Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 896 cod. civ. considera illegittimo l'addentrarsi nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dai sigg. magistrati:
dott. VINCENZO BALDASSARRE Presidente
dott. VINCENZO CALFAPIETRA Consigliere
dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
dott. ALFREDO MENSITIERI Consigliere
dott. FRANCESCA TROMBETTA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CONDOMINIO di VIA ADELAIDE RISTORI n. 40 - Roma, in persona dell'amministratore pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla via Germanico n. 168, nello studio dell'avv. Giovarmi D'Aloe, che lo difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTE
contro
AL UI, IA EN e AL IA IA, difesi per procura a margine del controricorso dall'avv. Gabriele Ussani ed elettivamente domiciliati in Roma presso il .medesimo, al Via della Conciliazione n. 44
CONTRORICORRENTI
nonché
UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE (U.I.R.) S.p.a., in persona del direttore generale, difesa in virtù di procura in calce al controricorso dall'avv. Carlo Nicolò, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Ferdinando di Savoia n. 3 presso lo studio del medesimo
CONTRORICORRENTE
nonché contro
LA RO
IM
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 10 novembre 1995;
Udita nella pubblica udienza del 25 giugno 1998 la relazione fatta dal Consigliere dott. Ugo Riggio;
Uditi gli avv. Mario Mendicini, IG Farenga e Gianfranco Melucco, per delega degli avv. D'Aloe, Ussani e Nicolò.
Udito il P.M., in persona del sost. proc. generale dott. Guido Raimondo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il condominio di Via Adelaide Ristori n. 40 in Roma convenne dinanzi al Tribunale di questa città la U.I.R. - Unione Italiana di Riassicurazione - S.p.a., esponendo che nell'attiguo fondo della stessa vi erano due pini posti a distanza dal confine inferiore a quella legale, le cui radici si erano propagate nel corso degli anni sino a raggiungere la proprietà condominiale, danneggiando il muro posto sul confine ed infrangendo il manto della rampa carrabile di accesso al garage condominiale. Chiese quindi la condanna della convenuta al risarcimento in forma specifica, con il rifacimento del muro e della rampa carrabile e, in caso di impossibilità di contenere le radici entro il confine, lo sradicamento dei pini, oltre al risarcimento degli ulteriori danni.
La U.I.R. resistette alla domanda sostenendo che trattavasi di un muro di contenimento di proprietà del condominio, realizzato a seguito di lavori di sbancamento, per cui l'attore avrebbe dovuto dimensionare l'opera in relazione alla preesistente esistenza dei pini, e quindi provvedere alla sua manutenzione.
Essendo risultato, a seguito dell'espletamento di consulenza tecnica, che uno dei due pini insisteva sulla proprietà di IO e IG LA, il condominio estese la domanda nei confronti degli stessi, i quali resistettero con argomentazioni analoghe a quelle della U.I.R., sostenendo inoltre che il muro non era dimensionato per resistere alla spinta della scarpata.
Nel corso del giudizio la U.I.R. provvide ad abbattere il proprio pino, e venne quindi abbattuto anche quello dei LA, a seguito di accoglimento, da parte del G.I., di istanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. proposta dal condominio. Dopo il deposito di altro elaborato da parte del c.t.u. il tribunale, con sentenza del 3 giugno 1992, accolse la domanda proposta dal condominio, condannando la U.I.R. ed i LA al rifacimento del muro di contenimento e del manto della rampa di accesso al garage, oltre al risarcimento dei danni liquidati equitativamente in L. 1.000.000.
La sentenza veniva impugnata con separati atti dalla U.I.R. e dai LA e in via incidentale anche dal condominio, che pretendeva la liquidazione degli ulteriori danni subiti per il danneggiamento della rampa. All'esito la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 10 novembre 1995, in riforma della decisione del primo giudice rigettava la domanda proposta dal condominio contro entrambe le parti avverse, condannandolo inoltre al risarcimento dei danni subiti da IO e IG LA per l'abbattimento del pino, liquidati in L.8.176.000, ed alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
La corte, premesso che il consulente tecnico aveva accertato che il muro in questione era stato costruito nel 1958, mentre i due pini, in origine distanti circa cm. 60 dal sito del muro poi eretto, erano stati messi a dimora negli anni 1931 o 1932, rilevava, anche sulla base delle conclusioni cui era pervenuto il c.t.u., che l'idoneità del muro a sostenere la massa statica del terreno poteva ritenersi sufficiente in base alla situazione esistente al momento della sua costruzione. Tuttavia, era di normale prevedibilità non solo che gli alberi, crescendo, avrebbero indirizzato le radici anche nella sua direzione, ma pure che il peso del loro tronco avrebbe aggravato la pressione statica del terreno contro il muro: pertanto il manufatto di sostegno avrebbe dovuto essere strutturato in riferimento alle prevedibili modificazioni della situazione statica, e non in relazione solo allo status quo. In tale inadeguatezza del muro doveva ravvisarsi la responsabilità della società costruttrice, e quindi del condominio succeduto nella proprietà dello stesso. E ciò valeva anche per la rampa di accesso al garage. Da ciò derivava anche l'obbligo del condominio di risarcire il danno ai LA per l'abbattimento del pino, il cui valore era stato stimato dal c.t.u. nel 1988 in L. 5.600.000, che per effetto della rivalutazione sino alla data della decisione andavano aumentate a L.
8.176.000. Ricorre per la cassazione di tale sentenza il condominio, illustrando quattro motivi.
Resistono con distinti controricorsi la Unione Italiana di Riassicurazione, nonché IG LA ed NA e RI IA LA, queste ultime quali eredi di IO LA, frattanto deceduto. LA RO non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando la violazione dell'art. 2051 c.c. e la falsa applicazione dell'art. 887 stesso codice, il condominio ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha applicato il disposto di cui all'art. 887 c.c. nella comune interpretazione giurisprudenziale, secondo cui qualora il dislivello tra due fondi sia stato creato artificialmente, colui che lo ha determinato è tenuto alla creazione di un muro di sostegno dell'altro fondo, onde evitare le conseguenze dannose dell'opera da lui compiuta. Tuttavia la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto del fatto che la stessa giurisprudenza ha interpretato la norma in questione nel senso che colui che è tenuto alla costruzione del muro ha il solo obbligo di evitare danni al vicino, ma non è obbligato anche a tenere conto di eventi futuri, collegabili alle iniziative del proprietario del fondo limitrofo, le quali devono essere realizzate in armonia con la situazione dei luoghi, in essa compreso il muro così come realizzato.
2. Il condominio lamenta poi l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, per avere la corte dapprima rilevato che il c.t.u. aveva escluso che il muro fosse insufficientemente dimensionato, dovendo ravvisarsi la causa del suo sgretolamento nella crescita delle radici degli alberi, e poi, senza una specifica motivazione, ritenuto che il muro stesso poteva ritenersi sufficiente solo rebus sic stantibus, essendo prevedibile che la crescita degli alberi avrebbe aggravato la pressione del terreno contro il muro, e quindi considerato detto muro insufficiente.
3. Con il successivo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 894 e 896 c.c. e 99 c.p.c., ricordando che il c.t.u. aveva rilevato che il muro non aveva dato luogo ad inconvenienti per molti anni, sino al 1974, allorché si erano notate le prime immissioni di radici, e comunque aveva svolto la sua funzione sino al 1987, quando era stato necessario puntellarlo per la progressiva spinta esercitata contro di esso dalle radici del pino dei LA. Pertanto la controversia avrebbe potuto essere risolta anche alla stregua dell'art. 894.c.c., in base al quale, in mancanza di un titolo di acquisto della servitù, si può sempre esigere l'estirpazione degli alberi piantati a distanza non legale dal confine, trattandosi di una facoltà inerente al diritto di proprietà, e quindi imprescrittibile.
Del pari non poteva ritenersi costituita una servitù di protendimento delle radici.
I tre motivi, strettamente connessi, devono essere esaminati congiuntamente, ed in buona parte accolti.
La corte di secondo grado, dopo avere dato atto che il c.t.u. aveva accertato che la causa dello sgretolamento del muro di sostegno di cui trattasi era da ravvisarsi nella crescita delle radici degli alberi, e che era da escludere che il muro fosse stato insufficientemente dimensionato, ha rilevato tuttavia che era di normale prevedibilità che gli alberi, crescendo, non solo avrebbero diretto alcune radici verso il muro, ma anche che il peso del loro tronco avrebbe aggravato la pressione statica del terreno contro di esso. Da ciò ha tratto la conclusione che la struttura muraria di sostegno avrebbe dovuto essere costruita in relazione all'evoluzione che la situazione di equilibrio avrebbe subito in futuro. Tale motivazione, tuttavia, risulta palesemente contraddittoria poiché, se la struttura del muro era adeguata alla funzione cui il manufatto era destinato, la corte non avrebbe dovuto ravvisare la responsabilità del condominio per il cedimento dello stesso. Inoltre, così argomentando, i giudici di appello hanno implicitamente affermato un principio che non trova riscontro nella normativa codicistica che regola la materia, ed è anzi in contrasto con alcune di tali norme, tra cui principalmente l. 896, che considera con tutta evidenza illegittimo l'addentramento nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, tanto da riconoscere a colui che subisce tale invasione il diritto di tagliare dette radici, senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo. Occorre inoltre considerare che, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 887 c.c., qualora il dislivello tra due fondi sia stato, come nella specie, creato artificialmente, colui che ha determinato il dislivello è tenuto alla costruzione di un muro di sostegno, onde evitare le conseguenze dannose dell'opera da lui compiuta, vale a dire il franamento del terreno del fondo attiguo, che è venuto a trovarsi in posizione rialzata. L'obbligo in questione, tuttavia, si esaurisce nella creazione di tale argine, ed in esso non può farsi rientrare anche quello di creare una barriera alle radici di alberi e piante che con il tempo si sviluppino in direzione del fondo attiguo, neppure quando già esistano degli alberi in prossimità del confine, poiché è dovere del proprietario degli stessi impedire tale sviluppo con opportuni accorgimenti, come quello del taglio delle radici dirette verso il fondo limitrofo o persino, ove ciò non risulti possibile, con l'eliminazione degli alberi stessi.
Non può condividersi, invece, l'affermazione del condominio ricorrente, secondo cui la controversia avrebbe potuto essere decisa anche in base al disposto dell'art. 894 c.c., che dà facoltà al vicino di esigere l'estirpazione di alberi e siepi piantati a distanza minore di quella legale dal confine, non avendo l'attuale ricorrente proposto siffatta domanda, ma solo quella di un risarcimento dei danni in forma specifica, mediante il rifacimento del muro di sostegno e della rampa carrabile.
4. Infine il condominio denunciala violazione dell'art. 2045 c.c., per essere stato condannato al risarcimento del danno nei confronti dei LA per la perdita del pino, senza tenere conto che l'abbattimento dell'albero era stato disposto dal G.I. ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in quanto esso costituiva un pericolo per persone e cose.
Tale motivo resta tuttavia assorbito dall'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso.
La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, la quale deciderà la controversia in base ai criteri visti innanzi.
P. Q. M.
accoglie per quanto di ragione i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto motivo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 1999