Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 323
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Sentenza 14 gennaio 1999

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L'art. 896 cod. civ. considera illegittimo l'addentrarsi nei fondi altrui di radici provenienti da alberi posti nel fondo limitrofo, riconoscendo al proprietario del fondo il diritto di tagliare dette radici senza imporgli alcun obbligo di erigere barriere atte ad impedire alle radici di penetrare nel suo fondo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/01/1999, n. 323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 323
    Data del deposito : 14 gennaio 1999

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