Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8426 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
R.G. 16854/1998- Udienza del 13. 2002 Ogg o:084 26/02 CQ 61791 REPUB LICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Слои 23317 SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Francesco Cristarella Orestano Consigliere Dott. Massimo Oddo Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Giuseppe Falcone Dott. Antonino Di Blasi Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 61791 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente-
contro
Di ME TO -intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 5, n. 367/5/1997, del 2.6/9.7.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.2.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 0 8 7 Svolgimento del processo TO Di ME impugnava dinanzi alla Commissione tributaria di 1° grado di Cassino l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio delle II. DD. di quella città con il quale era stato rettificato il reddito di compartecipazione del contribuente nella s.n.c. Sud Italia Marmi per l'anno 1982 ai fini IRPEF da £ 28.578.000 dichiarato a £ 51.159.000. L'aumento predetto era stato effettuato in base all'esame della documentazione contabile della società da cui era risultato che il contribuente non aveva applicato le disposizioni inerenti la denuncia dei redditi d'impresa. La Commissione tributaria di 1° grado di Cassino accoglieva parzialmente il ricorso del Di ME determinando il reddito di compartecipazione nella misura di £ 35.000.000. Il contribuente proponeva in seguito istanza ex legge 27.4.1989 n. 154, indicando il nuovo imponibile in £ 30.203.000, a fronte di quello accertato di £ 49.860.000 (£ 51.159.999 depurato degli oneri deducibili). La Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciandosi sui gravami proposti dalle parti, confermava la pronunzia di 1° grado sul rilievo che il contribuente aveva dichiarato un nuovo imponibile con l'istanza di condono. L'Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione degli artt. 14, 19 e 21 del D.L.
2.3.1969 n. 154, degli artt. 5 e 8 del D.P.R. n. 597/1973, nonché la contraddittoria ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. Deduce l'Amministrazione ricorrente che la sentenza impugnata, con una motivazione generica ed apodittica, non aveva esaminato le censure da essa prospettate con l'atto di appello. La Commissione tributaria regionale aveva invece dato risalto alla circostanza della presentazione dell'istanza di condono da parte del contribuente, che tuttavia non era stata avanzata in termini completamente satisfattivi della pretesa erariale. L'Amministrazione aveva quindi interesse all'accertamento del credito tributario per la parte non coperta dall'istanza di condono. 2 t A R M A I T E A N 5 . L A L 1 1 Il Di ME non ha svolto attività difensiva in questa sede. B 3 T - N E E N S D E T R A G E I S A T I R Z O E N E 6 P / . 6 E 9 I . O 2 N S I 1 / D L S 8 D 4 A R Motivi della decisione Con l'atto di appello in data 29.7.1989 l'Ufficio delle II. limitato a R R I P T A B U I A chiedere alla Commissione tributaria regionale di fissare la controversia per la stessa udienza fissata per la trattazione Bello presentato dalla società. Ora, l'art. 342 c.p.c. richiede che l'appello deve contenere, oltre l'esposizione sommaria dei fatti, i motivi specifici dell'impugnazione e cioè l'individuazione delle statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla sentenza impugnata. Tale enunciazione é, invece, del tutto carente nell'appello dell'Ufficio. Il controllo sull'ammissibilità dell'atto di appello, nella specie in relazione al requisito della specificazione dei motivi, va poi effettuato anche di ufficio dalla ON (salva l'ipotesi, qui non ricorrente, che la questione sia stata esaminata e decisa dal giudice di secondo grado e manchi in proposito uno specifico motivo di ricorso). La declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio comporta la caducazione delle statuizioni contenute in ordine ad esso nella sentenza impugnata e il superamento dei motivi del ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo svolto il contribuente attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso dell'Amministrazione finanziaria, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla stessa. Roma, 13.2.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Сори ошат Ескио DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANDELAESE 01 Oggi 13 GIU 2002- IL CANCELLIERE C1 Innocopz Entista 3