la carenza di motivazione attengono a una questione strettamente giuridica, il cui esame non richiede ulteriori accertamenti di fatto e che non è fondata. 4. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, 55-quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, 1439, 1440, 2043, 2119 c.c., per avere 5 la sentenza impugnata ritenuto la sussistenza di un’attestazione connotata da falsità dolosa. La ricorrente sostiene che la natura dolosa della sua condotta sarebbe esclusa dal fatto che, nel compilare la domanda telematica di partecipazione al concorso, ella avrebbe indicato i dati veritieri della patente nautica posseduta. Benché tale patente non fosse effettivamente corrispondente a quella richiesta dal bando per accedere al posto di lavoro, il fatto di aver comunque indicato gli estremi di una patente effettivamente esistente, avrebbe facilitato la verifica di non corrispondenza da parte dell’Amministrazione e dunque dimostrerebbe l’assenza di volontà di immutatio veri. 4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente, dietro lo schermo della violazione di legge, mira a rimettere in discussione l’apprezzamento della prova dell’elemento soggettivo compiuto dal giudice di merito. Il fatto che la SA, nel compilare la domanda telematica, abbia barrato per ben tre volte altrettante caselle in cui era richiesto il possesso di una specifica patente nautica che lei non possedeva denota, secondo la Corte territoriale, la piena consapevolezza di rendere dichiarazioni non veritiere. Tale apprezzamento, adeguatamente motivato, non può essere sindacato in sede di legittimità. Non mutano questa conclusione i numerosi richiami a disposizioni di legge che la sentenza impugnata avrebbe violato. 4.1.1. Per quanto riguarda la denunciata violazione degli artt. 1439, 1440, 2043, 2119 c.c., è sufficiente osservare che la loro enunciazione in rubrica non è seguita da alcuno sviluppo argomentativo nel corpo del motivo. 4.1.2. Quanto all’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, il fugace cenno fatto a pag. 8 del ricorso, rigo 25, rende difficile al Collegio comprendere quale aspetto della norma richiamata sarebbe violata: anche a voler ritenere che la lettera d) del comma 1, nel fare riferimento alle falsità 6 documentali o dichiarative, presupponga che esse siano state commesse con dolo, è evidente che la sentenza impugnata, avendolo ravvisato e avendone stimata la gravità, ha comunque coerentemente applicato la norma contenuta nell’art. 55-quater che dalla commissione di tali condotte fa derivare il licenziamento disciplinare. 4.1.3. Resta l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000. La ricorrente sembra presupporre che la fattispecie che giustifica il licenziamento disciplinare in parola sia integrata solo quando la falsità della dichiarazione costituisca anche una falsa attestazione ai sensi appunto dell’art. 46 citato. In realtà, l’art. 55-quater non menziona l’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dunque non esige, affinché la falsità possa dirsi integrata, che essa si sostanzi in una dichiarazione sostitutiva. L’art. 46 si limita a elencare le condizioni che possono essere autocertificate mediante appunto la dichiarazione sostitutiva, ma non costituisce un modello da esportare necessariamente in altri ambiti dell’ordinamento. 4.1.4. Quanto al concetto di falso innocuo, è agevole rilevare che esso ricorre non già quando manchi il dolo, bensì quando, pur in presenza del dolo, la falsa attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale: «in altri termini, la punibilità del falso è esclusa, per inidoneità dell'azione, tutte le volte in cui l'alterazione appaia del tutto irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, perché non ne modifica il senso oppure si riveli in concreto inidonea a ledere l'interesse tutelato dalla genuinità del documento, cioè non abbia la capacità di conseguire uno scopo antigiuridico» (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza n. 5896 del 29/10/2020, Sez. 5, Sentenza n. 47601 del 26/05/2014). Se dunque l’innocuità del falso può rendere inidonea l’azione e rilevare eventualmente ai fini di valutazione della gravità della condotta, incidendo sull’elemento oggettivo del falso, non esclude di per sé l’elemento 7 soggettivo che il giudice d’appello ha nella specie riscontrato in termini qui non sindacabili. 5. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 63 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, 2119 c.c., 3 Cost., 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere la Corte d’appello disapplicato il bando concorsuale nella parte concernente il requisito della patente nautica e per avere quindi ritenuto la dolosità e gravità della condotta della lavoratrice, nonché per motivazione viziata da insanabile contrasto. 5.1. Il motivo si articola in due distinte doglianze, entrambe infondate. 5.1. Con riferimento al bando e alla pretesa necessità di una sua disapplicazione, è indubbiamente vero che il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi, ex art. 5 della l. n. 2248 del 1865, all. E, richiamato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, quando il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità; ed è altrettanto indubbio che il sindacato possa riguardare tutti i possibili vizi di legittimità del provvedimento, incluso l’eccesso di potere (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018, Sez. 2, Ordinanza n. 21315 del 25/07/2025, Sez. 2, Sentenza n. 1742 del 24/01/2013, Sez. L, Sentenza n. 14728 del 26/06/2006). Affinché il potere di disapplicazione sia esercitabile è tuttavia necessario che il vizio di legittimità dedotto sia come tale lesivo di diritti, abbia cioè di per sé un’incidenza sulla posizione giuridica di colui che se ne dolga (Cass., Sez. U, Sentenza n. 13193 del 25/05/2018). Nel caso odierno, invece, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, l’eventuale irragionevolezza del requisito indicato nel bando è irrilevante rispetto al diritto fatto valere in giudizio, ossia rispetto al diritto 8 della SA a non essere licenziata senza giusta causa, atteso che la lesione lamentata non è dipesa, nella stessa prospettazione della ricorrente, dalla clausola del bando, ma dall’atto di licenziamento, che a sua volta ha trovato origine nella condotta di falso da lei tenuta. 5.2. Con la seconda doglianza del quarto motivo, la SA lamenta una insanabile contraddizione che colpirebbe la motivazione della sentenza impugnata: la Corte territoriale avrebbe considerato non sostanzialmente necessario il requisito del possesso della patente nautica ai fini della disapplicazione, salvo poi giudicarlo essenziale per escludere l’innocuità del falso. Anche sotto questo aspetto il motivo va disatteso, perché la contraddizione evidenziata dalla ricorrente non sussiste. Nel primo passaggio della sentenza, a pag. 5, a essere considerato irrilevante non è il requisito del possesso di una certa patente nautica, ma l’eventuale irragionevolezza di tale requisito rispetto all’oggetto del giudizio e alla invocata disapplicazione;
nel secondo passaggio, a pag. 6, l’essenzialità del requisito è presa in considerazione e valutata alla luce del contenuto del bando, che includeva il possesso della patente nautica tra i titoli abilitativi. 6. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, 127 del d.P.R. n. 3 del 1957 e 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile la disciplina del licenziamento anziché l’istituto della decadenza. Sostiene la ricorrente che, tra licenziamento disciplinare e decadenza in caso di accesso all’impiego pubblico sulla base di documenti falsi, ricorre una distinzione che opera nei seguenti termini: nel caso «in cui la falsità riguardi requisiti sostanziali e decisivi già necessari alla data della domanda», è in astratto applicabile la decadenza automatica, salvo 9 verificare la decisività della falsità; nel caso poi «in cui la falsità non si riveli decisiva (ossia sanata prima dell’immissione in servizio): allora il rimedio non è necessariamente la destituzione automatica ma, ove sussiste illecito disciplinare, il giudizio deve valutare la proporzionalità e il dolo per l’eventuale licenziamento ex articolo 55-quater» (pag. 21 del ricorso). Nel caso in esame, l’Amministrazione avrebbe dovuto regolarsi nei termini seguenti: verificata l’innocuità della falsa dichiarazione, in astratto comportante la decadenza, avrebbe dovuto ritenerla sanata e neppure avviare il procedimento disciplinare. Il non averlo fatto determinerebbe, secondo la SA, l’illegittimità della sua condotta e giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata, la quale, a differenza del giudice di primo grado, ha giudicato legittimo il modus procedendi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 7. Si tratta di un’impostazione che non può essere condivisa, anche perché la ricorrente, nel richiamare a sostegno alcune sentenze di questa Corte, ne travisa portata e significato. In particolare, la sentenza n. 18699 del 2019 – citata anche nella sentenza impugnata, ma per trarne conseguenze opposte – ha bensì tracciato la linea di demarcazione tra decadenza e licenziamento disciplinare in caso di falsità documentali all’atto dell’instaurazione del rapporto, ma non nel senso di una rigida alternatività tra decadenza e licenziamento. La presentazione di documenti o dichiarazioni false all’atto dell’assunzione in servizio può in astratto determinare, all’indomani dell’introduzione dell’art. 55-quater nel d.lgs. n. 165 del 2001, la caducazione del rapporto attraverso l’adozione di una delle due misure, le quali operano tuttavia sulla base di presupposti diversi. Il principio di diritto enunciato da Cass. n. 18699 del 2019 è stato il seguente: «[i]l determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente 10 nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett. d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti». Tale principio ha poi trovato nella motivazione un più ampio sviluppo allorché la Corte ha chiarito che le due normative (sulla decadenza e sul licenziamento) «sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse, in modo peraltro non incoerente. Le norme decadenziali sui requisiti di accesso e sulla loro carenza (art. 127 lett. d e 75 citt.) si ispirano infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico. Viceversa, la norma sul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque un rapporto è stato instaurato» (par. 7). L’indirizzo che è scaturito da questa pronuncia e che deve dirsi ormai consolidato (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 22673 del 19/10/2020, Sez. L, Sentenza n. 5805 del 27/02/2023) non afferma dunque, come vorrebbe la ricorrente, che, in caso di falsità documentali riguardanti requisiti già necessari all’atto della presentazione della domanda, il licenziamento non possa mai trovare spazio e che debba essere necessariamente applicato 11 l’istituto della decadenza, salvo poi valutare la decisività dei requisiti ai fini dell’assunzione ed escluderne in concreto l’operare. In quanto misura tendenzialmente automatica, come tale più penalizzante per il lavoratore, la decadenza è istituto che opera solo quando la difformità del requisito rispetto al modello legale, veicolata dalla falsa dichiarazione o dall’uso del documento falso, osti senza incertezze all’instaurazione del rapporto e sia verificabile senza margini di apprezzamento. L’applicazione della decadenza in ipotesi di falsità documentali relative a requisiti non ostativi è dunque illegittima. Non è tuttavia vero l’inverso. In presenza di un requisito essenziale, che in astratto potrebbe giustificare la decadenza, il licenziamento disciplinare non è precluso all’Amministrazione, ben potendo essere disposto – naturalmente nel rispetto delle garanzie proprie del procedimento disciplinare – quando la condotta di falsità sia comunque connotata da gravità e in essa sia ravvisabile l’elemento soggettivo del dolo. 8. La sentenza impugnata si è attenuta a questi principi, facendo corretta applicazione dell’orientamento giurisprudenziale qui sintetizzato e andando perciò esente dalla censura mossa. 9. Con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte d’appello condannato la ricorrente al pagamento delle spese di primo e secondo grado, nonostante che il giudice di prime cure le avesse compensate. 10. Il motivo è inammissibile, configurandosi in realtà come “non motivo” (cfr., al riguardo, di recente, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 31987 del 09/12/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 17164 del 25/06/2025), dal momento che con esso si chiede che le spese siano regolate diversamente in caso di accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che sono state invece già disattese. 12 11. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. 12. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 4.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026. Il Consigliere estensore La Presidente (NI MA MO) (Caterina Marotta)