Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2001, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
032 1 1/0 1 D ΟΡΟΣ ΤΟ ΙΤΑΙ ΓΙΑΝΟ Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 8210/98 Cron. N. 6617 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- 1.Dott. Michele Annunziata 2. 66 Giovanni Prestipino -Consigliere- Ud. 17.01.2001 3." Pietro Cuoco -Consigliere- " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 4. 5.66 Pasquale Picone -Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. OLE per diritti 3000 sul ricorso proposto il 5 MAR. 2001 IL CANCELLIERE DA -DRAGNA GIUSEPPE -DRAGNA ARREDI S.r.l., in persona del suo legale rappre- CANCELLERIA sentante pro tempore, entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'Avv. Mario Antonini, rappre- sentati e difesi dall'Avv. Francesco Andronico del foro di Cata- nia per procura in calce al ricorso Ricorrenti
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 178 2 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempo- re Ing. Giovanni Billia, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Domenico Ponturo, Fabio Fonzo e Fabrizio Correra, con i quali è elettivamente domiciliato in Ro- presso l'Avvocatura Centralema, Via della Frezza 17, dell'Istituto medesimo come da procura in calce al controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 284/98 del Tribunale del La- voro di Catania del 16.12.1997/28.1.1998 nella causa iscritta al n. 2671 R.G. dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.01.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Domenico Ponturo per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente proposto, NA US, in proprio, e la S.r.l. NA RE proponevano opposizione avverso l'ordinanza, notificata il 19.5.1994, con la quale l'INPS aveva loro ingiunto il pagamento in solido della somma di £.
1.630.000 a titolo di sanzione amministrativa conseguente ad omissioni contributive in danno di EL VA. Gli opponenti deducevano che la VA aveva svolto lavori di pulizia dei locali aziendali dal 1985 al febbraio 1990 in regime di autonomia, come da accordo verbale. 3 L'istituto convenuto costituendosi contestava le avverse dedu- zioni e chiedeva il rigetto dell'opposizione. All'esito il Pretore di Catania, istruita la causa con prova orale, con sentenza del 14.5.1996 accoglieva l'opposizione e per l'effetto dichiara l'inefficacia dell'opposta ingiunzione. Tale decisione, appellata dall'INPS, veniva riformata dal Tribu- nale di Catania con sentenza 16.12.1997/28.1.1998, con la quale l'opposizione veniva rigettata con la conferma dell'opposta in- giunzione. Il Tribunale in particolare osservava che dalla denuncia sporta dalla VA, allegata al verbale ispettivo e confermata dal teste EB ST, era emerso che la medesima VA nel pe- riodo 9.3.1987/30.6.1990 aveva effettivamente lavorato, quale addetta alle pulizie dei locali, tutti i giorni e per due ore giorna- liere, alle dipendenze della NA RE. Contro quest'ultima sentenza ricorrono per cassazione US NA in proprio e la S.r.l. NA con unico motivo, al quale resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano violazione degli art. 2094, 2222 e 2697 cod. civ. nonché insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. Al riguardo deducono che la motivazione del collegio non appa- riva "adeguata e rigorosa" nella valutazione del materiale pro- batorio acquisito, da un lato fondandosi sull'errato presupposto nell'attribuire piena e privilegiata attendibilità ai verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro e dall'altro lato svalutando e disat- tendendo la deposizione della teste Barbato. Orbene, ad avviso dei ricorrenti, un attento esame degli elementi emersi avrebbe potuto far emergere che la VA, al contrario di quanto affermato dal Tribunale, aveva prestato la sua opera a favore di diverse aziende e aveva provveduto essa stessa ad ac- quistare i materiali necessari per svolgere in piena autonomia la sua attività. Le esposte censure non hanno pregio e non meritano di essere condivise. Il Tribunale, con valutazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, ha qualificato il rapporto di lavoro della VA con la società NA RE come subordinato ritenendo pienamente attendibili le dichiarazioni rese da EB ST e raccolte dall'ispettore del lavoro, disattendendo, per contro, la deposi- zione della teste Barbato, trattandosi di persona non sufficien- temente informata dei fatti di causa. Orbene la valutazione dei giudici di appello così condotta è cor- retta e non è censurabile in sede di legittimità, poiché secondo l'indirizzo più volte ribadito da questa Corte l'apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito, al quale spetta valutare gli elementi probatori, controllarne l'attendibilità, sce- gliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a di- mostrare i fatti in discussione , dare la prevalenza all'uno o 5 all'altro dei mezzi di prova, con l'unico limite di indicare le ra- gioni del proprio convincimento (ex plurimis Cass. 26 novembre " 1998, n. 6380; Cass. 12 marzo 1996, n. 2008; Cass. 6 settembre 1995, n. 9384), il che si è verificato, come già si è detto, nel ca- so di specie. Nel quadro così delineato nessun valore privilegiato è stato con- ferito dal Tribunale ai verbali ispettivi, essendosi la sentenza fondata sulle risultanze in precedenza riferite e sulla denuncia, evidenziante omissioni contributive, a suo tempo sporta dalla Sa- vasta. Il ricorso in conclusione è destituito di fondamento e va rigetta- to. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in £. 13.000 , oltre £.
2.500.000 per onorario. Così deciso in Roma addi 17 gennaio 2001 3 0 I Il Consigliere relatore estensore Il Presidente A 3 1 O D S Амишите 5 . S , L T A . L O Alessandro de Reusis R T L O N , A L ' Shill A K O L 3 S B L E 7 E - I P S 8 D D - I I 1 A S N 1 T IL CANCELLIERE N G S E O E O E oggi, •5 MAR. 2001 S Depositato in Cancelleria P A G I D M G A I E E , O L A T O B D P T R U I A E T IL CANCELLIEŃ R L T S I I L N D E G E E S D O R E