Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 .
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 377, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«377. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesita', nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo del comma 377, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207 recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024:
«377. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesita', nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 , come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.».