Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/05/2002, n. 6734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6734 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU067 34/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL Oggetto of Leiusiom SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 3946/99 Dott. Angelo GIULIANO Dott. Ugo FAVARA Consigliere 19194Cron. 19. Dott. Antonio LIMONGELLI Rel. Consigliere Rep.1453 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Ud. 27/11/01 Dott. Bruno DURANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 6, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo difende unitamente CORTE SUPREMA DI CASSAZION all'avvocato RUSSO GIOVANNI, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studi - ricorrente dal Sig. SOLE-240P per diritti € 1.55 contro il IL CANCELLIERE BANCA AMBROSIANO VENETO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato €0.77 L1500 CANCELLER GIUSEPPE, che lo difende unitamente agli NT IN PA, NS MA, giusta avvocati 2001 delega in atti;
2024 · controricorrente - avverso la sentenza n. 791/98 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione terza civile emessa 1'8/19/1998, depositata il 30/10/98; RG.103/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato ROMANO RICCI (per delega Avv. Mario Contaldi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso del Banco NO Veneto il Presiden- te del Tribunale di Savona ingiunse il pagamento della somma di L. 153.624.193 alla società in n.c. Erre Due د ی ر di RO RT e C., debitrice della banca, ed a VA RA, fideiussore della società. Il VA propose opposizione. Con sentenza del 29.6.1996 il Tribunale, in accoglimento della opposizione, revocò il decreto ingiuntivo sul rilievo che la fideiussione, in quanto prestata dal VA con clausola "omnibus", avrebbe dovu- to ritenersi invalida per indeterminatezza dell'oggetto. Su appello della banca la Corte di Geno- va, con sentenza del 30.10.1998, ha riformato la deci- sione del Tribunale, osservando: 1) che la fideiussio- 2 ne, quantunque del tipo "omnibus" (e cioè prestata con riferimento a tutte le future obbligazioni della socie- tà sovvenuta), era pienamente valida perché il suo og- getto, ancorchè indeterminato, era tuttavia determina- bile;
2) che il mutamento, in corso di rapporto, della ragione sociale della società debitrice (da società Er- re Due di RO UI a società Erre Due di RO RT e C.) e della persona dell'amministratore e la sostituzione di un socio non dimostravano, di per sé, un peggioramento delle condizioni patrimoniali della società garantita, onde la banca non avrebbe potuto ri- tenersi obbligata a chiedere al fideiussore, ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., la autorizzazione alla conces- sione di ulteriori crediti alla debitrice principale, né a comunicare al fideiussore i predetti mutamenti dell'assetto societario. Ricorre il VA con due moti- vi. Resiste il Banco NO Veneto con controricor- so. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1346, 1936, 1956 e 1938 cod. civ. Insiste sul sostenere che la fideiussione di specie, in quanto prestata per tutte le obbligazioni presenti e future della debitrice principale e, quindi, senza predetermi- nazione dell'importo del debito assistito e senza la 3 previsione dell'importo massimo garantito, avrebbe do- vuto considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto. Lamenta che, invece, la Corte di merito abbia ritenuto la piena validità della obbligazione di garanzia. La doglianza non ha fondamento. E' orientamento ormai consolidato della giurispru- denza di legittimità quello per cui l'estensione della garanzia fideiussoria a tutte le obbligazioni presenti e future assunte dal debitore nei confronti di una ban- са non è incompatibile con quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ., essendo, nell'indicata ipotesi, l'oggetto della fideiussione determinabile "per rela- tionem", sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto que- sta è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pub- blicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto, con la conse- guenza che le anticipazioni accordate dalla banca in modo arbitrario al debitore sono escluse dalla garanzia (Cass., 28.1.1998 n. 831; Cass. 23.3.1996 n. 2577). Il ricorrente sostiene, inoltre, che l'oggetto della ob- bligazione fideiussoria avrebbe dovuto ritenersi inde- terminato, con conseguente nullità della fideiussione, anche perché nel relativo contratto non era stato nep- pure individuato con precisione il soggetto garantito, essendo stato quest'ultimo identificato "nella s.n.c. Erre Due di RO UI e C. o in chi avesse comun- que a subentrare nei suoi rapporti con il Banco Ambro- siano". La censura, a prescindere dal suo dubbio fonda- mento, è inammissibile, perché si fonda su un dato di fatto (corrispondente ad una clausola contrattuale), che, come si desume dal contesto della sentenza impu- gnata, viene prospettato per la prima volta nella pre- sente sede e comporta una indagine di merito non con- sentita nel giudizio di legittimità. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazio- ne degli artt. 1418, 1325, 1346, 1349, 1175 cod.civ., nonché vizi motivazionali. Sostiene che i mutamenti in- tervenuti nella società garantita (quanto alla ragione sociale ed alle persone dell'amministratore e di un so- cio) avrebbero necessariamente determinato un peggiora- mento delle sue condizioni patrimoniali e che, pertan- to, la banca, prima di concedere ulteriori affidamenti alla società, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione del fideiussore. Lamenta che la Corte di merito, pur dando atto che l'autorizzazione non era stata richiesta e che il fideiussore non era stato neppure informato dalla banca della nuova situazione debitoria, abbia 5 escluso che, in conseguenza di ciò ed in applicazione dell'art. 1956 cod. civ., il fideiussore dovesse rite- nersi liberato. La doglianza è priva di fondamento, giacchè la Corte territoriale, con motivazione esau- riente ed immune da vizi logici e giuridici e in quanto irreprensibile nel giudizio di legittimità,tale ha escluso che i predetti mutamenti potessero, di per sé, costituire prova di un deterioramento delle condizioni di solvibilità della società garantita. Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di com- pensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compen- sa le spese del giudizio di cassazione. Roma, 27.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTEPRESIDENTE Ampuh Zeikian Degouliate in Ca stra Oggi 10.05.07 IL CANCEL MEHE 01 Doitssa Maria Aiello 109T 129,11 ARET 2066 149771 3167 12.0013,60 155,77