Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 29/04/2026, n. 7781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7781 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14681 del 2025, proposto da
SC Caffe' 91 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Di Stasio, AB Arigoni, con domicilio eletto presso lo studio Daniele Di Stasio in Roma, via Dardanelli n. 46, come da procura in atti;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
per l'annullamento
comunicazione Prot. CA/181739 del 11.09.2025, inviata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 11.09.2025, con la quale veniva rappresentata l'improcedibilità in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente Prot. CA/163316 del 21.08.2025 a servizio del locale ubicato in Via AB MA n. 80/A-80/B Roma, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero:
- della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente
del Decreto Ministeriale del 05.11.2001 nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada;
- di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza di nuova concessione per variazione dell'osp permanente in questione, presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il consigliere IL TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. – Con ricorso notificato il 4 novembre 2025 e depositato il successivo giorno 28, SC FF 91 ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, la nota di Roma Capitale Prot. CA/2025/0181739del 11/09/2025, con cui le è stata comunicata la dichiarata “improcedibilità ex art. 2, comma 1, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente prot. CA/2025/163316 del 21/08/2025 a servizio del locale ubicato in Via AB MA n. 80/A-B.
2. – In particolare, la ricorrente aveva richiesto un’occupazione di suolo pubblico di 23,40 mq da posizionare con pedana sulla sede stradale al di fuori del marciapiede, su stalli destinati alla sosta veicolare, modificando l’assetto dell’occupazione di suolo pubblico già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. CR/366 prot. CR/21109/2014 (OSP tavoli e sedie permanente sul marciapiede di fronte al civ. 80/A per mq 2,28 e serale e festivo di fronte al civ. 80/B per mq 1,76).
Il provvedimento di segno negativo è stato emesso in quanto l’Amministrazione ha ritenuto che “ L’art. 9 della D.A.C. n. 118/2025 al comma 3 dispone che: “Sulle strade urbane classificate di tipo E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2, dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale (def. Art. 3, comma 1, definizione 23 del CDS) nei limiti e prescrizioni di cui all’articolo 20 del Codice della Strada ”.Via AB MA ricade nell’elenco della viabilità principale (annesso D “classifica funzionale della rete viaria comunale” della D.A.C. 21/2015) classificata strada urbana di quartiere (Tipo E). Il Codice della Strada (art. 20 comma 3), la normativa derivata (D.M. 05/11/2001) e il PGTU -Regolamento Viario (DAC 21/2015) in ambito urbano, per questo tipo di strade, ammettono i pedoni solo sui marciapiedi. Pertanto, non è consentito lo stazionamento di pedoni nella porzione di sede stradale dove è richiesta l’area OSP, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono della stessa a servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; Prot. CA/2025/0181739del 11/09/2025; il PGTU – Regolamento Viario Parte IX “Disciplina per le occupazioni permanenti e non delle sedi stradali” – paragrafo 20 “Definizioni e Discipline Generali” - punto 2 non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi (…)”.
3. – Il ricorso è affidato a motivi non singolarmente numerati e rubricati, sebbene dalla parte in diritto dell’atto si possano enucleare censure come di seguito compendiate:
- l’art. 9 co. 3° della .A.C. n. 118/2025 prevede che anche sulle strade urbane classificate di tipo E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite “di quartiere” dalla lettera c) del punto 4.1, nonché quelle definite “interzonali” dalla lettera g) del punto 4.2, e quelle definite “di servizio” dalla lettera h) del punto 4.3, del Regolamento Viario allegato al P.G.T.U., ricomprese (seppur erroneamente) nella c.d. “viabilità principale”, come individuata dallo stesso Regolamento Viario, possono essere concesse le occupazioni di cui all’art. 1 co. 1 solo sul marciapiede e sulla fascia di sosta laterale (come definita dall’art. 3 co. 1, definizione 23 del C.d.S.); quindi, visto che Via AB MA rientra nelle strade c.d. “interzonali” o comunque viene definita dal detto Regolamento Viario come strada “di quartiere”, e la superficie osp richiesta ricade nella fascia di sosta laterale, l’ampliamento richiesto avrebbe potuto essere assentito;
- assenza di motivazione o motivazione carente, generica, contraddittoria ed illogica, sia in relazione alla ritenuta preclusione, per i pedoni, a stazionare su via AB MA; che, soprattutto, rispetto all’inclusione di via AB MA nella fascia “E” del Regolamento viario annesso al PGTU di Roma;
- disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi commerciali ubicati nella medesima via.
4. – Roma Capitale si è costituita in giudizio eccependo, con memoria, che Via AB MA sarebbe priva di area di sosta laterale, e che, soprattutto, il PGTU di cui alla DAC 21\2015 e l’ascrizione di tale strada alla viabilità principale sarebbero pienamente legittimi, specie in relazione a quanto dispone Il Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, per cui "… tutti i tipi di strade, escluse le strade locali, assume la denominazione di rete principale urbana, caratterizzata dalla preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione attraverso -in particolare -l'esclusione della sosta veicolare dalle relative carreggiate stradali"; e via AB MA costituirebbe un asse urbano di primaria importanza con funzione interzonale, capace di collegare ambiti funzionali della città.
La difesa dell’Amministrazione prosegue esponendo che tanto è stato deciso alla luce del criterio per cui la Classifica Funzionale della Viabilità, che rappresenta la "sintesi tecnica" del PGTU, risponde a tre obiettivi fondamentali: soddisfare la domanda di mobilità con strategie intermodali coerenti; coordinare le esigenze dei diversi utenti della strada con particolare attenzione alle categorie deboli; rendere compatibile la funzione prescelta con flussi di traffico e le reali dimensioni delle sedi stradali.
La rete principale è stata individuata nella sua estensione minima necessaria ad assicurare l'equilibrio con la domanda di mobilità nelle ore di punta, garantendo un livello di servizio adeguato.
L'introduzione dei sottotipi di strade (strade di scorrimento veloce, interquartiere, interzonali) prevista dalla Direttiva ministeriale non costituisce un'approssimazione ma uno strumento tecnico che permette di classificare come viabilità principale anche quella viabilità che, pur svolgendo tale funzione, non ha caratteristiche geometriche pienamente rispondenti agli standard per le nuove costruzioni. I sottotipi mantengono le stesse funzioni urbanistiche e di traffico dei tipi originari, accettando che vengano svolte a un livello di servizio inferiore attraverso deroghe su alcune caratteristiche geometriche, senza mai pregiudicare la sicurezza.
5. – Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 18 marzo 2026.
6. – Il ricorso è infondato, e va respinto.
Il Collegio ritiene di delibare, in via preliminare, l’impugnazione del PGTU di Roma Capitale, riportandosi sul punto a quanto già affermato nella propria sentenza n. 1206\2026, secondo cui si “.. ritiene tuttavia dirimente, nel rivalutare la questione, la circostanza (su cui si veda Cons. Stato n. 5014/2025) della qualificazione impressa alla strada interessata dall’intervento privato dal PGTU di Roma Capitale. (…) Quanto alle fonti regolamentari comunali, come detto, nel caso di specie rileva l’art. 38 della D.A.C. n. 21/2021, recante l’adozione del “Piano Generale del Traffico Urbano” - P.G.T.U. di Roma Capitale, per cui la concedibilità della OSP incontra il limite della sicurezza dettato al codice della strada (Cons. Stato, V, n. 1 settembre 2023, n. 8120, 8 gennaio 2024, n. 262 e 20 marzo 2024, n. 2728). (…) L’elezione a viabilità principale operata dal PGTU è volta ad assicurare la sicurezza urbana nei centri abitati, perché operi il divieto alla OSP commerciale ed è pienamente coerente con le previsioni di cui all’art. 20, comma 3 del codice della strada, dettate per le occupazioni commerciali nei centri abitati con chioschi o installazioni e tavolini, le quali possono essere assentite sui marciapiedi, alle condizioni ivi dettate; le vie indicate nell’allegato D al citato P.G.T.U. di Roma Capitale sono tutte ascrivibili a viabilità principale.
Da ciò consegue che, ai sensi dell’art. 20 del Codice della strada, non derogato sul punto dalla normativa emergenziale, perché volta anch’essa a garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono delle OSP a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito posizionare OSP al di fuori dei marciapiedi nelle strade classificate come viabilità principale (…) neppure in zone di parcheggio (…).”
Quanto, poi, alla classificazione delle strade nello strumento pianificatorio in questione, la Sezione, con la sentenza n. 6035\2026, ha già avuto modo di precisare che “Le strade ricomprese nella categoria di “viabilità principale” sono quelle, ai sensi del PGTU di cui alla delibera n. 21 del 2015, che «assolvono la funzione di collegamento tra settori e quartieri limitrofi o, per le aree di più vaste dimensioni, di collegamento tra zone estreme di un medesimo settore o quartiere (spostamenti di minore lunghezza rispetto a quelli eseguiti sulle strade di scorrimento)». La relazione generale al vigente PGTU chiarisce quali sono i criteri adoperati per la classificazione delle strade, tra i quali è annoverata l’esigenza di «assicurare l’equilibrio con la domanda di mobilità (nelle ore di punta)».
Tale classificazione è frutto di una scelta discrezionale dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di travisamenti fattuali o palese illogicità.
In tale contesto, risulta ragionevole l’inserimento di via AB MA nell’elenco della viabilità principale, avuto riguardo ai flussi di traffico del quartiere Prati, caratterizzati - come rilevato dall’amministrazione comunale, da un’alta intensità di traffico veicolare e pedonale - e al ruolo di via AB MA, di connessione alla circostante rete viaria principale (via Cola di Rienzo, Viale Giulio Cesare, via Terenzio).”
Va in aggiunta rimarcato che la DAC n. 118\2025, all’art. 9 (“Limiti al rilascio della concessione”) prevede che: ” 1. Il rilascio di concessione dell’occupazione di spazi e aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è subordinata al rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del vigente Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). 2. Sulle strade urbane classificate di tipo A) e D) dall’articolo 2 del Codice della Strada e definite dalle lettere a) e b) del punto 4.1 e dalla lettera e) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale. Sulle strade urbane ricomprese nella viabilità principale aventi caratteristiche intermedie di cui alla lettera f) del punto 4.2 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., possono essere concesse le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1 solo su marciapiede nei limiti e prescrizioni di cui all’articolo 20, comma 3 del Codice della Strada”
Qui rileva soprattutto quanto stabilito dal comma 3, per cui ”Sulle strade urbane classificate di tipo E) dall’articolo 2 del Codice della Strada, definite dalla lettera c) del punto 4.1, dalla lettera g) del punto 4.2, dalla lettera h) del punto 4.3 del Regolamento Viario allegato al vigente P.G.T.U., ricomprese nella viabilità principale come individuata dallo stesso Regolamento Viario, le occupazioni di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere concesse solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale (def. Art. 3, comma 1, definizione 23 del CDS) nei limiti e prescrizioni di cui all’articolo 20 del Codice della Strada”
A tenore della definizione n. 23) fornita dal Codice della strada, la “fascia di sosta laterale” è definita come la “parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra”.
Su tale parte della strada (diversa dalla carreggiata), dunque, l’art. 20 del Codeice della strada prevede che “1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e’ vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata puo’ essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale .(…)”.
In definitiva, tale sintetica ricostruzione normativa conferma la sostanziale natura discrezionale sia della classificazione delle strade bell’ambito del PGTU; che della assentibilità, su di ogni singola strada nella quale, per classificazione, l’occupazione sarebbe in astratto consentita, delle possibili occupazioni: valutazione, quest’ultima, che deve quindi essere condotta alla luce dell’interesse pubblico legato alla cura dell’interesse alla sicurezza stradale (ovvero, specificamente, “a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza stradale ”), la cui cura è rimessa a Roma Capitale nella materia in questione.
7. -E’ una ricostruzione coerente anche con la recente giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 3368\2026) in materia di occupazioni c.d. emergeziali: “ (…) secondo il Giudice di secondo grado, la qualificazione di una strada come “interzonale” o “di quartiere”, quindi anche riconducibile all’art. 2, comma 2, lett. E) Codice della strada “è perfettamente coerente con la sua ulteriore qualificazione come strada appartenente alla viabilità principale, a norma del PGTU [dunque, “è perfettamente coerente” anche ai fini delle occupazioni di suolo pubblico e a prescindere dal fatto che per la tipologia di strada “interzonale” non si rinvengano le caratteristiche della “preminente funzione di soddisfare le esigenze di mobilità” e della “esclusione della sosta veicolare”, indicate dalla Direttiva citata per individuare la “viabilità principale”]; ciò in un contesto in cui le circolari e le richiamate norme regolamentari di Roma Capitale, nonché la stessa Direttiva del Ministero LL.PP. 12 aprile 1995, non possono considerarsi (…) come contrastanti con le previsioni del Codice della strada sopra richiamate” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 262/2024, parte finale capo 1.1.4, poi ripetuto nella più recente sentenza n. 2728/2024).
Pertanto, in vista di quanto come sopra affermato dal Consiglio di Stato, la scelta dell’Assemblea Capitolina di operare, nell’attuale Regolamento OSP, un rinvio al generale concetto di “viabilità principale” di cui al P.G.T.U. (che dovrebbe riguardare la sicurezza della circolazione stradale), senza ulteriori specificazioni, anche per fissare il divieto di occupazioni commerciali, pur in assenza di un analogo divieto nel Codice della Strada, deve ritenersi legittima e preclusiva, tout court, di occupazione della sede stradale (ivi compresi gli stalli di sosta o, comunque, gli spazi di sosta) su tutta la viabilità principale; vale a dire, anche sulle strade di minor servizio, come le strade di quartiere ” (cfr. TAR Roma n. 14952/2024).”
8. – In ragione di quanto appena detto non può neppure ravvisarsi il denunziato difetto di motivazione, atteso che il provvedimento negativo gravato, dopo avere dato conto della normativa di riferimento, ha precisato che nel sito “ … non è consentito lo stazionamento di pedoni nella porzione di sede stradale dove è richiesta l’area OSP, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità delle persone che usufruiscono della stessa a servizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande; … il PGTU – Regolamento Viario Parte IX “Disciplina per le occupazioni permanenti e non delle sedi stradali” – paragrafo 20 “Definizioni e Discipline Generali” - punto 2 non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi ”.
9. – E, per le medesime ragioni di coerenza con la normativa sovraordinata di riferimento e con la pianificazione comunale, neppure può essere accolta la censura di disparità di trattamento con altri esercizi commerciali che insistono sulla medesima strada.
Ciò, con l’ulteriore precisazione che le circostanze legate alla circolazione stradale e alla relativa sicurezza bene possono variare da un punto all’altro della medesima via, per conformazione della strada, delle relative pertinenze e dell’arredo viario.
10. – In conclusione, il ricorso va respinto perché infondato.
Per le precedenti oscillazioni giurisprudenziali in materia le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
IL TR, Consigliere, Estensore
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IL TR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO