Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4466
CASS
Sentenza 5 maggio 1999

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Massime1

Il giudizio innanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto la legittimità dell'ordinanza di precettazione di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali non è alternativo rispetto al giudizio ordinario sulla legittimità della sanzione irrogata per inottemperanza alla ordinanza stessa, diversi essendo i soggetti legittimati, le posizioni soggettive dedotte e l'efficacia delle due pronunce, in quanto al giudice ordinario è rimessa la sola cognizione incidentale della illegittimità dell'atto; conseguentemente la mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo dell'ordinanza non esplica alcun effetto nel giudizio civile.

Commentario1

  • 1Consiglio di Stato
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTO E DIRITTO I. Nel proprio atto di appello, il Ministero dell'Interno e la Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali espongono in fatto che: - nelle primissime ore de[l] mattino del 19 novembre 2013, pervenivano all'Ufficio del Prefetto di Genova, da parte della locale Azienda di Mobilità e Trasporti S.p.A. - A.M.T., notizie di un'astensione dei dipendenti dal lavoro e del blocco delle rimesse, non preceduta dal preavviso di cui all'art. 2, comma 5, l. 12 giugno 1990, n. 146; - la prima riunione mattutina immediatamente indetta con le organizzazioni sindacali e la direzione aziendale è andata deserta, al che il Prefetto di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 4466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4466
Data del deposito : 5 maggio 1999

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