Art. 3.
E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purche' non contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purche' non contenga piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
E' denominato "olio di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olii di oliva vergini con olio di oliva rettificato, purche' non contenga piu' del 2 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.
E denominato "olio di sansa e di oliva" il prodotto ottenuto dalla miscela di olio di sansa rettificato con olii di oliva vergini, purche' non contenga piu' del 3 per cento in peso di acidita' espressa come acido oleico.