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Sentenza 21 settembre 2023
Sentenza 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2023, n. 38647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38647 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DI OV SE nato a [...] il [...] Avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Milano il 21 dicembre 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni degli avv. Luigina Pingitore e Antonio D'Ameno che insistono nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano sezione del riesame ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. proposta nell'interesse di Di OV PE avverso il provvedimento con cui la corte di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, avendo ritenuto l'imputato responsabile per i reati contestati ai capi 14, 15, 16 e 17, qualificati come estorsioni tentate ed aggravate, e riconosciuta in ordine ai reati contestati ai capi 14 e 15 l'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod.pen. ha rinnovato la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38647 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/05/2023 Detta misura, dopo il giudizio di primo grado era stata attenuata in quella domiciliare, in ragione della diversa qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato e del conseguente proscioglimento in primo grado, poi riformato dalla corte di merito. Si addebita in particolare al ricorrente al capo 14 il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa commesso a Malta il 25 gennaio 2020 per avere costretto con violenza e minaccia VA D'AL ad effettuare un bonifico di 800 C a favore di Di OV PE quale asserito corrispettivo dell'attività lavorativa in nera svolta presso i cantieri maltesi della persona offesa e al capo 15 il delitto di tentata estorsione per avere tentato di costringere il D'AL a prenotare i biglietti aerei per il ritorno in Italia del Di OV. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 275 comma 1 bis e comma 3 cod. proc.pen. e 274 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto il tribunale ha respinto l'istanza di riesame attraverso un percorso motivazionale contraddittorio e illogico, che non ha tenuto conto degli elementi positivi emersi nei confronti del Di OV e della infondatezza della tesi accusatoria, secondo cui lo stesso sarebbe collegato alla cosca di 'ndrangheta operante sul territorio di Legnano, di cui il cognato IS NZ è accusato di essere esponente apicale. Il ricorrente osserva che non ricorrono elementi per dimostrare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione del metodo mafioso e, di conseguenza, non sussistono i presupposti per sostenere la sussistenza di esigenze cautelari, e cioè la concretezza e attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. L'ordinanza appare illogica laddove ritiene provato il reato di estorsione che, a parere del ricorrente, non sussiste, così come non ricorre il pericolo di reiterazione del reato, considerato che la misura degli arresti domiciliari era stata concessa all'imputato da oltre un anno e questi ha dimostrato di rispettare le prescrizioni svolgendo anche attività lavorativa. Rileva infatti che l'imputato è sottoposto a misura cautelare da oltre due anni e da circa un anno è sottoposto alla misura domiciliare e in questo periodo non ha dato adito a violazioni delle relative prescrizioni, il che dimostrerebbe la insussistenza delle esigenze cautelari ravvisate dalla Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso propone censure in parte non consentite e in parte generiche, in quanto non tiene conto dei presupposti ben esplicitati nel provvedimento impugnato. Il tribunale del riesame ha dato atto che nell'ambito del giudizio di merito, pervenuto alla sentenza di secondo grado, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di estorsione e di tentata estorsione aggravata dall'articolo 416 bis.1 cod.pen.. Correttamente ha fatto discendere da tale premessa, l'applicazione della presunzione 2 Il Consigliere estensore Il Preside e sellino PP RI AN di pericolosità sociale, che nel caso di specie non ha trovato specifici elementi di smentita negli atti. Come correttamente sottolineato dal P.G. , le valutazioni in ordine alla gravità indiziaria circa le imputazioni contestate e la qualificazione giuridica delle condotte non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, perché formulate all'esito del giudizio di cognizione di secondo grado, mentre di contro il ricorso si incentra sulla censura di detti elementi, così formulando doglianze non consentite in questa sede. In merito alle esigenze cautelari il tribunale ha correttamente valorizzato i profili che palesano la pericolosità degli imputati, richiamando il tenore delle intercettazioni da cui emerge la consapevolezza da parte degli imputati di rischiare il carcere, ma la precipua intenzione di confermare la forza e l'autorevolezza del sodalizio, il controllo sul territorio e la forza intimidatrice del vincolo. La presunzione di pericolosità non può, di conseguenza, ritenersi smentita e superata dalla costatazione che l'imputato era stato posto in misura cautelare domiciliare e non aveva violato le prescrizioni, essendo del tutto mutato il contesto da valutare, alla stregua della condanna di secondo grado. Si tratta di valutazioni operate dal tribunale nel rispetto dei criteri di legge e delle precipue emergenze processuali, che non risultano in alcun modo inficiate dalle censure dedotte. Per le motivazioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 4 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI IO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. sentite le conclusioni degli avv. Luigina Pingitore e Antonio D'Ameno che insistono nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Milano sezione del riesame ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. proposta nell'interesse di Di OV PE avverso il provvedimento con cui la corte di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, avendo ritenuto l'imputato responsabile per i reati contestati ai capi 14, 15, 16 e 17, qualificati come estorsioni tentate ed aggravate, e riconosciuta in ordine ai reati contestati ai capi 14 e 15 l'aggravante di cui all'articolo 416 bis.1 cod.pen. ha rinnovato la misura della custodia cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 2 Num. 38647 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 04/05/2023 Detta misura, dopo il giudizio di primo grado era stata attenuata in quella domiciliare, in ragione della diversa qualificazione giuridica delle condotte ascritte all'imputato e del conseguente proscioglimento in primo grado, poi riformato dalla corte di merito. Si addebita in particolare al ricorrente al capo 14 il delitto di estorsione aggravata dal metodo mafioso e dall'agevolazione mafiosa commesso a Malta il 25 gennaio 2020 per avere costretto con violenza e minaccia VA D'AL ad effettuare un bonifico di 800 C a favore di Di OV PE quale asserito corrispettivo dell'attività lavorativa in nera svolta presso i cantieri maltesi della persona offesa e al capo 15 il delitto di tentata estorsione per avere tentato di costringere il D'AL a prenotare i biglietti aerei per il ritorno in Italia del Di OV. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione degli artt. 275 comma 1 bis e comma 3 cod. proc.pen. e 274 cod. proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura della custodia cautelare in carcere, in quanto il tribunale ha respinto l'istanza di riesame attraverso un percorso motivazionale contraddittorio e illogico, che non ha tenuto conto degli elementi positivi emersi nei confronti del Di OV e della infondatezza della tesi accusatoria, secondo cui lo stesso sarebbe collegato alla cosca di 'ndrangheta operante sul territorio di Legnano, di cui il cognato IS NZ è accusato di essere esponente apicale. Il ricorrente osserva che non ricorrono elementi per dimostrare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione del metodo mafioso e, di conseguenza, non sussistono i presupposti per sostenere la sussistenza di esigenze cautelari, e cioè la concretezza e attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. L'ordinanza appare illogica laddove ritiene provato il reato di estorsione che, a parere del ricorrente, non sussiste, così come non ricorre il pericolo di reiterazione del reato, considerato che la misura degli arresti domiciliari era stata concessa all'imputato da oltre un anno e questi ha dimostrato di rispettare le prescrizioni svolgendo anche attività lavorativa. Rileva infatti che l'imputato è sottoposto a misura cautelare da oltre due anni e da circa un anno è sottoposto alla misura domiciliare e in questo periodo non ha dato adito a violazioni delle relative prescrizioni, il che dimostrerebbe la insussistenza delle esigenze cautelari ravvisate dalla Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso propone censure in parte non consentite e in parte generiche, in quanto non tiene conto dei presupposti ben esplicitati nel provvedimento impugnato. Il tribunale del riesame ha dato atto che nell'ambito del giudizio di merito, pervenuto alla sentenza di secondo grado, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di estorsione e di tentata estorsione aggravata dall'articolo 416 bis.1 cod.pen.. Correttamente ha fatto discendere da tale premessa, l'applicazione della presunzione 2 Il Consigliere estensore Il Preside e sellino PP RI AN di pericolosità sociale, che nel caso di specie non ha trovato specifici elementi di smentita negli atti. Come correttamente sottolineato dal P.G. , le valutazioni in ordine alla gravità indiziaria circa le imputazioni contestate e la qualificazione giuridica delle condotte non possono essere oggetto di sindacato in questa sede, perché formulate all'esito del giudizio di cognizione di secondo grado, mentre di contro il ricorso si incentra sulla censura di detti elementi, così formulando doglianze non consentite in questa sede. In merito alle esigenze cautelari il tribunale ha correttamente valorizzato i profili che palesano la pericolosità degli imputati, richiamando il tenore delle intercettazioni da cui emerge la consapevolezza da parte degli imputati di rischiare il carcere, ma la precipua intenzione di confermare la forza e l'autorevolezza del sodalizio, il controllo sul territorio e la forza intimidatrice del vincolo. La presunzione di pericolosità non può, di conseguenza, ritenersi smentita e superata dalla costatazione che l'imputato era stato posto in misura cautelare domiciliare e non aveva violato le prescrizioni, essendo del tutto mutato il contesto da valutare, alla stregua della condanna di secondo grado. Si tratta di valutazioni operate dal tribunale nel rispetto dei criteri di legge e delle precipue emergenze processuali, che non risultano in alcun modo inficiate dalle censure dedotte. Per le motivazioni sin qui esposte si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen. Roma 4 maggio 2023