Sentenza 29 luglio 2008
Massime • 1
In tema di indulto, la previsione di cui all'art. 174 comma secondo cod. pen. circa l'applicabilità del beneficio una sola volta sul cumulo materiale delle pene, comporta che da esso il giudice dell'esecuzione deve innanzitutto detrarre in un'unica soluzione la diminuzione per l'indulto, e soltanto successivamente può applicare il criterio moderatore di cui all'art. 178 cod. pen. e lo sbarramento del quintuplo della pena più grave.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 29/07/2008, n. 32955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32955 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2008 |
Testo completo
329 55 / 08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 29/07/2008
SENTENZA N. 16' Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. CHIEFFI SEVERO PRESIDENTE
1. Dott. DI VIRGINIO ADOLFO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 011866/2008 2. Dott. FRANCO AMEDEO
3. Dott. MACCHIA ALBERTO "
" 4. Dott. PIRACCINI PAOLA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDENANZA
sul ricorso proposto da :
1) RR NI N. IL 08/09/1950
avverso ORDINANZA del 10/03/2008
di NOCERA INFERIORE TRIBUNALE
sentita la relazione fatta dal Consigliere
PIRACCINI PAOLA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.-
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice dell'esecuzione, accoglieva in parte le richieste di
RA NT riunendo in continuazione tutte le sentenze di cui al cumulo del 18/12/2007, mentre rigettava le richieste di bis in idem e di annullamento del cumulo. Osservava che correttamente il cumulo era stata effettuato dal P.M. scomputando l'indulto dal cumulo materiale delle pene da eseguire e non dal cumulo giuridico ottenuto mediante il criterio calmieratore di cui all'art. 78 c.p.
Rigettava la richiesta di revoca della sentenza sub 4 sul presupposto che si trattasse del medesimo fatto contemplato nella sentenza di condanna sub 3 in quanto i fatti erano stati commessi in epoca diversa, come emergeva dalla lettura delle sentenze, mentre l'erronea indicazione di date identiche effettuata dal P.M. era priva di rilievo.
Avverso la decisione presentava ricorso il RA e deduceva violazione dell'art. 174 c.p. nel quale si afferma che l'indulto deve applicarsi al cumulo delle pene secondo le norme sul concorso di reati e cioè sulla pena unica determinata a seguito del concorso, mentre il P.M. prima e il giudice dell'esecuzione poi avevano prima operato il cumulo materiale tra le pene inflitte e su questo cumulo avevano detratto l'indulto, effettuando solo successivamente il cumulo giuridico;
tale impostazione rendeva priva di efficacia la legge sull'indulto;
violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. in quanto il giudice nel rideterminare la pena era partito dalla pena più grave, ma aveva effettuato un aumento per la continuazione superiore al limite del triplo imposto dall'art. 81 c.p., ritenendo tale limite non applicabile in sede esecutiva, mentre invece tale limite deve sussistere per l'identità degli istituti ed illegittima era stata l'operazione di disporre l'aumento pari alla somma delle pene inflitte, mitigato dal criterio calmieratore di cui all'art.78 c.p.;
violazione della legge sull'indulto per l'omessa applicazione del beneficio alla pena finale rideterminata a seguito di continuazione, con la conseguenza che non si è provveduto alla scarcerazione del condannato, visto che la pena finale era inferiore ad anni 3 di reclusione. con memoria di replica alla requisitoria del P.G. ribadiva le medesime considerazioni e
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richieste.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. I motivi di ricorso partono tutti dall'erroneo presupposto che, quando viene ritenuta la continuazione in sede esecutiva, il condannato abbia diritto a vedersi applicare una pena di molto inferiore a quelle inflitte con le sentenze di condanna e
♡ su tali pene ridotte abbia diritto di vedersi applicare il condono. Il sistema esecutivo risponde invece ad esigenze del tutto diverse. L'art. 174, comma 2, c.p. nel prevedere che, qualora vi siano più condanne eseguibili per reati condonabili, il condono si deve applicare una sola volta sul cumulo delle pene inflitte, ovviamente cumulo materiale, ha come unico scopo quello di evitare la reiterazione del beneficio in misura superiore a quella massima consentita ( Sez. I 20 febbraio 1996
n. 1123, rv. 203997; Sez. I 13 novembre 2007 n. 46279, rv. 238427).
Ne consegue che, nel predisporre un cumulo di pene concorrenti, deve effettuarsi in primo luogo il cumulo materiale di tutte le pene inflitte, dal quale va detratto in un'unica soluzione l'indulto, qualora tutti i reati rientrino nel provvedimento di clemenza, e solo successivamente è applicabile il criterio calmieratore di cui all'art. 78 c.p. che nel caso di specie prevede un cumulo giuridico pari al massimo al quintuplo della pena più grave inflitta.
Parimenti corretto è il criterio utilizzato dal giudice dell'esecuzione per determinare la pena per il reato continuato, apparendo corrispondente alla lettera della norma che l'unico limite a lui imposto
è di non superare la somma delle pene inflitte con ogni sentenza di condanna. La pretesa del ricorrente di vedersi applicare anche in sede esecutiva il limite stabilito dall'art. 81 c.p. per la fase del merito non solo è arbitraria ma è contraria alla lettera della legge ( Sez. I 31 marzo 2005 n.
24823, rv. 232000); l'art. 663 c.p.p. chiarisce, infatti, che il P.M., nel preparare il cumulo delle pene, deve applicare il criterio di cui all'art. 80 c.p. e questo a sua volta richiama gli articoli precedenti, tra i quali l'art. 78 c.p. e non invece quelli successivi tra i quali l'art. 81 c.p.
Infine è destituita di fondamento la pretesa di ottenere nuovamente il condono sull'ammontare della pena finale stabilita ai sensi dell'art. 671 c.p.p., previa applicazione del criterio di cui all'art. 78 c.p.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma 29 luglio 2008
Il Presidente Il Cons
1 Chesh Paola Piraccini мосе CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEZIONE IV PENALE oggi 6 AGO 2000 IL CANCELLIERE DIRIGENTE 2 Dott.ssa Paola Bib